Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. 67
Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Ai direttori delle sedi provinciali e
territoriali
Alle organizzazioni sindacali nazionali
dei pensionati
Agli enti di patronato
Alla Corte dei conti - Ufficio di
coordinamento delle sezioni regionali di
controllo
e p.c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica
Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento per le politiche
sociali e previdenziali - Direzione
generale per le politiche previdenziali
Alla direzione centrale per la segreteria
del consiglio di amministrazione - Organi
collegiali e affari generali
Ai dirigenti generali centrali e
compartimentali
Ai coordinatori delle consulenze
professionali 1. Premessa.
Com'e' noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.
In attesa che l'assetto organizzativo venga completamente definito, il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato continuino a svolgere le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.
L'INPDAP ha portato a compimento il necessario presupposto relativo all'acquisizione ed alla predisposizione delle condizioni operative ed organizzative e, di conseguenza, procede al subentro nelle attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti delle amministrazioni statali che, ad oggi, sono ancora responsabili della liquidazione delle prestazioni.
Al fine di garantire la realizzazione di quanto sopra, e' necessario che l'acquisizione delle responsabilita' dei relativi provvedimenti in materia pensionistica avvenga in maniera unitaria e conforme da parte di tutte le amministrazioni interessate, secondo le linee guida di cui alla presente circolare.
Giova ricordare che i dipendenti coinvolti sono gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall'INPDAP, appartenenti alle amministrazioni statali, ivi compresi le istituzioni educative e le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Si forniscono, di seguito, le modalita' attuative e procedurali cui le amministrazioni statali, al fine di evitare comportamenti difformi, sono tenute a conformarsi al fine di consentire all'INPDAP di realizzare efficacemente l'obiettivo programmato. 2. Competenza e decorrenza.
L'INPDAP intende subentrare alle amministrazioni statali nell'applicazione degli istituti pensionistici (quali, ad esempio, riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, totalizzazione ecc.) relativi ai dipendenti sopra indicati, per le domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 2005, nonche' alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.
Entro il trentesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, ogni amministrazione interessata e' tenuta a prendere contatti con l'INPDAP - Direzione centrale pensioni, esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica subentropensioni@inpdap.gov.it compilando il prospetto di cui all'allegato 1 per i necessari atti d'intesa circa il subentro nella gestione delle competenze in materia pensionistica da parte di questo Istituto. 3. Procedura organizzativa.
Con circolare INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, e con quelle successive 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33 (disponibili sul sito www.inpdap.gov.it), sono state impartite disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalita' definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004, nonche' la compilazione del nuovo modello «PA 04» di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro, per i quali l'Istituto e' gia' competente alla liquidazione delle prestazioni.
A tale riguardo si sottolinea, pertanto, che tutte le prestazioni pensionistiche relative al personale delle amministrazioni statali, a decorrere dal 1° ottobre 2005, saranno liquidate e pagate esclusivamente in modalita' definitiva, senza prevedere la possibilita' da parte delle amministrazioni in parola, di determinare un trattamento provvisorio.
La procedura organizzativa che consente all'INPDAP di provvedere a liquidare ed erogare il trattamento pensionistico in modalita' definitiva ai dipendenti delle amministrazioni statali acquisite, si fonda, in estrema sintesi, sui seguenti passaggi:
fornitura, da parte dell'amministrazione, dei dati anagrafici, giuridici ed economici utili a determinare l'importo della pensione, sulla base di un software fornito dall'Istituto;
acquisizione informatica dei predetti dati con caricamento degli stessi nell'applicativo che liquida le pensioni;
elaborazione della liquidazione della pensione definitiva con trasmissione automatizzata dei dati elaborati utili per il pagamento della prestazione all'applicativo che paga e gestisce le pensioni. 4. Predisposizione dei dati utili.
Il dipendente e' tenuto a presentare, in relazione alla prestazione pensionistica richiesta, la relativa domanda disponibile sul sito www.inpdap.gov.it, nonche' la documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, sia alla sede provinciale e territoriale INPDAP competente che all'amministrazione presso cui presta attivita' lavorativa.
