Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 15 novembre 2004 |
Modifica del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, con esclusione di alcune zone ricadenti nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, Cassano Spinola, in provincia di Alessandria. |
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IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM per i beni architettonici e paesaggistici
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare l'art. 157, connna 2; Visto l'art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali dell'11 ottobre 2004 con il quale si dispone l'incarico ad interim della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 settembre 1973 e recante «dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola»; Considerato che, con richiesta iniziale del comune di Villalvernia, inviata con nota n. 1360 del 15 luglio 1993, a cui hanno fatto seguito le richieste di tutti gli altri comuni interessati, e' stata avanzata istanza di parziale rimozione del vincolo suddetto o comunque un suo adeguato ridimensionamento alla fascia fluviale del torrente Scrivia compresa tra la linea ferroviaria e l'autostrada, secondo le amministrazioni comunali, il vincolo ha interessato parti di territorio senza alcuna rilevanza ai fini della protezione del patrimonio paesaggistico e ambientale; Considerato che l'allora soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, con nota 4222/BAP del 16 settembre 1996, comunicava all'allora ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici il proprio orientamento a rivedere i confini del vincolo, anche sulla base di una relazione della Commissione regionale beni culturali e ambientali, trasmessa dalla regione Piemonte con nota n. 213 del 19 dicembre 1995. Con il suddetto parere la soprintendenza ha espresso l'ipotesi di una limitata riduzione dell'area vincolata, in prossimita' della ferrovia Genova-Milano, al fine di garantire comunque il permanere di valide e sufficienti garanzie di tutela ambientale dei luoghi interessati dal vincolo; Considerato che la citata soprintendenza, con nota 2576/13AO del 29 settembre 1997, trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la necessaria documentazione atta ad avviare la procedura di revisione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, indicando come zona da stralciare dal provvedimento di tutela «una fascia interna all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest la ferrovia Genova-Milano fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S. 22 che si restringe a 80 metri all'interno del nucleo storico dell'abitato di Villalvernia, per ritornare nuovamente a 150 metri prima del cimitero del suddetto comune sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata»; Considerato che il comune di Villalvernia, con nota n. 1845 del 5 novembre 1997, manifestava l'esigenza che, per quanto attiene al territorio di propria competenza, venisse accolta la proposta di riduzione dell'area vincolata secondo l'estensione formulata dalla regione Piemonte con la citata nota n. 213 del 19 dicembre 1995; Considerato che con nota n. ST/701/8413 del 30 marzo 1998, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici trasmetteva al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici dell'allora Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, la proposta di riduzione del vincolo formulata dalla suddetta soprintendenza completa di tutti gli atti e gli elaborati ad essa acclusi; Considerato che con parere reso al verbale n. 36, nella seduta del 25 gennaio 1999, il suddetto Comitato di settore, vista la discordanza tra le due proposte di riduzione del vincolo di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, l'una da parte della Soprintendenza competente, l'altra da parte della regione Piemonte, riteneva necessario un supplemento di istruttoria con sopralluogo sul territorio interessato; Considerato che, a seguito del suddetto sopralluogo, il funzionario incaricato, con nota dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici. N. ST/701/28557/2000 del 22 dicembre 2000, comunicava che: «Visto lo stato dei luoghi, sia in adiacenza all'asse autostradale che quelli limitrofi all'asse stradale Cassan-Villalvernia-Tortona; valutato che la dichiarazione di interesse pubblico in questione, in assenza di uno specifico piano territoriale paesistico, ha consentito di controllare le avvenute trasformazioni, garantendo il permanere di interessanti testimonianze edilizie, sia per i materiali usati che per le tipologie tramandatesi, tipiche dello sviluppo rurale storico della zona, nonche' il permanere dei tessuti storici nei centri urbani interessati ed infine ha consentito il permanere di una buona integrita' del territorio pedecollinare e di quello adiacente al bacino dello Scrivia; si ritiene pertanto opportuno che la soprintendenza proponga uno stralcio della perimetrazione, esclusivamente di quelle zone adiacenti ai centri urbani gia' sviluppate sotto il profilo urbanistico edilizio nonche' di quelle adiacenti al corso dell'arteria stradale sopraccitata, gia' soggette a trasformazioni di tipo produttivo»; Considerato che in data 10 marzo 2001, con nota prot. n. 439, il comune di Villalvernia inoltrava alla Soprintendenza competente, al citato comitato di settore ed alla regione Piemonte, proprie ulteriori osservazioni riferite al procedimento in corso; Considerato che la Soprintendenza competente, con nota n. 1933/BAP del 16 marzo 2001, inoltrava al sindaco del comune di Villalvernia, all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed alla regione Piemonte la nuova proposta di revisione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973 con relativa planimetria, indicando come zona da stralciare dal provvedimento di tutela «una fascia interna all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest la ferrovia Genova-Milano fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Nell'abitato