Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 dicembre 2004
Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 417/04/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 30 novembre 2004 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 1° dicembre 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Vista la propria delibera n. 17/98 «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale e' stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215 recante: «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» ed, in particolare, l'art. 7, comma 5, che stabilisce che «(...) l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dalla presente legge, nonche' le opportune modifiche organizzative interne»;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante «Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse», convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Vista la propria delibera n. 200/00/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;
Vista la propria delibera n. 425/01/CONS, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie» cosi' come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS;
Vista la propria delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003, recante «Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema»;
Udita la relazione dei commissari dott.ssa Manacorda e prof. Traversa, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del regolamento per la risoluzione dei conflitti di
interessi

1. L'Autorita' adotta il Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato «A» alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
 
Art. 2.

Unita' per il conflitto di interessi

1. Ai fini dell'avvio delle attivita' relative alla risoluzione dei conflitti di interessi di cui all'allegato A e' istituita un'apposita Unita' denominata «Unita' per il conflitto di interessi» che fa capo al Segretario generale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
Napoli, 1° dicembre 2004
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
(alla delibera n. 417/04/CONS)

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Titolo I
Capo I

Art. 1.

Ambito di applicazione e accertamento

1. L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni accerta i comportamenti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, che sostanziano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, l'Autorita' valuta ogni condotta, posta in essere dalle imprese di cui al comma 1, che, in violazione delle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249, 22 febbraio 2000, n. 28 e 3 maggio 2004, n. 112, specie avuto riguardo ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, del pluralismo, dell'obiettivita', della completezza, della lealta' e dell'imparzialita' dell'informazione, fornisce un sostegno privilegiato, anche attraverso qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico, di immagine al titolare di cariche di governo.

Titolo II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PROCEDURE

Capo I

Art. 2.

Dichiarazioni sulle incompatibilita'

1. Le situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, che riguardano i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica, devono esser comunicate dai titolari delle cariche di governo all'Autorita' entro trenta giorni dall'assunzione della carica mediante il modello predisposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
2. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 215/2004.

Art. 3.

Dichiarazioni sui dati patrimoniali

1. Entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle dichiarazioni sulle incompatibilita' di cui all'art. 2, il titolare di cariche di governo trasmette i dati relativi alle proprie attivita' patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie, attinenti ai settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica; rientrano nell'obbligo di comunicazione anche le attivita' patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. La comunicazione va effettuata mediante il modello predisposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo mediante il modello predisposto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
3. Ogni variazione dei dati patrimoniali forniti dal titolare delle cariche di governo nonche' dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado va comunicata entro venti giorni dai fatti che l'hanno determinata mediante i medesimi modelli indicati ai commi 2 e 3.
4. In sede di prima applicazione, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese entro novanta giorni dalla data in cui hanno effetto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 215/2004.

Art. 4.

Dichiarazioni non rese, non veritiere o incomplete

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 non siano state rese all'Autorita' ovvero risultino non veritiere o incomplete, il Responsabile dell'Unita' per il conflitto di interessi trasmette al titolare della carica di governo specifica richiesta di integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni.
2. Qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato alla specifica richiesta di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. L'Autorita', in caso di mancata ottemperanza alla specifica richiesta di cui al comma 1, da' comunicazione documentata delle irregolarita' all'autorita' giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati..

