Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2004 (vai al sommario) |
INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |
DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004 |
Regolamento di organizzazione e funzionamento. |
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(Redatto ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138)
Articolo 1 - Finalita' e natura
1. L'istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, e' ente pubblico nazionale le cui finalita' sono definite dall'articolo 2 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di seguito denominato "decreto di riordino". 2. L'INAF ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, e si dota di un ordinamento autonomo. E' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. |
| Articolo 2 - Compiti e attivita' dell'INAF
1. L'INAF svolge i compiti di cui all'articolo 3 del decreto di riordino, attraverso le attivita' degli organi, degli uffici e delle strutture scientifiche e amministrative, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento. 2. L'INAF realizza, promuove, e coordina le attivita' di ricerca in astronomia e astrofisica sia attraverso iniziative proprie sia con azioni complementari e sinergiche con le universita', gli altri enti di ricerca ed il sistema industriale, mirando a migliorare il rendimento di tutte le risorse esistenti nel Paese, la loro proiezione internazionale e l'acquisizione di nuove risorse sia a livello nazionale che internazionale. 3. L'INAF, al fine di assicurare la diffusione culturale, il trasferimento tecnologico e la formazione, anche in campo gestionale, promuove e sostiene la partecipazione alle proprie attivita' del personale universitario e di altri enti di ricerca. |
| Articolo 3 - Principi di funzionamento
1. L'INAF realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile secondo le seguenti linee e principi generali: a) sviluppo e utilizzo di una rete interconnessa di strutture scientifiche operanti in collegamento sul territorio nazionale e all'estero, per lo svolgimento di programmi e progetti; b) massima flessibilita' e rapidita' decisionale, da realizzarsi anche attraverso il decentramento sul territorio di funzioni e compiti; c) verifica periodica delle strutture organizzative, al fine di assicurare la rapidita' ed efficienza dell'azione gestionale e amministrativa; d) flessibilita' nell'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali per garantire un rapido riorientamento delle attivita'; e) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego e della capacita' di riorientamento e di trasferimento tecnologico; f) collegamento con ambiti multidisciplinari, industriali e dei servizi; g) sostegno e sviluppo dell'alta formazione; h) attenzione continua all'aggiornamento professionale del personale dell'INAF; i) valorizzazione del proprio patrimonio storico e museale; j) promozione, divulgazione e diffusione delle attivita' scientifiche svolte dall'INAF e sviluppo della conoscenza dell'astronomia nella scuola. |
| Articolo 4 - Organi
1. Sono organi dell'INAF, ai sensi dell'articolo 4 del decreto di riordino: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Consiglio scientifico; d) il Collegio dei Revisori dei conti. |
| Articolo 5 - Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Sovrintende l'andamento dell'INAF, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio scientifico, svolgendo i compiti di cui all'articolo 6, comma i del decreto di riordino. 2. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. Il Presidente e' nominato secondo le procedure all'articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno e che gli sono attribuiti dal decreto di riordino e dai regolamenti. 4. In caso di urgenza il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli, per la ratifica, alla prima seduta successiva del Consiglio stesso. 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge tra i suoi componenti. 6. Il vicepresidente puo' operare anche sulla base di specifiche deleghe per periodi di tempo definiti, proposte dal Presidente e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 7. Il Presidente puo' avvalersi della consulenza di esperti anche esterni all'INAF su particolari temi scientifici, tecnici e amministrativi. 8. Le indennita' di carica del Presidente dell'INAF ed il suo collocamento in aspettativa, sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto di riordino. |
| Articolo 6 - Compiti dei Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, programmazione generale e verifica dei risultati dell'attivita' dell'INAF, delibera gli atti fondamentali e provvede alle nomine secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del decreto di riordino. 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, delibera in merito a: a) investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo, ad eccezione di quelli gia' approvati nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali; b) riordino e istituzione delle Strutture di ricerca dell'INAF, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per quanto di loro competenza; c) convenzioni con le universita' e con gli altri enti; d) ogni altra materia attribuita dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'INAF.
3. Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente dell'INAF e quattro componenti nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto di riordino. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. |
| Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. E inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente dell'INAF lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. 2. In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza, i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva. 3. Per la validita' delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'INAF sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 4. Per l'approvazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per la nomina del vicepresidente, per l'adozione e modifica di tutti i regolamenti, e per le delibere relative al riordino e all'istituzione di Strutture e Centri di ricerca dell'INAF, ai grandi investimenti in infrastrutture ed alle commesse rilevanti, e' richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari. 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore amministrativo. Svolge le funzioni di segretario un funzionario indicato dal Presidente. Il Presidente dell'INAF invita i Direttori di Dipartimento a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. I verbali delle discussioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente. 7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive eccettuate quelle in merito: a) al piano triennale e ai relativi aggiornamenti annuali per i quali si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; b) all'adozione e modifica dei regolamenti per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 18 del decreto di riordino; c) alle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto di riordino; d) a ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
8. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione e' reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. 9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio stesso. 10. Le indennita' di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino. 11. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio stesso, ovvero decadono nei casi previsti dall'articolo 14, comma 6 del decreto di riordino. |
| Articolo 8 - Compiti del Consiglio scientifico
1. Il Consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'INAF, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1, del decreto di riordino, nonche' propone, su richiesta del Presidente, linee di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale, di cui al successivo articolo 25, sulla ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF, da sottopone al Consiglio di Amministrazione che le adotta. |
| Articolo 9 - Costituzione e funzionamento dei Consiglio scientifico
1. Il Consiglio scientifico e' composto dal Presidente dell'INAF che lo presiede e da dodici componenti, nominati secondo le modalita' stabilite dall'articolo 8 del decreto di riordino. 2. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. I componenti del Consiglio scientifico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto di riordino, sono scelti tra scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'INAF, secondo le seguenti modalita': a) quattro membri sono designati dal Presidente dell'INAF; b) quattro membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei presenti, tra terne di nomi proposte da ciascun Direttore di Struttura di ricerca; c) quattro componenti sono eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'INAF.
Le operazioni elettorali, indette dal Presidente, possono svolgersi anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono gestite da una commissione elettorale nominata dal Presidente. Sono eletti i quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione di una sola preferenza. A parita' di voti ottenuti risulta eletto il candidato piu' anziano di eta'. Il Consiglio di Amministrazione verifica, sulla base del Curriculum vitae, il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 8 del decreto di riordino. In caso di assenza dei requisiti o rinuncia da parte degli eletti, si procede allo scorrimento della graduatoria. 4. Il Consiglio scientifico e' convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno per esprimere il parere sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. E inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno quattro membri. 5. I pareri sui piani triennali, di cui al comma precedente, devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta. 6. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del Presidente. 7. Il Consiglio scientifico, in relazione agli argomenti in esame, puo' invitare alle riunioni i Direttori di Dipartimento e i responsabili di specifiche attivita' di ricerca nell'ambito delle macroaree tematiche di cui al successivo articolo 15, comma 4. Il segretario del Consiglio eeletto tra i componenti del Consiglio stesso. 8. I verbali, che devono fare menzione di eventuali pareri contrari, sono firmati dal Presidente e dal segretario, trasmessi al Consiglio di Amministrazione e raccolti cronologicamente in apposito archivio. 9. I pareri espressi dal Consiglio sono resi pubblici con idoneo mezzo di diffusione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. 10. Ai componenti del Consiglio scientifico e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 11. Ai componenti del Consiglio scientifico e' riconosciuto un gettone di presenza ai sensi dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino. 12. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti modalita': a) per i membri designati dal Presidente, provvede quest'ultimo; b) per i membri designati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di terne proposte dai Direttori delle Strutture di ricerca, si utilizzano le terne gia' acquisite; c) per i membri eletti dalla comunita' scientifica dell'INAF, si provvede attraverso lo scorrimento della graduatoria.
