Gazzetta n. 299 del 22 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 ottobre 2004
Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del Ministero
delle politiche agricole e forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonche' di eventuali variazioni della stessa; l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che demanda ai menzionati decreti la determinazione di ulteriori casi di rimborso delle somme giocate;
Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;
Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
Decreta:

Art. 1.
Scommesse effettuabili

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore o a quota fissa.
2. Agli effetti del presente provvedimento sono ammesse esclusivamente le seguenti scommesse:
singola;
plurima;
multipla;
multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.
 
Art. 2.
Programma ufficiale delle corse

1. Le norme e le modalita' che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini, numeri di steccato e distanze per le corse al galoppo, guidatori, numeri di partenza e distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione dei partenti redatta dalle societa' di corse nel rispetto delle disposizioni emanate dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'UNIRE con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la tipologia delle scommesse accettabili nonche' eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono.
3. Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie del trotto o dai commissari del galoppo, anche in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti tecnici, sono comunicate dalle societa' di corse all'UNIRE che provvede a comunicarle ad AAMS - direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle.
4. La direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al programma ufficiale, comunicate dall'UNIRE, comportino il rimborso delle scommesse, dispone il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e puo' disporre la riapertura dell'accettazione sulla base delle modifiche apportate allo stesso programma.
5. Presso ogni punto di accettazione delle scommesse deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi i programmi ufficiali e tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione delle scommesse.
6. Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono:
l'errato nome di un cavallo;
le variazione di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialita' dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa;
le variazioni delle modalita' di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialita' dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa;
le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o piu' cavalli in rapporto di scuderia.
 
Art. 3.
Nozioni di cavallo regolarmente partito

1. Le unita' di scommessa comprendenti nei loro termini un cavallo non regolarmente partito, ad eccezione delle multiple, sono rimborsate.
2. Si considera regolarmente partito il cavallo gia' dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:
nelle corse al galoppo e' entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero e' agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera;
nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;
nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter da' il segnale del «pronti».
 
Art. 4.
Inizio dell'accettazione delle scommesse

1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse e' quello che la societa' di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa e comunque per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima dell'orario ufficiale di svolgimento della prima corsa in programma. Nessuna scommessa puo' essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato. Su proposta dell'UNIRE l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, puo' disporre l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della dichiarazione dei partenti.
 
Art. 5.
Annullamento di scommesse

1. Le scommesse possono essere annullate soltanto in caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di riscontro da parte dello stesso della difformita' degli estremi della scommessa alla richiesta entro due minuti dall'orario di registrazione da parte del totalizzatore nazionale, stampato sulla ricevuta e comunque entro il termine di chiusura dell'accettazione delle scommesse.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non e' ammesso l'annullamento di una scommessa gia' effettuata neppure per la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto ne' per eventuali variazioni ammesse dai regolamenti tecnici delle rispettive discipline.
 
Art. 6.
Termine dell'accettazione e dell'annullamento delle scommesse

1. L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento, in ogni caso, hanno termine alla prima partenza, anche se non convalidata, secondo quanto previsto dall'art. 3.
 
Art. 7.
Rapporto di scuderia

1. Due o piu' cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del Paese di svolgimento delle corse.
2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o piu' cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e a quota fissa, sul vincente e sulle multiple di vincenti, sono rilasciate con la precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.
 
Art. 8.
Pagamento delle vincite

1. Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata hanno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine sono pagabili entro sessanta giorni dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.
 
Art. 9.
Contestazioni

1. I commissari e le giurie operanti negli ippodromi non hanno titolo per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.
2. Chiunque effettui scommesse sulle corse dei cavalli accetta incondizionatamente le norme contenute nel presente provvedimento.
 
Art. 10.
Scommesse singole

1. Singola e' la scommessa avente per oggetto la vittoria o il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.
2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia, a norma dell'art. 7.
3. Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole sul vincente effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente.
4. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:
primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;
primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli.
5. La scommessa singola sul piazzato effettuata presso gli allibratori ha per oggetto il cavallo classificato:
primo o secondo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione, risultano partenti non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;
primo, secondo o terzo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse, risultano partenti non meno di otto cavalli.
6. Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i rapporti di scuderia.
 