Capo II
Procedure

Art. 5.
Impulso al procedimento

1. L'Autorita' esercita le proprie competenze in materia di' conflitti di interessi:
a) d'ufficio;
b) su denuncia.
2. Chiunque intende denunciare presunte violazioni alla normativa in materia di conflitto di interessi puo' inviare la relativa segnalazione all'Unita' per il conflitto di interessi a mezzo di raccomandata, telegramma o telefax.
3. Le segnalazioni di cui al precedente comma devono contenere:
a) i dati necessari ai fini dell'identificazione dell'impresa responsabile della presunta violazione;
b) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta violazione;
c) una dettagliata descrizione dell'azione od omissione che ha integrato la violazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 o alla legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' l'indicazione del sostegno privilegiato derivante da tale comportamento.
La segnalazione puo' anche essere effettuata mediante il modello disponibile sul sito ufficiale dell'Autorita' (www.agcom.it).
4. Il Responsabile dell'Unita' per il conflitto di interessi dichiara l'improcedibilita' delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che indicano fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione dell'impresa che si sia resa responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che non risultano chiaramente riconducibili alle disposizioni normative in merito alle quali l'Autorita' esercita le proprie funzioni di vigilanza.
5. Il Responsabile dell'Unita' per il conflitto di interessi informa mensilmente il Consiglio in merito alle segnalazioni pervenute e all'attivita' svolta.

Art. 6.

Avvio del procedimento

1. Il Responsabile dell'Unita' per il conflitto di interessi comunica l'avvio del procedimento all'impresa di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per la presentazione di memorie, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento.

Art. 7.

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al successivo art. 12 e' di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione d'avvio del procedimento.
2. Entro il termine di centoventi giorni l'Unita' per il conflitto di interessi conclude l'attivita' istruttoria e trasmette gli atti di cui al successivo art. 11, comma 1, al Consiglio per l'adozione del provvedimento.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui, nel corso del procedimento, sia necessario svolgere approfondimenti istruttori ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8.

Attivita' istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o elementi di valutazione, il Responsabile dell'Unita' per il conflitto di interessi dispone consulenze tecniche ovvero chiede ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta deve indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
d) le modalita' attraverso cui fornire le informazioni;
e) le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'art. 7, che in ogni caso non puo' superare i sessanta giorni per ciascun approfondimento istruttorio, opera:
a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve le informazioni o gli elementi di valutazione;
b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al consulente tecnico alla data di protocollo in cui l'Autorita' riceve la relazione peritale.

Art. 9.

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali e' stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalita' previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato dall'Autorita' con delibera n. 217/01/CONS e successive modificazioni.

Art. 10.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonche' chiedere di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.
2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno tre giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale. Dell'audizione e' redatto verbale.

Art. 11.

Conclusione dell'istruttoria

1. Il Responsabile dell'Unita' per il conflitto di interessi trasmette al Consiglio la proposta di provvedimento di cui al successivo art. 12, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.
2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta dell'Unita', adotta il provvedimento di cui al successivo art. 12 ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti all'Unita' per il conflitto di interessi, specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 e' prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Art. 12.

Provvedimenti sanzionatori

1. L'Autorita' accerta la violazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 da parte dell'impresa nei cui confronti si e' proceduto, indicando i contenuti e le modalita' di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo, diffida l'impresa a desistere dal comportamento accertato e a disporre, ove possibile, le necessarie misure correttive. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorita' giurisdizionale a cui e' possibile proporre ricorso.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, per ogni altra ipotesi e' applicabile l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 in materia di inottemperanza ad ordini o diffide dell'Autorita'. Le sanzioni previste dalle leggi n. 223/1990, n. 249/1997, n. 28/2000, nonche' dalla legge n. 112/2004, ove applicabili, sono aumentate fino ad un terzo in relazione alla gravita' della violazione.

Art. 13.

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Unita' per il conflitto di interessi provvede a notificare i provvedimenti adottati dal Consiglio, ai sensi del precedente art. 12, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 14.

Pubblicazione

1. L'Autorita' riferisce al Parlamento, con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sui provvedimenti adottati in seguito agli accertamenti di cui all'art. 1 o sulle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 12.
2. Nella segnalazione di cui al comma 1 sono indicati i contenuti e le modalita' di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le conseguenze della situazione di privilegio, le misure correttive che si e' intimato di porre in essere e le eventuali sanzioni inflitte.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2, l'Autorita' presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attivita' di controllo e vigilanza in materia di conflitto di interessi nei settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialita' e dell'editoria, anche elettronica.
4. I provvedimenti adottati dall'Autorita' in materia di conflitto di interessi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 
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