I componenti, nominati ed eletti in sostituzione, cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio scientifico. |
| Articolo 10 Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre membri supplenti, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto di riordino. Tutti i membri devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, esplicando altresi' attivita' di collaborazione con gli organi di vertice dell'INAF. 3. I compiti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 32 del regolamento amministrativo-contabile dell'INAF. |
| Articolo 11 - Funzionamento dei Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente e stabilisce autonomamente le modalita' del proprio funzionamento. E inoltre convocato ogni qual volta il presidente del Collegio lo richieda, ovvero su richiesta di almeno due membri. 2. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione. 3. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilita' di termini piu' brevi, concordati con il presidente del Collegio. 4. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei conti, e' redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. 5. Ai componenti del Collegio dei revisori e' corrisposto il trattamento di missione secondo le modalita' stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 6. Le indennita' dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 14, comma 4 del decreto di riordino. |
| Articolo 12 - Incompatibilita'
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati Direttori di Dipartimento o Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF. 2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, per la durata del loro mandato, non possono altresi' far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF. 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento e i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello europeo, nazionale, regionale e locale. 4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico, i Direttori di Dipartimento e il Direttore amministrativo non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca a cui e' interessato l'INAF, ne' possono avere altri interessi nell'attivita' svolta da tali societa'. |
| Articolo 13 - Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione ha l'incarico di valutare periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'INAF, secondo quanto definito dall'articolo 10 comma 1, del decreto di riordino. 2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'INAF, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 10 comma 2, del decreto di riordino. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia ed e' collocato in posizione di indipendenza. Il comitato presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'INAF. 4. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il comitato di valutazione si puo' avvalere dell'ufficio di diretta collaborazione di cui al successivo articolo 23. 5. Ai componenti del comitato di valutazione e' corrisposto un compenso la cui entita' e' definita con delibera del Consiglio di amministrazione. |
| Articolo 14 - I Dipartimenti scientifici nazionali
1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto di riordino, istituisce i seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento Strutture di ricerca, di seguito denominato Dipartimento strutture; b) Dipartimento Progetti di ricerca, di seguito denominato Dipartimento progetti.
2. I Dipartimenti si configurano quali centri di responsabilita' di 1 livello e si articolano in unita' organizzative e servizi, anche temporanei, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale saranno anche definiti i rispettivi compiti. Ciascun Dipartimento si avvale di una propria struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da personale dell'INAF, all'uopo destinato. |
| Articolo 15 - Compiti dei Dipartimenti
1. I Dipartimenti hanno compiti di programmazione, coordinamento e controllo delle attivita' assegnate dall'articolo 12, comma 2 del decreto di riordino. 2. Il Dipartimento strutture: a) concorre all'elaborazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sulla base delle proposte avanzate nell'ambito delle macroaree tematiche di cui al successivo comma 4, delle singole strutture e delle unita' organizzative e servizi del Dipartimento stesso, in coerenza con le linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo; b) ripartisce le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base del piano triennale dell'INAF e dei relativi aggiornamenti annuali; c) in coordinamento con il Dipartimento progetti, collabora alla realizzazione dei grandi investimenti in infrastrutture e strumentazione scientifica e tecnologica propri dell'INAF e/o in partecipazione con altri soggetti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione; d) assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, storico, museale dell'INAF, definendo modelli e standard di gestione generali, promuovendo iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio; e) promuove e realizza, in collaborazione con le universita' o in proprio, attivita' di alta formazione, anche attraverso accordi e collaborazioni mirate; f) promuove la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza e la divulgazione scientifica a fini educativi presso le scuole, attraverso protocolli d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e iniziative congiunte con i diversi soggetti istituzionali sul territorio; g) assicura lo sviluppo e la formazione del personale di ricerca, tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, in coordinamento con il Dipartimento progetti e con la Direzione amministrativa; h) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica e gestionale svolta.