Art. 11.
Scommesse plurime

1. Plurima e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa.
2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine, ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine unicamente nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in rapporto di scuderia.
3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per oggetto i cavalli comunque classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli.
4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno nove cavalli. Per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.
5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine e non ordine, come definite dall'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.
6. Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima deve essere precisato nel programma ufficiale con la dizione «categoria unica» e «due categorie» intendendosi come vincente, per quest'ultima categoria, sia le scommesse in ordine che le scommesse non in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e' ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.
7. Per quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa assimilabili si rimanda all'apposita normativa.
8. Affinche' possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli «N» cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due.
9. Se il numero dei partenti effettivi di una corsa e' uguale o inferiore agli «N» cavalli previsti dalla plurima piu' uno, le scommesse sulla plurima sono rimborsate.
10. Qualora l'arrivo di una corsa comprenda un numero di cavalli inferiore a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite della scommessa plurima e' riportato secondo le norme stabilite di cui all'art. 17.
 
Art. 12.
Scommesse multiple

1. Multipla e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di diverse corse prestabilite. La multipla effettuata al totalizzatore fa quota a se.
2. Per le multiple al totalizzatore deve essere precisato nel programma ufficiale:
le corse alle quali la multipla fa riferimento;
gli «N» posti previsti per ogni corsa.
3. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.
4. Le corse, in svolgimento su ippodromi diversi, oggetto della scommessa multipla, sono rese note al pubblico con apposito comunicato diramato dal-l'UNIRE, entro l'orario previsto dall'art. 4.
 
Art. 13.
Tipologie di scommesse effettuabili

1. Le scommesse effettuabili, secondo le modalita' e con i limiti previsti dal presente decreto, sono:
singola sul vincente;
singola sul piazzato;
plurima accoppiata vincente;
plurima accoppiata piazzata;
plurima trio;
plurima quarte';
eventuali estensioni della plurima;
multiple;
plurima e multiple su corse inserite in uno specifico calendario nazionale.
 
Art. 14.
Facolta' di non accettare scommesse

1. In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, e' facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno o piu' cavalli dichiarati partenti in una corsa.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, puo' altresi' disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti.
3. La disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.
4. Il o i cavalli oggetto delle precedenti disposizioni sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore, quindi non partecipanti alla corsa, e l'ordine di arrivo, in base al quale sono determinate le quote, e' costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.
5. E' facolta' del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.
 
Art. 15.
Sostituzione di cavalli

1. Se in una corsa e' prevista, in caso di ritiro di uno o piu' cavalli, la sostituzione con cavalli di riserva, le scommesse effettuate sul o sui cavalli ritirati sono rimborsate ed il o i cavalli subentrati, dopo l'inizio dell'accettazione delle scommesse, sono dichiarati «no betting».
2. Le scommesse effettuate sugli altri cavalli rimangono valide.
 
Art. 16.
Quote di vincita e montepremi

1. L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile a vincite. Il rapporto tra il disponibile e l'importo scommesso determina la quota del totalizzatore, troncata al secondo decimale. L'importo da pagare si ottiene moltiplicando la quota del totalizzatore per l'importo scommesso.
2. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.
3. L'importo dell'unita' di scommessa per ogni tipologia ed il minimo scommettibile sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad 1, l'importo delle scommesse sull'evento vincente e' restituito integralmente agli scommettitori.
5. Ogni tipo di scommessa fa quota a se'.
 
Art. 17.
Riporti

1. Qualora per un tipo di scommessa di una corsa di un ippodromo non risultino vincenti, il disponibile a vincite relativo alla scommessa stessa e' conglobato con il disponibile a vincite dell'ultimo analogo tipo di scommessa della riunione, purche' l'accettazione delle scommesse su detta corsa sia aperta.
2. Quando cio' non sia possibile, il predetto disponibile per vincite e' conglobato con quello del primo analogo evento della riunione di corse immediatamente successiva dello stesso ippodromo.
3. Nel caso di scommesse accettate su corse in programma su ippodromi esteri, il riporto e' effettuato, qualora non sia possibile sull'ultimo analogo tipo di scommessa della giornata, sul primo tipo di scommessa di un ippodromo estero della stessa specialita' che e' tempestivamente comunicato e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.
4. Per le scommesse multiple, nel caso di mancanza di vincitori, il disponibile e' riportato su una multipla della giornata successiva, tempestivamente indicata e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4. Qualora la multipla avesse come corse di riferimento le corse in svolgimento su un solo ippodromo, il riporto e' effettuato sulla prima multipla analoga dello stesso ippodromo, sempre che tale multipla possa essere programmata entro i trenta giorni successivi; nel caso cio' non fosse possibile il riporto e' effettuato su una multipla tempestivamente comunicata.
 
