Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 novembre 2004 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dal Comite' pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard 'Arnad» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 64359 del 9 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 9 ottobre 2004, con la quale il Comitato richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comite' pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» che recepisce la modifica richiesta dal Comite' pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil» e che si allega al presente decreto. |
| Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD» Art. 1 Denominazione La denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard D'arnad» e' riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Zona di produzione Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Valle d'Aosta Lard D'arnad» debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti di Parma e San Daniele. Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento. I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno 10%, di eta' non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie dei suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo indicata nel successivo art. 7. La zona di elaborazione del Lard d'Arnad e' rappresentata dal territorio comunale di Arnad (Regione autonoma Valle d'Aosta). Art. 3. Materie prime Il «Valle d'Aosta Lard D'arnad» e' ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno 9 mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo. Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, grane di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro. Possono altresi' essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale. Art. 4. Metodo di elaborazione L'elaborazione del «Valle d'Aosta Lard D'arnad» deve avvenire interamente nella zona geografica individuata dal territorio comunale di Arnad (Regione Autonoma Valle d'Aosta). Il regime climatico dell'area di elaborazione e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo che e' strettamente legato alle tipiche condizioni ambientali. Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione. Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice. Durante questo periodo di tempo la temperatura e' mantenuta bassa per conservare inalterate le caratteristiche del prodotto. Durante l'operazione di collocamento nei doils si alternano ad ogni strato di lardo, uno strato di sale ed aromi procedendo in tal modo fino al riempimento del recipiente; il tutto e' successivamente ricoperto di acqua salata, portata prima all'ebollizione e poi lasciata raffreddare, in modo da ottenere la salamoia necessaria per la conservazione del lardo. Art. 5. Stagionatura Il lardo deve riposare all'interno dei doils per un periodo non inferiore ai 3 mesi. Art. 6. Caratteristiche All'atto dell'immissione al consumo il «Valle d'Aosta Lard D'arnad» presenta le seguenti caratteristiche: caratteristiche fisiche: forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda del taglio e della tecnologia con una altezza non inferiore a 3 cm. aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne, mentre il cuore e' normalmente rosato chiaro senza venature. caratteristiche organolettiche: odore: ricco di aromi; gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia. Art. 7. Controlli Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante una ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopra citato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale puo' avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del consorzio tra i produttori, o di altro organismo a tal fine costituito come stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE di riferimento. Art. 8. Designazione e presentazione La designazione «Lard d'Arnad» deve essere apposta con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta. La designazione puo' essere apposta in lingua italiana «Valle d'Aosta Lard D'arnad» od in lingua francese «Vallee d'Aoste Lard D'arnad». Tali denominazioni possono essere abbinate al logo della denominazione. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva. |
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