3. Il Dipartimento Progetti: a) concorre all'elaborazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali sulla base delle proposte delle macro-aree tematiche, di cui al successivo comma 4, e delle unita' organizzative e servizi del Dipartimento stesso, in coerenza con le linee guida del Consiglio di Amministrazione e del piano di indirizzo di lungo periodo; b) ripartisce tra i progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale, di cui al successivo articolo 27, comma 3, le risorse assegnategli dal piano triennale dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali, in coordinamento con il Dipartimento strutture; c) assicura il supporto gestionale ai progetti di interesse nazionale; d) assicura la gestione nazionale delle strutture osservative; e) assicura lo sviluppo, la realizzazione e la gestione ottimale dei sistemi informativi, delle reti e degli archivi pubblici dell'INAF, in coordinamento con il Dipartimento strutture; f) cura il raccordo con l'Agenzia Spaziale Italiana, per la promozione e lo sviluppo di programmi spaziali nel settore dell'astrofisica; g) coordina le relazioni con tutti gli altri soggetti istituzionali nazionali ed esteri sui progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di interesse nazionale; h) assicura il trasferimento tecnologico a organismi pubblici e privati, la valorizzazione dei risultati della ricerca dell'INAF e la tutela brevettuale del personale dell'INAF. i) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull' attivita' scientifica e gestionale svolta;
4. La definizione delle proposte dei programmi scientifici e tecnologici avviene, sulla base delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, all'interno di macro-aree tematiche individuate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. 5. Il Consiglio di Amministrazione potra', su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per le materie di competenza, ridefinire i compiti dei Dipartimenti allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza di programmazione e di gestione dei programmi scientifici e tecnologici dell'INAF. |
| Articolo 16 - Il Direttore di Dipartimento
1. A capo di ciascuno dei due Dipartimenti e' preposto un Direttore, che e' responsabile dei risultati dell'attivita' complessiva dello stesso. 2. I Direttori di Dipartimento sono nominati dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una rosa di candidati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 4 del decreto di riordino, proposti da una commissione di selezione costituita da esperti e nominata dal Presidente. 3. L'incarico di Direttore di Dipartimento e' a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e puo' essere confermato una sola volta. 4. La carica di Direttore di Dipartimento e' incompatibile con ogni altro incarico di componente di organi e di direzione di altre strutture organizzative dell'INAF e di altri enti pubblici e privati, nonche' di componente di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF. 5. I compensi dei Direttori di Dipartimento e il collocamento in aspettativa sono disciplinati dall'articolo 14 del decreto di riordino. 6. L'operato dei Direttori di Dipartimento e' valutato con cadenza annuale, tramite la presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e la sua discussione con una apposita commissione nominata dal Presidente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina, aggiornati periodicamente, i Direttori di Dipartimento possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. |
| Articolo 17 - Definizione delle Strutture di ricerca dell'INAF
1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale delle seguenti Strutture di ricerca: a) Strutture a tempo indeterminato: gli Osservatori astronomici o astrofisici dell'INAF esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, e gli Istituti del CNR confluiti nell'INAF ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino e le altre Strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; b) Strutture a tempo determinato, in Italia o all'estero, gia' costituite all'entrata in vigore del presente regolamento e le altre Strutture di ricerca a tempo determinato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, per lo svolgimento di attivita' di ricerca in collaborazione con altri enti italiani e stranieri, pubblici e privati.
2. Nelle Strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonche' il personale universitario e di altri enti, titolare di incarichi gratuiti di ricerca, secondo quanto definito dagli articoli 10 e 11 del regolamento del personale. 3. Al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, puo' ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al precedente comma 1, su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio scientifico e delle organizzazioni sindacali per le materie di competenza, nonche' i Direttori delle Strutture interessate. Ai fini della ridefinizione, dovranno essere rispettati i seguenti criteri: a) coerenza con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici dell'INAF; b) esigenze di razionalizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'INAF, finalizzate a recuperi di efficienza gestionale; c) fattori di vicinanza territoriale delle Strutture di ricerca e delle loro articolazioni, che possono determinare possibili sinergie nello svolgimento delle attivita' di ricerca e di funzionamento complessivo.
4. Le Strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilita' di secondo livello. |
| Articolo 18 - Le Strutture di ricerca
1. Le Strutture di ricerca dell'INAF realizzano in autonomia scientifica le attivita' di ricerca di loro competenza presenti nel piano triennale dell'INAF e nei relativi aggiornamenti annuali, assicurando l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse assegnate; 2. Le Strutture di ricerca: a) concorrono alla formazione del piano triennale dell'INAF proponendo al Dipartimento strutture le attivita' di competenza; b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento strutture; c) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e museale proprio, sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento strutture; d) partecipano, previa informazione ai Direttori di Dipartimento, a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale dell'INAF, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalita' definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione; e) curano i rapporti sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali, sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento strutture.
