Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 6 dicembre 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «S. Chiara soc. coop. edilizia a r.l.», in Taranto. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Taranto Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le societa' cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001; Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori; Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-septiesdecies e precisamente: non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 26 maggio 1997 e' quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1996; non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari; Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espressa nella seduta del 1° ottobre 2003; Decreta: La societa' cooperativa «S.Chiara Soc. Coop. Edilizia a.r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2316/265357, costituita per rogito notaio dott.ssa Vittoria Calvi di Taranto in data 16 ottobre 1993, repertorio n. 34030, raccolta n. //, codice fiscale 01936790730, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. Taranto, 6 dicembre 2004 Il direttore provinciale: Marseglia |
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