Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2004, n. 306
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Avvertenza: Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 264 del 10 novembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivta' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2005.



 
Art. 2.
1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".
 
Art. 3
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.
 
Art. 4.
1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi".
 
Art. 5.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
 
Art. 6.
1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
 
Art. 7.
1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
 
Art. 8.
1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e' prorogato di tre mesi.
 
Art. 9.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio, 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3196):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 10 novembre 2004;
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11 novembre 2004 con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª
e Parlamentare per le questioni regionali;
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 16 novembre 2004;
Esaminato dalla 1ª commissione il 16 e 17 novembre
2004;
Esaminato in aula il 18 e 23 novembre 2004 e approvato
il 24 novembre.
Camera dei deputati (atto n. 5454):
Assegnato alla I commissione (Affari Costituzionali),
in sede referente, il 25 novembre 2004, con pareri del
comitato per la legislazione e delle Commissioni II, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le
Questioni regionali;
Esaminato dalla I commissione il 1° e 2 dicembre 2004;
Esaminato in aula il 9, 13, 14 e 16 dicembre 2004 ed
approvato con modificazioni il 17 dicembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3196 B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 dicembre 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 21 dicembre 2004;
Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2004.
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266

All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"".
All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola: "semiarticolati" e' sostituita dalla seguente: "semirimorchi"; al secondo periodo, le parole: "ECE/ONU n. 104" sono sostituite dalle seguenti: "ONU/ECE 104"; alla lettera b), alinea, la parola: "sostituto" e' sostituita dalla seguente: "sostituito".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). - 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, e prorogato al 31 marzo 2005.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077".
All'articolo 8, al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".

All'articolo 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attivita' anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa".
Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). - 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma I,. lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2,, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "e' vietata'".
3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";
b) al settimo capoverso, le parole: '" 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".
Art. 12-ter. - (Proroga di termine in materia di pesca). - 1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"".

All'articolo 13, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data".

All'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di -adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37".

All'articolo 18, al comma 2, le parole: "del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica zioni".

Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1".

Dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro i1 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro
il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".
2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
Art. 19-ter. - (Societa' cooperative). - 1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente all'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito al 31 marzo 2005.
Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Art. 19-quinquies. - (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 19-sexies. - (Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile). - 1. L'operativita' del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 19-septies. - (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154). - 1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' aggiunto il seguente:.
"Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992".
Art. 19-octies. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"..
Art. 19-nonies. - (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: fino al 30 settembre 2005".
Art. 19-decies. - (Consigli degli ordini professionali). - 1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005".
 
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