3. L'organizzazione interna delle Strutture di ricerca e' adottata dal Direttore della Struttura, in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati dal Direttore del Dipartimento strutture e, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo. 4. Nell'ambito delle Strutture di ricerca e' costituito un ufficio amministrativo cui e' preposto un Responsabile. L'ufficio amministrativo cura la gestione delle attivita' amministrativo-contabili di supporto alle attivita' scientifiche della Struttura stessa, ivi comprese quelle concernenti programmi e/o progetti nazionali ed internazionali. Il Responsabile dell'ufficio amministrativo e' nominato dal Direttore amministrativo di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca. |
| Articolo 19 - I Direttori delle Strutture di ricerca
1. A ciascuna delle Strutture di ricerca sovrintende un Direttore, che e' responsabile della pianificazione e dei risultati dell'attivita' generale svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti di competenza della Struttura, ivi inclusa la ricerca libera, nonche' dell'ottimale gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. Il Direttore coordina funzionalmente le attivita' amministrative della Struttura da svolgersi a cura dell'ufficio amministrativo secondo gli atti di indirizzo e le istruzioni impartite dal Direttore amministrativo. 2. I Direttori delle Strutture di ricerca sono nominati con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che si avvale di una commissione di selezione, costituita e nominata dal Presidente. La selezione dei Direttori delle Strutture di ricerca avviene sulla base delle competenze scientifiche e manageriali dei candidati proposti dalla commissione. 3. L'operato dei Direttori delle Strutture di ricerca e' valutato con cadenza annuale, tramite la presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e la sua discussione con una apposita commissione nominata dal Presidente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina, aggiornati periodicamente, i Direttori delle Strutture di ricerca possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti con atto del Presidente, su proposta del Direttore del Dipartimento strutture, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. 4. L'incarico di Direttore di Struttura di ricerca e' a tempo pieno, ha la durata stabilita dalla normativa di riferimento e puo' essere confermato una sola volta. 5. I compensi dei Direttori delle Strutture di ricerca sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 6. Il collocamento in aspettativa dei Direttori delle Strutture di ricerca e' disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino. 7. La carica di Direttore di Struttura di ricerca e' incompatibile con altro incarico di direzione di strutture organizzative dell'INAF o di altri enti pubblici o privati. |
| Articolo 20 - Strutture di ricerca a tempo determinato
1. In sede di approvazione dell'atto costitutivo delle Strutture di ricerca a tempo determinato, il Consiglio di Amministrazione determina, oltre alla relativa durata, quali delle disposizioni di disciplina delle Strutture di ricerca a tempo indeterminato si applicano a tali Strutture, integrandole in relazione alle attivita' e agli obiettivi assegnati. |
| Articolo 21 - La Direzione amministrativa
1. La Direzione amministrativa cura la gestione amministrativa ed i servizi generali, necessari al funzionamento degli organi e di tutte le Strutture dell'INAF. 2. Sono compiti della Direzione amministrativa: a) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente nelle materie di competenza; b) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'INAF; c) l'elaborazione della relazione annuale sulla gestione economico-finanziaria dell'INAF; d) la predisposizione degli schemi di regolamento dell'INAF, da sottopone al Presidente che li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; e) la gestione dei processi amministrativi, contabili e finanziari nel rispetto delle normative vigenti; f) la gestione amministrativa del personale dell'INAF, la cura delle relazioni sindacali, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento del personale; g) la gestione dei servizi generali dell'INAF ed il coordinamento dei processi di acquisto dei beni e servizi strumentali; h) il coordinamento nella gestione edilizia alle strutture dell'INAF; i) la tutela degli interessi legali dell'INAF, attraverso la gestione del contenzioso, la predisposizione dei contratti e la consulenza specialistica a tutte le Strutture dell'INAF relativamente ad ogni problematica avente implicazioni giuridico-legali; j) l'attuazione della normativa nazionale e di settore in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' di adeguamento e sicurezza degli impianti e delle strutture ed il relativo monitoraggio; k) lo sviluppo e la formazione del personale amministrativo dell'INAF, in coordinamento con i Dipartimenti scientifici nazionali; l) il supporto amministrativo-contabile ai Dipartimenti scientifici nazionali.
