IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Chieti
Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione; Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6; Considerato che la cooperativa di seguito indicata non deposita bilancio d'esercizio da oltre un quinquennio e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare; Decreta
lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, delle sottoelencate societa' cooperative:
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I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Chieti - Via Domenico Spezioli n. 42, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Chieti, 6 dicembre 2004 Il direttore provinciale: De Paulis |