Art. 18.
Rimborsi

1. Qualora una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia convalidato, le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo della corsa soppressa o non convalidata, sono ritenute nulle per tale termine e valide per i rimanenti.
2. Qualora un ippodromo abbia una interruzione di attivita' superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'UNIRE.
3. Per le scommesse plurime, qualora sussistano le condizioni previste nel comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte le scommesse che indicano in qualsiasi ordine gli «N» cavalli previsti dai particolare tipo di plurima. Solo nel caso non esistessero vincitori anche in questa condizione si procede al rimborso.
4. Qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.
 
Art. 19.
Ripetizione delle corse

1. Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla societa' di corse e reso pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.
 
Art. 20.
Scommessa singola sul vincente

1. La quota del vincente e' determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.
2. Se il cavallo vincente e' in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, la quota e' determinata dal rapporto tra il disponibile per vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.
3. Nel caso che si verifichi un arrivo in parita' per il primo posto di due o piu' cavalli, questi sono classificati tutti vincenti. La quota relativa a ciascun cavallo classificato vincente e' determinata come segue:
a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parita';
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parita' e sui quali sono state effettuate scommesse;
c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei predetti cavalli;
d) il quoziente cosi' ottenuto per ciascun cavallo aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo vincente.
4. Qualora la parita' coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parita' in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parita'.
5. Qualora uno o piu' cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3, le scommesse sul vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia danno diritto al rimborso, purche' tale diritto sia esercitato prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora il predetto diritto non sia esercitato entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati sono rimborsate mentre restano valide quelle indicanti il o i cavalli di scuderia col ritirato che risultano regolarmente partiti.
 
Art. 21.
Scommessa singola sul piazzato

1. Le quote dei piazzati sono determinate nel modo seguente:
a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide per il numero dei piazzati;
c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.
2. Il numero dei cavalli da considerare piazzati in una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli rimasti partenti a norma dell'art. 4, non varia se uno o piu' cavalli sono da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3. Nel caso che il numero dei cavalli regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati o meno di sei nelle corse con tre piazzati tutte le scommesse sul piazzato sono rimborsate.
3. Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nel calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lettera b) avra' per divisore il numero dei cavalli piazzati su cui sono state effettuate scommesse e solo per i quali, in conseguenza, saranno determinate le quote.
4. Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figuri un solo cavallo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa e' interamente ripartito tra le scommesse sul piazzato accettate su tale cavallo.
5. Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurano soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile a vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa e' ripartito tra le scommesse accettate su tali due cavalli, secondo le norme stabilite dal presente articolo.
6. Nel caso che in una corsa con due piazzati si verifichi per effetto di una parita' che il numero dei piazzati sia superiore a due, le quote sono calcolate secondo le modalita' del comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parita'.
7. Nel caso che in una corsa con tre piazzati si verifichi per effetto di una parita' che il numero dei piazzati sia superiore a te, le quote sono calcolate secondo le modalita' di cui al comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parita'.
 
