Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Comunicato di rettifica relativo al decreto 6 ottobre 2004, recante: «Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2004». |
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Nel decreto 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2004, il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 657,63 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004.». |
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