3. La Direzione amministrativa dell'INAF e' centro di responsabilita' di primo livello. 4. La Direzione amministrativa si articola in un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale, che costituiscono centri di responsabilita' di secondo livello. 5. La Direzione amministrativa assiste e supporta gli uffici amministrativi delle Strutture di ricerca dell'INAF nella gestione delle attivita' amministrative e contabili. |
| Articolo 22 - Il Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo e' responsabile della gestione amministrativa dell'INAF e dei risultati conseguiti. Il Direttore amministrativo e' a capo degli uffici amministrativi centrali, ha poteri di indirizzo e di vigilanza sugli uffici amministrativi periferici dell'INAF. Cura la gestione del personale e conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base del regolamento del personale dell'INAF. 2. Il Direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dal regolamento del personale e dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'INAF. 3. Il Direttore amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assicura la legittimita' degli atti adottati dal Consiglio stesso. 4. Il Direttore amministrativo e' scelto e nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto definito dall'articolo 11 del decreto di riordino. Il rapporto di lavoro, di livello dirigenziale generale, e' a tempo pieno ed e' regolato con contratto di diritto privato, di durata coincidente con la scadenza del mandato del Presidente. 5. Il Direttore amministrativo non puo' essere amministratore o dipendente di societa' che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF, ne' puo' avere altri interessi nell'attivita' svolta da tali societa'. 6. Il compenso del Direttore amministrativo e' disciplinato dall'articolo 14 del decreto di riordino. |
| Articolo 23 - Gli uffici di diretta collaborazione
1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni, con competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. 2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione rispondono al Presidente, dal quale dipendono funzionalmente, e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite. 3. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione dei relativi compiti eeffettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell'INAF. 4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono funzioni di segreteria degli organi deliberanti, coordinamento e promozione delle relazioni istituzionali nazionali e internazionali, supporto per le attivita' di pianificazione e controllo, comunicazione e rapporti con gli organi di informazione. |
| Articolo 24 - Dotazione organica
1. La dotazione organica dell'INAF e' unica a livello nazionale ed e' determinata in autonomia, sulla base del piano triennale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 del decreto di riordino. 2. La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle Strutture dell'INAF o in caso di attribuzione di nuove funzioni, sentito il Consiglio scientifico e le organizzazioni sindacali. |
| Articolo 25 - Piano di indirizzo di lungo periodo
1. Al fine di indirizzare l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF sulle principali prospettive di sviluppo a livello internazionale, assicurando la competitivita' dell'intero sistema paese sulle materie di competenza, l'INAF si dota di un piano di indirizzo di lungo periodo, almeno decennale. 2. Tale piano nel suo contenuto minimale deve: a) definire le priorita' scientifiche nel lungo periodo, al fine di promuovere l'avanzamento della frontiera della conoscenza nella ricerca astronomica ed astrofisica; b) individuare le aree di eccellenza; c) individuare le aree e le competenze da potenziare; d) indicare i grandi progetti di ricerca e sviluppo tecnologico pluriennali sui quali l'INAF intende investire, indicando anche le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, realisticamente prevedibili.
3. Il piano rappresenta il documento di guida ed indirizzo della programmazione triennale dell'INAF di cui al successivo articolo 26. 4. All'elaborazione e ai relativi aggiornamenti del piano di indirizzo di lungo periodo contribuisce il Consiglio scientifico, su richiesta del Presidente. Il Presidente sottopone il piano per l'adozione al Consiglio di Amministrazione. 5. Il piano viene reso pubblico, attraverso apposita divulgazione. |
| Articolo 26 - Piano triennale di attivita'
1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attivita' dell'INAF e' costituito dal piano triennale, in cui sono individuati le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi ed i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire, per la loro attuazione. 2. Il piano triennale e' elaborato dal Presidente, sulla base dei contributi dei Direttori di Dipartimento, formulati secondo quanto previsto al precedente articolo 15, comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a), e del contributo del Direttore amministrativo, e, sentito il Consiglio scientifico, e' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini temporali di elaborazione e presentazione del piano. 3. Tale piano e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti all' approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del Decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 ed inviati ai Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica per l'acquisizione dei rispettivi pareri, come disciplinato dall'articolo 15 del decreto di riordino. 4. Il piano triennale e' articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validita'. Il piano triennale deve contenere in particolare: a) un'analisi della situazione attuale dell'INAF, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche di lungo termine e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale, sulle materie di competenza; b) la formulazione degli obiettivi strategici del periodo di riferimento sia per l'astronomia da terra che dallo spazio, secondo le indicazioni del piano di indirizzo di lungo periodo di cui al precedente articolo 25; c) l'individuazione di programmi e progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per ogni obiettivo strategico, prevedendo appropriate forme di coordinamento, in particolare per le attivita' nel settore spaziale. Nell'ambito della programmazione dovra' comunque essere garantito uno spazio alla ricerca libera dell'INAF, sulla base degli indirizzi provenienti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. Di tale ricerca libera, realizzata presso singole Strutture di ricerca o in collaborazione con le stesse, sono responsabili i Direttori locali che riferiranno sui risultati conseguiti ai sensi della precedente lettera a); d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei programmi e progetti definiti e per le attivita' di funzionamento dell'INAF, sia disponibili, sia da acquisire nel triennio; e) la ripartizione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ai Dipartimenti e sui progetti di ricerca e di sviluppo, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato ed indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto di riordino e di quanto definito nel regolamento del personale.