Art. 22.
Scommesse plurime

1. Nel caso in cui la scommessa plurima prevede due categorie di vincitori, una plurima vincente in ordine e' da considerare anche vincente in disordine. Nel caso di mancanza di vincitori in una o in ambedue le categorie il disponibile a vincite e' riportato sulla successiva scommessa nell'ambito della stessa categoria.
2. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso che i cavalli classificati al primo e secondo posto siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse plurime che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati primo e secondo e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati. Limitatamente agli «N» cavalli previsti dal tipo di plurima, analogamente si procede nel caso che i cavalli classificati ai primi «N» posti siano tutti in rapporto di scuderia.
3. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso di parita' al primo posto, sono vincenti tutte le scommesse che indicano ai posti di arrivo corrispondenti ai cavalli in parita', in qualsiasi ordine, i cavalli arrivati in parita' e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.
4. Nel caso di parita' al secondo posto sono vincenti tutte le scommesse che indicano esattamente il cavallo primo classificato e nei posti successivi, corrispondenti al numero dei cavalli classificati in parita', in qualsiasi ordine, i cavalli in parita' e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.
5. Analogamente si procede per eventuali parita' nei posti successivi.
6. Nel caso che le parita' comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti per il tipo di plurima, sono vincenti tutte le scommesse che, nei posti previsti, indicano l'esatta successione dell'ordine di arrivo dei cavalli non in parita' ed ai rimanenti posti i cavalli classificati in parita', indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.
7. Nel caso di scommesse plurime non in ordine, qualora eventuali parita' comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti dal tipo di plurima, sono vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati nei posti previsti dal tipo di plurima.
8. Qualora in una scommessa plurima in ordine, per effetto dell'arrivo dal primo agli «N» posti senza soluzione di continuita' di due o piu' cavalli in rapporto di scuderia, l'importo delle scommesse vincenti derivanti dalle diverse combinazioni sono sommate ed e' calcolata un'unica quota pari al quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo delle scommesse risultanti dalla somma delle varie combinazioni vincenti.
9. Qualora per effetto di arrivi in parita' una scommessa plurima presenti piu' combinazioni vincenti le quote sono calcolate come segue:
a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse risultanti sulle combinazioni vincenti;
b) il disponibile a vincite residuo cosi' ottenuto si divide per il numero delle combinazioni vincenti derivanti dall'arrivo in parita' e sulle quali sono state effettuate scommesse;
c) si determinano quindi i quozienti con il risultato ottenuto con le operazioni di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna combinazione vincente;
d) il quoziente cosi' ottenuto per ciascuna combinazione, aumentato di uno costituisce la quota relativa a ciascuna combinazione vincente.
10. Qualora la parita' coinvolga combinazioni generate da rapporti di scuderia le scommesse da considerare sulle combinazioni in parita' sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi sulle combinazioni generate dal rapporto di scuderia con i cavalli in parita'.
 
Art. 23.
Scommessa plurima accoppiata piazzata

1. Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi dell'art. 3 siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.
2. Nel caso di arrivo di due cavalli in parita' al primo posto e di due o piu' cavalli in parita' al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.
3. Nel caso di arrivo in parita' di piu' di 3 cavalli al primo posto ovvero di 2 o piu' cavalli al secondo posto, o di 2 o piu' cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.
4. L'accoppiata piazzata si considera «pagabile» qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse.
5. La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:
a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la «somma da ripartire»;
b) la «somma da ripartire» si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti e' divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente cosi' ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna della accoppiate pagabili.
 
