Gazzetta n. 299 del 22 dicembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici.

In data 2 dicembre alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del dott. Antonio Guida (firmato), per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL/FP (firmato) |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL/FPS (firmato) |CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL/PA (firmato) |UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CSA di CISAL/FIALP (fialp/cisal- | usppi/cuspp- | cisas/epne-confail-confill parastato) | (firmato) |CISA (firmato) --------------------------------------------------------------------- RDB PI |RDB CUB (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici.
 
Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AD INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RACCORDO PER IL PASSAGGIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL'AGEA AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente CCNL, stipulato ai sensi dell'art. 29, comma 4 del CCNL del comparto enti pubblici non economici sottoscritto in data 9 ottobre 2003 e dell'art. 14, comma 4 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002, si applica al personale non dirigente dell'AGEA ed integra la disciplina speciale di raccordo per il passaggio del predetto personale al comparto degli enti pubblici non economici.
2. Il riferimento al CCNL del comparto enti pubblici non economici, sottoscritto in data 9 ottobre 2003, e' riportato nel testo del presente contratto come «CCNL 9 ottobre 2003».
Art. 2.

Disciplina di raccordo per il passaggio dell'AGEA al comparto degli
enti pubblici non economici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 9 ottobre 2003, al personale dell'AGEA viene corrisposta l'indennita' di ente prevista per il comparto degli enti pubblici non economici, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, ivi comprese le modalita' di finanziamento, ed alle decorrenze ivi indicate.
2. L'indennita' di cui al comma 1 riassorbe, alle decorrenze ivi indicate e fino a concorrenza dei relativi valori, gli importi in godimento dell'indennita' aziendale di cui all'art. 13 del CCNL del comparto aziende del 4 aprile 2001. Quest'ultima indennita' cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva dal 1° gennaio 2003, data dalla quale decorre la corresponsione a regime dell'indennita' di ente.
3. Gli importi dell'indennita' aziendale riassorbiti ai sensi del comma 2 incrementano le disponibilita' del fondo per i trattamenti accessori di ente, di cui al comma 5. I predetti importi costituiscono un'ulteriore fonte speciale di alimentazione del fondo medesimo.
4. Sono mantenuti a titolo di assegno personale non riassorbibile, al personale in servizio al 1° gennaio 2003, gli eventuali maggiori valori dell'indennita' aziendale in godimento rispetto ai nuovi valori dell'indennita' di ente.
5. Sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 82 del CCNL del comparto aziende sottoscritto in data 24 maggio 2000. A seguito del passaggio al comparto degli enti pubblici non economici, le predette risorse concorrono alla formazione del fondo unico per i trattamenti accessori di ente, di cui all'art. 25 del CCNL 9 ottobre 2003 e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed agli utilizzi del predetto fondo. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 30 e 31, del CCNL degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, il fondo e' altresi' alimentato dalle risorse stanziate non piu' utilizzabili per la corresponsione del lavoro straordinario ai sensi della vigente disciplina contrattuale degli enti pubblici non economici.
6. Per quanto concerne gli incrementi economici previsti dal rinnovo contrattuale del biennio 2000/2001, si applicano le clausole del CCNL aziende del 4 aprile 2001 fino al 16 ottobre 2000, data coincidente con quella fissata dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 per il trasferimento del personale al nuovo ente. A partire dalla predetta data, trovano invece applicazione le seguenti clausole del CCNL enti pubblici non economici del 14 marzo 2001: art. 2, esclusi gli incrementi tabellari con decorrenza 1° luglio 2000; art. 4, con esclusione dei commi 8 e 9. E' esclusa, in ogni caso, la sovrapposizione di benefici economici previsti, per il medesimo periodo, da diverse fonti contrattuali.
7. Per la costituzione del fondo secondo la disciplina di cui al comma 5, le disponibilita' di bilancio dell'ente, destinate alla contrattazione integrativa sulla base di previgenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto aziende, non utilizzate o non attribuite per le finalita' del corrispondente periodo finanziario sono portate in aumento una tantum delle risorse del fondo per i trattamenti accessori di ente e sono utilizzabili per le finalita' di cui all'art. 32 comma 2, primo o sesto alinea, del CCNL degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999. Contestualmente, la contrattazione integrativa di ente per la definizione degli utilizzi del fondo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, valuta gli effetti dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alle disposizioni che cessano di avere efficacia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano sull'opportunita' di procedere sollecitamente alla compiuta attuazione alle vigenti disposizioni del presente contratto e ai conseguenti adempimenti formali, con particolare riferimento all'armonizzazione delle disposizioni relative all'inquadramento nel sistema di classificazione.
 
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