5. Il piano triennale puo' essere integrato ed attuato anche attraverso accordi di programma con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea. |
| Articolo 27 - Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico
1. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, deliberati nel piano triennale dell'INAF, vengono realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse e delle Strutture di ricerca dell'INAF, anche in collaborazione con le universita', con gli altri enti pubblici di ricerca nazionali o esteri, o con soggetti privati. 2. I progetti sono coordinati da un responsabile di progetto che risponde dei risultati complessivi raggiunti. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative necessarie alla realizzazione del progetto, ogni responsabile si avvale delle strutture amministrative centrali e periferiche dell'INAF. 3. Per progetti di rilevante complessita', il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, puo' costituire centri di responsabilita' di secondo livello che afferiranno al Dipartimento progetti. |
| Articolo 28 - Valutazione e controllo strategico
1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per lo svolgimento della valutazione e controllo strategico, e' costituita una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da un numero di esperti variabile da tre a cinque, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di presidente. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 2. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attivita' di ricerca. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, per i quali il necessario supporto sara' assicurato dall'ufficio di diretta collaborazione di cui all'articolo 23, la Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo. 4. Ai componenti della Commissione e' corrisposto un compenso la cui entita' e' definita con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. Tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' di valutazione e controllo strategico, operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' svolta. |
| Articolo 29 - Valutazione e controllo dei progetti di ricerca
1. A ciascun Direttore di Dipartimento e' affidato il compito di controllare lo stato di attuazione delle attivita' e dei rispettivi progetti di ricerca indicati nel piano triennale di attivita' dell'INAF e dai relativi aggiornamenti annuali. A tale scopo i Direttori di Dipartimento possono avvalersi anche dei pareri avanzati nell'ambito delle macro-aree tematiche e di metodi di peer-review. 2. Ogni Direttore di Dipartimento riferisce periodicamente al Presidente circa lo stato di realizzazione dei progetti di ricerca assegnati ed elabora una relazione annuale sui risultati conseguiti dai singoli progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione. |
| Articolo 30 - Partecipazioni a societa', consorzi,fondazioni
1. L'INAF, ai sensi dell'articolo 17 del decreto di riordino, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali assegnate e per la realizzazione degli obiettivi definiti nel piano triennale di attivita', puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi, commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali. 2. Le iniziative, in coerenza con il piano triennale, sono proposte dal Presidente dell'INAF e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima di essere trasmesse al Ministero dell'istruzione, Universita' e Ricerca per la prevista autorizzazione. |
| Articolo 31 - Collaborazione con universita' e con enti di ricerca
1. Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le universita', nel reciproco interesse comune di sviluppare le attivita' di ricerca sulle materie di competenza, l'INAF puo' stipulare convenzioni generali o accordi quadro con la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, sentito il Consiglio scientifico, e con le singole universita', con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Per la firma degli accordi di attuazione delle suddette convenzioni, possono essere delegati i Direttori delle Strutture di ricerca. 2. Al fine di promuovere la collaborazione e di disciplinare l'associazione alle attivita' istituzionali dell'INAF di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte di personale dell'INAF presso tali enti e organismi, l'INAF puo' stipulare convenzioni con gli enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. 3. Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti dell'INAF potranno istituire gruppi di ricerca a tempo definito, per singoli progetti, presso universita' o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento a carico dell'INAF. 4. Le modalita' di associazione del personale universitario o di enti di ricerca all'INAF sono disciplinate dal regolamento del personale. |
| Articolo 32 - Collaborazione con le imprese
1. L'INAF promuove il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca, applicabili anche in altri settori disciplinari. 2. Per il raggiungimento dello scopo, di cui al comma precedente, l'INAF puo' attivare specifiche iniziative, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a idonee forme associative, con imprese e altri enti pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali. 3. L'INAF puo' utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attivita' in conto terzi, a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo l'attivita' di ricerca. L'attivita' in conto terzi e' disciplinata con apposito regolamento. |
| Articolo 33 Alta formazione, aggiornamento e diffusione della cultura scientifica