Art. 24.
Scommessa multipla

1. Le scommesse multiple prevedono una sola categoria di vincitori e cioe' sono vincenti unicamente le scommesse il cui pronostico rispecchi esattamente, per ogni corsa, l'ordine di arrivo.
2. Per i cavalli che in una corsa della multipla siano in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parita', sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.
3. Le multiple, di norma, sono proposte su scommesse base della stessa tipologia.
4. Nel caso di ritiro di uno o piu' cavalli in una o piu' corse di una scommessa multipla, le scommesse che comprendono cavalli ritirati in numero tale da non consentire la realizzazione di almeno uno degli eventi previsti dalla multipla sono rimborsate; le scommesse che consentano comunque la realizzazione di uno o piu' degli eventi previsti dalla multipla concorrono alla formazione di montepremi separati pari agli «N» eventi previsti dalla multipla meno uno. Tali montanti separati saranno singolarmente ripartiti con quota unica fra gli importi delle scommesse che abbiano indicato un cavallo ritirato in uno o piu' degli eventi proposti, rendendoli irrealizzabili e l'esatto pronostico nei rimanenti eventi.
5. Le quote cosi' determinate, anche se inferiori ad uno, devono comunque essere pari ad uno.
6. Qualora una quota determinata come sopra risultasse superiore a una quota corrispondente ad un numero superiore di eventi, le quote interessate sono unificate.
7. La quota di una scommessa multipla e' determinata dal quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sulle unita' vincenti.
8. Qualora in conseguenza di arrivi in parita' risultino vincenti in una multipla due o piu' combinazioni di scommessa, le quote saranno calcolate come segue:
a) dal disponibile a vincite si sottrae l'importo scommesso su tutte le unita' di scommesse vincenti;
b) l'importo cosi' ottenuto si divide per il numero delle combinazioni risultate vincenti a seguito della parita';
c) il quoziente tra quanto ottenuto con l'operazione di cui al punto precedente, diviso l'importo scommesso su ciascuna combinazione vincente aumentato di uno, costituisce la quota di vincita di ogni combinazione vincente.
9. Qualora in una scommessa multipla non risultassero vincitori, il disponibile a vincite non distribuito e' riportato come segue:
a) se la multipla e' stata proposta su corse di uno stesso ippodromo nazionale, su una multipla di tipo analogo della giornata di corse successiva dello stesso ippodromo;
b) se la multipla e' stata proposta su corse di ippodromi stranieri o su corse che si svolgono in ippodromi diversi, il disponibile non distribuito e' riportato sulla prima multipla analoga del giorno successivo.
 
Art. 25.
Tipi di scommesse accettabili

1. Le scommesse a quota fissa sono:
singola sul vincente, singola con cavalli no-betting, singola sul piazzato e multipla.
2. Le scommesse sul piazzato a quota fissa sono accettate:
su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano da quattro a sette;
su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano otto o piu'.
3. La scommessa singola col no-betting ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del cavallo, o dei cavalli se in rapporto di scuderia, indicato come escluso dalle scommesse all'apertura dell'accettazione delle stesse sulla corsa in questione. Perche' possa essere effettuata e' necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non siano in rapporto di scuderia.
4. I cavalli dichiarati no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con gli stessi non sono considerati partenti agli effetti delle scommesse.
5. Le quote devono essere espresse da un intero seguito da due decimali e comprensive della restituzione della posta.
6. Le scommesse multiple a quota fissa sono accettate riportando per ogni termine la quota offerta per l'evento singolo. Nei conteggi per il pagamento delle multiple e nei conteggi per la riduzione dei partenti o per arrivi in parita', la somma da corrispondere allo scommettitore e' determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro, sono conservati fino a sei decimali; il troncamento al secondo decimale avviene dopo aver moltiplicato l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote.
 
Art. 26.
Pubblicita'

1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa non puo' avvenire senza l'esposizione al pubblico delle quote offerte e comunque non prima della diramazione del comunicato di cui all'art. 4.
 
Art. 27.
Vincite

1. Nelle scommesse a quota fissa la somma da riscuotere e' pari all'importo scommesso moltiplicato per la quota offerta. Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli 29, 32, 33 e 34.
 
Art. 28.
Percentuali di allibramento

1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni singolo cavallo, escludendo le quote pari o superiori a 50.
2. Le quote offerte, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione purche' rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
per le scommesse sul vincente:
da 2 a 3 partenti massimo 127%;
da 4 a7 partenti massimo 139%;
da 8 a 9 partenti massimo 143%;
da 10 a 14 partenti massimo 147%;
da 15 partenti e oltre massimo 156%.
Per il piazzato:
corse con 2 piazzati:
da 4 a 6 partenti massimo 253%;
con 7 partenti massimo 278%;
corse con 3 piazzati:
da 8 a 9 partenti massimo 380%;
da 10 a 21 partenti massimo 417%;
da 22 a 27 partenti massimo 429%;
da 28 partenti e oltre massimo 441%.
E' facolta' del concessionario, anziche' esporre la lavagna dei piazzati offrire, nel caso di due piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso quattro e, nel caso di tre piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso sei.
 
