Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2004 |
Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede che possano essere adottate direttive necessarie per assicurare l'imparzialita' e il buon andamento degli Uffici pubblici promuovendone le necessarie verifiche; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato la funzione di assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea; Rilevato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano talune procedure d'infrazione sul presupposto che alcune ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 avrebbero violato le norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture; Rilevato, in particolare, che, a parere della Commissione, la violazione della normativa comunitaria deriverebbe, tra l'altro, dalla circostanza che le ordinanze di protezione civile, in taluni casi, non sarebbero supportate da una situazione di estrema urgenza in grado di giustificare il ricorso a procedure in deroga alla normativa comunitaria; Considerato, inoltre, che, secondo la Commissione, in alcune delle situazioni emergenziali o di «grande evento» dichiarate dal Governo potrebbero non rinvenirsi i presupposti dell'imprevedibilita' e della non imputabilita' allo Stato membro, la sussistenza dei quali sarebbe da considerarsi requisito indefettibile ai fini del legittimo ricorso a procedure di gara difformi da quelle previste dalla normativa comunitaria; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre affinche' le iniziative di carattere negoziale, straordinarie ed urgenti, da porre in essere per il superamento dei contesti emergenziali per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza o di «grande evento» ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, siano condotte in armonia con la normativa comunitaria nelle predette materie, utilizzando, ove necessario, le procedure acceleratorie ivi previste, nella ricorrenza delle condizioni di urgenza stabilite per legge; Tenuto conto che allo stato di sviluppo delle situazioni d'emergenza o di «grande evento» gia' dichiarati e' possibile dispiegare un'azione correttiva rispetto alle attivita' comunque da intraprendere per il superamento degli stessi contesti emergenziali, e che e' altrettanto possibile impartire apposite cogenti disposizioni volte ad assicurare che le future situazioni d'emergenza o di «grande evento» che dovessero essere dichiarate siano affrontate alla stregua di una normativa d'emergenza il piu' possibile coerente con i principi dell'ordinamento comunitario; Preso atto delle molteplici misure gia' assunte dal Dipartimento della protezione civile per contenere la durata delle situazioni di emergenza e per assicurare il maggiore rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario, anche attraverso l'emanazione della direttiva della Presidenza del Consiglio del Ministri del 15 gennaio 2004, inviata ai Presidenti delle Regioni per imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi emergenziali, la costituzione di appositi comitati di rientro nell'ordinario, l'adozione di ordinanze di protezione civile particolarmente rigorose nel limitare gli ambiti derogatori della normativa di rilievo comunitario, nonche' le iniziative di monitoraggio, d'impulso e sollecitatorie assunte dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e cio' con riferimento, soprattutto, a contesti emergenziali assai risalenti nel tempo; Ravvisata, peraltro, la necessita' di impartire ulteriori direttive agli uffici ed enti istituzionalmente competenti per le attivita' istruttorie e di predisposizione di provvedimenti emergenziali di protezione civile, per conformarne l'azione in un'ottica di superamento dell'emergenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, anche attraverso l'assunzione di cogenti determinazioni finalizzate ad assicurare ogni possibile contrazione della durata degli stati di emergenza;
A d o t t a
la seguente direttiva: Art. 1.
1. Per il pieno conseguimento delle finalita' di cui alla presente direttiva la durata degli stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, com-ma 1, della legge n. 225/1992, e' definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari. 2. Le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, per quanto citato in premessa, non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie. |
| Art. 2.
1. Le ordinanze di protezione civile previste dal l'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, laddove ineriscano a situazioni di emergenza ed a «grandi eventi» ancora in atto, sono modificate nel senso di assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture, sulla base di apposita ordinanza di protezione civile che deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di adozione della presente direttiva. |
| Art. 3.
1. Nel caso di ricorrenza di situazioni di urgenza e di necessita' aventi carattere di assoluta imperiosita', le ordinanze di protezione civile previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 potranno prevedere la deroga alle disposizioni della legge nazionale nella materia degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilevo comunitario di cui in premessa, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie. |
| Art. 4.
1. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalita' dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita umana, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempreche' non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalita', e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione del primi indispensabili interventi. |
| Art. 5.
1. I commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225/1992, per l'attuazione degli interventi previsti, provvedono alle aggiudicazioni necessarie per il superamento delle predette situazioni d'emergenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, sulla base di ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, recanti la definizione puntuale della tipologia degli interventi e delle iniziative da adottarsi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nonche' la specificazione di termini temporali e modalita' di realizzazione. |
| Art. 6.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad assicurare la puntuale ed urgente attuazione della presente direttiva diffondendone la conoscenza agli enti pubblici territoriali interessati. Roma, 22 ottobre 2004 Il Presidente: Berlusconi |
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