1. L'INAF promuove, finanzia e organizza, autonomamente o in collaborazione con altri enti di ricerca, universita' ed enti di istruzione superiore italiani e stranieri, attivita' di alta formazione nel settore di competenza, anche nell'ambito di accordi quadro o convenzioni specifiche. 2. Nell'ambito delle convezioni con le singole universita', l'INAF puo' collaborare all'istituzione di corsi di dottorato sulle materie di competenza, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per candidati italiani e stranieri. 3. Gli eventuali accordi quadro e convenzioni, nell'ambito dei quali l'INAF promuove le attivita' di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dovranno prevedere la partecipazione di proprio personale. 4. L'INAF promuove, inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica nei settori di competenza ed alla promozione culturale della societa' civile. 5. L'INAF promuove inoltre, autonomamente o in collaborazione con altri enti, iniziative finalizzate alla conoscenza dell'astronomia e dell'astrofisica nelle scuole e all'aggiornamento dei docenti. |
| Articolo 34 - Norme transitorie e finali
1. Fino alla nomina dei Direttori di Dipartimento e del Direttore amministrativo, sono prorogati i Direttori in carica e i relativi Consigli e Comitati consultivi. 2. Fino alla nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca, di cui al successivo comma 10, sono prorogati i Direttori degli Osservatori astronomici e astrofisici e degli Istituti di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, i Responsabili delle sezioni di Istituto nonche', esclusivamente con funzioni consultive, i Consigli di Osservatorio ed i Comitati di Istituto gia' esistenti. 3. Il Presidente, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione, attiva le procedure per la costituzione del Consiglio scientifico e per la nomina dei Direttori di Dipartimento. In particolare: a) indice l'elezione di cui al precedente articolo 9 comma 3 lett. c) per la nomina dei componenti del Consiglio scientifico; b) richiede ai Direttori degli Osservatori astronomici e astrofisici e degli Istituti, di cui all'articolo 2 del decreto di riordino, di individuare le terne dei nomi da sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione per la nomina a membri del Consiglio scientifico di cui al precedente articolo 9, comma 3 lett.b). c) nomina una commissione di selezione incaricata di propone una rosa di candidati per la nomina dei Direttori di Dipartimento, ai sensi del precedente articolo 16 comma 2;
4. Entro 30 giorni dall'esito delle procedure elettive, il Consiglio di Amministrazione nomina il Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 8 del decreto di riordino. 5. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del decreto di riordino nonche' dell'articolo 23 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 (decreto di riordino del CNR), ai fini dell'accorpamento all'INAF degli Istituti del CNR, dovranno essere siglate apposite intese tra INAF e CNR finalizzate: a) all'individuazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale assegnato agli Istituti, in servizio alla data del 30 gennaio 2003, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi Istituti, i relativi oneri finanziari, nonche' le relative posizioni giuridico-economiche, previdenziali e assistenziali; b) all'individuazione degli immobili e dei beni strumentali in uso agli Istituti e alla loro cessione in comodato fino al loro definitivo trasferimento all'INAF; c) all'individuazione di tutti gli ulteriori rapporti attivi e passivi inerenti agli Istituti e alla definizione delle procedure per il loro trasferimento all'INAF.
6. Le intese di cui al comma 5 lett. a) e b) dovranno essere raggiunte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non oltre la data di entrata in vigore dei tre regolamenti. L'intesa di cui alla lett. c) dovra' essere raggiunta entro un anno dalla stessa data. Tali intese saranno inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per le valutazioni di competenza. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i ricercatori e i tecnologi afferenti agli Istituti CNR, alla data del 30 gennaio 2003, partecipano a pieno titolo alle consultazioni per l'elezione del Consiglio scientifico. Dalla stessa data, gli Istituti citati indicano le terne, di cui al precedente articolo 9, comma 3 lett. b), per il Consiglio scientifico, e contribuiscono alla formulazione dei piani di sviluppo dell'INAF. 8. Con l'entrata in vigore di tutti i regolamenti di cui all'articolo 18 del decreto di riordino, in attuazione dell'articolo 22 comma 2 del medesimo decreto, il personale e gli Istituti, individuati ai sensi del precedente comma 5, confluiscono nell'INAF. L'INAF subentrera' in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti alla confluenza, solo dopo la definizione di un apposito accordo ricognitivo comprendente, in particolare, l'individuazione dei rapporti di cui al comma 5 lett. c). 9. Entro 60 giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con propria deliberazione, definisce gli atti costitutivi e organizzativi delle Strutture di ricerca ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento. 10. Entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori delle Strutture di ricerca. 11. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto di riordino, i Direttori delle Strutture di ricerca che abbiano ricoperto per non meno di cinque anni l'incarico di Direttore di Osservatorio o di Istituto del CNR alla data di definizione dell'intesa di cui al comma 5 lett. a), possono essere nominati presso la sede relativa al precedente incarico per una sola volta e non possono essere confermati. |
| Articolo 35 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
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