Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 novembre 2004
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, e' stata prorogata fmo al 27 dicembre 2004;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo numero 60679;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 2000;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblicata «Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
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