Art. 29.
Ritiri di cavalli

1. Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 3 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti, sono rimborsate tutte le scommesse effettuate sulla corsa con cavalli no-betting, nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti sono rimborsate e le scommesse vincenti sono pagate alla quota del totalizzatore con una quota minima pari ad 1,1, e, comunque, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. Se la riduzione del campo dei partenti si verifica, in una corsa che, a norma dell'art. 25, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, sono considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al terzo posto. Tali scommesse sono pagate alla quota del totalizzatore, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita.
2. Nel caso non risultino quote di vincita al totalizzatore le scommesse a quota fissa sono pagate alla quota pattuita.
3. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo ritirato come uno dei termini, sono ritenute valide per gli altri termini e nulle per il termine comprendente il cavallo ritirato. Nel caso le multiple comprendano un termine che come scommessa singola sia stato pagato alla quota del totalizzatore, nei conteggi per la determinazione della vincita, la quota pattuita per tale cavallo e' sostituita dalla quota del totalizzatore con i limiti precedentemente previsti.
4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.
 
Art. 30.
Corse soppresse o non convalidate

1. Nel caso che una corsa sia soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con cavalli no-betting e sul piazzato.
2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.
 
Art. 31.
Corse annullate o rinviate

1. Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate.
2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.
3. Se una corsa e' interrotta durante il suo svolgimento ed e' immediatamente ripetuta, nessuna scommessa e' rimborsata, anche se uno o piu' cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.
 
Art. 32.
Parita' per il vincente

1. Se si verifica un arrivo in parita' di due o piu' cavalli per il primo posto, le scommesse sul vincente effettuate su tali cavalli, danno diritto a riscuotere l'importo di pagamento diviso per il numero dei cavalli classificati in parita'.
 
Art. 33.
Parita' per il piazzato

1. Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifica un arrivo in parita' di due cavalli per il primo posto sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.
2. Se in una corsa a causa di eventuali arrivi in parita' si verifica che il numero dei piazzati da pagare superi il numero dei piazzati offerti, il pagamento di ogni singola scommessa e' calcolato come segue ed il risultato costituisce la somma da pagare per ogni singola scommessa:
a) si divide l'importo da pagare per il numero dei cavalli piazzati;
b) si moltiplica tale quoziente per il numero dei piazzati offerti.
 
Art. 34.
Limite importo da accettare

1. Il concessionario ha l'obbligo di accettare almeno una scommessa alla quota esposta con il limite massimo di somma da pagare pari a 100 volte l'importo stabilito come scommessa minima.
 
Art. 35.
Accettazione

1. L'accettazione delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore, come definite dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A tal fine i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti dall'amministrazione finanziaria.
2. Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle ricevute, risultino corse gia' partite al momento dell'accettazione saranno considerate nulle per i termini delle corse gia' partite e valide per i rimanenti termini, purche' i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.
 
Art. 36.
R i m b o r s i

1. La mancata disputa di una o piu' corse comprese in una scommessa multipla libera, la mancata convalida dell'ordine di arrivo e l'eventuale ritiro di un cavallo pronosticato in una corsa di una scommessa multipla, non costituiscono motivo di rimborso della scommessa ma rendono la stessa nulla per tale termine e valida per i rimanenti, purche' i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.
2. Sono rimborsate le scommesse multiple libere per le quali tutti i termini sono considerati nulli.
 
Art. 37.
Determinazione delle quote

1. La vincita da pagare allo scommettitore e' determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.
2. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro sono conservati i decimali; fino a sei, il troncamento al secondo decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso.
3. Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la quota del totalizzatore per mancanza di vincitori, la quota convenzionale fissa da considerare per la scommessa multipla libera e' pari a 50,00.
4. Qualora per un termine della multipla non fosse disponibile la quota del totalizzatore per motivi tecnici inerenti alla totalizzazione delle scommesse e comunque diversi da quello previsto al comma 3, tale termine della multipla libera e' considerato nullo.
 
Art. 38.
Quote di prelievo

1. La quota di prelievo per le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore e' equiparata a quella stabilita dal decreto 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa commisurata al numero di eventi determinati dalle corse convalidate.
 
Art. 39.
Disposizioni applicabili

1. Per i cavalli che in una corsa di una multipla libera sono in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parita', sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.
 
Art. 40.
Introduzione delle scommesse

1. Le nuove tipologie di scommessa e le diverse modalita' di calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento, possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione dell'esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tale fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse introdotte.
2. La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE del 27 febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il Capo del dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
Ambrosio

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 67
 
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