L'ufficio dell'amministrazione statale, competente a fornire i dati giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, un software messo a disposizione dall'INPDAP.
I dati relativi al dipendente vengono inseriti secondo le modalita' richieste dal software applicativo fornito e secondo le istruzioni impartite dalle citate circolari INPDAP 17 dicembre 2003, n. 34, 10 febbraio 2004, n. 10 e 27 maggio 2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte dell'amministrazione statale avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
L'amministrazione statale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato nonche' la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovra' avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuita' dei pagamenti tra stipendio e pensione. 5. Ulteriori disposizioni e mobilita' di personale.
L'impiego del pacchetto applicativo INPDAP consente l'esonero da ogni responsabilita' derivante da errore di calcolo o di diritto da parte degli uffici competenti delle amministrazioni statali, fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilita' di eventuali indebiti pensionistici.
Resta inteso che sara' cura della sede INPDAP effettuare il raffronto tra la documentazione cartacea (nonche' eventuale documentazione agli atti) e quanto riportato sul supporto informatico, controllare la congruita' delle notizie trasmesse e disporre la relativa determinazione.
La sede provinciale o territoriale INPDAP effettua controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione trasmesse dai dipendenti, cosi' come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Al fine di non compromettere l'efficienza, la tempestivita' e l'adeguatezza del servizio delle sedi periferiche INPDAP, il cui carico di lavoro subira' un inevitabile appesantimento stante l'acquisizione delle nuove competenze, si prevede la possibilita' di mobilita' del personale dalle amministrazioni statali all'INPDAP, a seguito del trasferimento delle competenze.
Il corretto ed efficiente funzionamento della procedura organizzativa sopra descritta potra' comportare, quindi, un passaggio su base volontaria di una parte del personale qualificato e professionalizzato gia' operante nei diversi uffici pensioni delle amministrazioni statali, con riferimento alle esigenze manifestate dall'INPDAP ed esplicitate formalmente con ciascuna amministrazione statale negli atti di intesa di cui al punto 2 della presente circolare.
Roma, 16 dicembre 2004
Il direttore generale: Marchione
 
Allegato 1
PROSPETTO INFORMATIVO PER IL PASSAGGIO
DELLE COMPETENZE PENSIONISTICHE
Il presente prospetto, completo dei dati richiesti, dovra' essere inviato entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare all'indirizzo di posta elettronica: subentropensioni@inpdap.gov.it (allo stesso indirizzo di e-mail e' possibile chiedere lo schema del presente prospetto in formato word).
Il prospetto e' compilato a cura dell'amministrazione coinvolta nel trasferimento delle competenze pensionistiche all'INPDAP e prevede l'inserimento di elementi di conoscenza comunque utili all'Istituto.
Denominazione dell'amministrazione, con indicazione dell'indirizzo esatto.... .... ....
Dati identificativi del rappresentante dell'amministrazione che sottoscrivera' l'intesa (capo dipartimento o direttore generale):
dott. ....
in qualita' di....
nominato con provvedimento....
Indicazione di eventuali particolari norme che interessano alcuni o tutti i dipendenti dell'amministrazione che incidono sul diritto e misura della pensione e che differiscono da quelle applicate per la generalita' dei dipendenti statali.... .... .... ....
Organizzazione dell'amministrazione, in particolare deve essere indicata se l'amministrazione e' articolata in sedi periferiche, dislocate sul territorio nazionale.... .... .... ....
Indicazione delle eventuali sedi periferiche (ad esempio in ogni capoluogo di regione oppure in ogni capoluogo di provincia o altro) .... .... ....
Indicazione del numero dei dipendenti in servizio con iscrizione all'INPDAP..... .... ....
Indicazione dell'ufficio(i) competente(i) alla trattazione delle pratiche pensionistiche (indicare se la gestione della materia pensionistica e' accentrata in un unico ufficio dell'amministrazione ovvero decentrata) e del personale addetto, anche ai fini della verifica della possibile mobilita', su base volontaria, dei dipendenti gia' professionalizzati in materia.... .... .... ....
Codice fiscale dell'amministrazione.... ....
 
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