di Villalvernia, provenendo da Cassano, la fascia si allarga partendo 60 metri prima dell'intersezione con la strada vicinale della Selva e attraversa in linea retta il Rio Castellania a 190 metri a monte di via XX settembre fino a raggiungere la strada interpoderale parallela a via Passalacqua; la segue per 250 metri in direzione est, da qui perpendicolarmente in direzione nord raggiunge via Passalacqua, la segue in direzione ovest per 160 metri poi devia sulla strada che la collega con via Vadera per 60 metri in direzione ovest fino a raggiungere la strada interpoderale che delimita l'abitato a nord-est fino alla sua conclusione e da qui si congiunge con lo spigolo nord-est del Cimitero intersecando nuovamente la fascia di 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Rimane incluso nel vincolo paesaggistico il nucleo del centro storico di Villalvernia cosi' come delimitato dal piano regolatore comunale con l'esclusione di una fascia di 80 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi»; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, con verbale n. 89, nella seduta del 19 giugno 2001, sentito in contraddittorio il sindaco del comune di Villalvernia ed ascoltato il funzionario recatosi in sopralluogo, riteneva necessaria un'ulteriore revisione del vincolo con lo stralcio dell'area che non riveste un particolare interesse paesaggistico, posta ai confini con la zona collinare e nella zona limitrofa al centro storico, dove la perimetrazione delle aree vincolate non avrebbe dovuto interessare una fascia ideale profonda ottanta metri individuata in modo acritico, ma seguire invece confini topografici congrui, indicati secondo precise valutazioni delle intrinseche qualita' del paesaggio; Considerato che il comune di Villalvernia, con nota n. 2165 del 31 ottobre 2001, trasmetteva alla Soprintendenza competente, all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici copia stralcio della cartografia del vincolo riveduta in base alle determinazioni assunte dal comitato di settore nella citata seduta del 19 giugno 2001; Considerato che il gia' citato comitato di settore, nella seduta del 5 dicembre 2001, con verbale n. 96, vista la copia stralcio della cartografia trasmessa dal comune di Villalvernia con nota suddetta, comunicava che la nuova perimetrazione proposta risultava conforme a quanto indicato dallo stesso comitato di settore con parere n. 89 del 19 giugno 2001; Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota n. ST/701/6247 del 15 febbraio 2002, comunicava il suddetto parere del Comitato di settore alla Soprintendenza competente ed al sindaco del comune di Villalvernia; Considerato che la competente Soprintendenza, con nota n. 9762/01 - 1467/02 del 27 marzo 2002, inoltrava al sindaco del comune di Villalvernia, alla direzione generale suddetta ed alla regione Piemonte, la proposta di modifica del vincolo con la relativa planimetria redatta secondo le integrazioni gia' verificate dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 5 dicembre 2001, in base alle quali «la zona da stralciare dal provvedimento di tutela e' delimitata in una fascia interna all'area attualmente vincolata che da sud a nord ha come limite ovest la ferrovia Genova-Milano fino al comune di Villalvernia dove si allarga andando a comprendere l'area industriale di detto comune tra il fiume Scrivia e la ferrovia e riprendendo quindi sull'asse della Genova-Milano sino all'incrocio a nord con il confine attuale dell'area vincolata; come limite est una linea ideale a 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Nell'abitato di Villalvernia, provenendo da Cassano, la fascia si allarga partendo 150 metri prima dell'intersezione con la strada vicinale della Selva e attraversa in linea retta il Rio Castellania a 190 metri a monte di via XX settembre fino a raggiungere la strada interpoderale parallela a via Passalacqua; la segue per 250 metri in direzione est, da qui perpendicolarmente in direzione nord, si stringe a 30 metri dal ciglio destro della via Passalacqua e con la stessa profondita' la segue in direzione est per 160 metri poi devia in direzione nord per 80 metri; da questo punto l'area esclusa dal vincolo e' delimitata da una linea a 30 metri dal ciglio destro della via Vadera in direzione del centro fino a raggiungere la strada interpoderale che delimita l'abitato a nord-est fino alla sua conclusione e da qui si congiunge con lo spigolo nord-est del Cimitero intersecando nuovamente la fascia di 150 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi. Rimane incluso nel vincolo paesaggistico il nucleo del centro storico di Villalvernia cosi' come delimitato dal piano regolatore comunale con l'esclusione di una fascia di 100 metri dal ciglio della strada S.S. 35 dei Giovi e della parte a sud-ovest della via Cavour»; Considerato che la citata soprintendenza, con nota n. 7232 inviata in data 19 dicembre 2002 alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, precisava che lo stralcio della perimetrazione dell'area sottoposta a vincolo si riferisce esclusivamente quelle zone adiacenti ai centri urbani di Villalvernia e di Castellar Ponzano (Tortona) gia' sviluppate sotto il profilo urbanistico edilizio nonche' quelle adiacenti al corso dell'arteria stradale S.S. 22 fra i comuni di Cassano Spinola, Villalvernia e Tortona gia' soggette a trasformazioni di tipo produttivo; Con medesima nota la Soprintendenza comunicava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dei comuni interessati, a norma di legge, della proposta di riduzione del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973 e della relativa cartografia, nonche' l'avvenuta pubblicazione, da parte della stessa Soprintendenza, dell'avviso al pubblico sui quotidiani, effettuato in data 20 dicembre 2002 sul quotidiano nazionale «La Repubblica», in data 16 gennaio 2003 sul quotidiano locale «La Stampa» e in data 17 gennaio 2003 sul quotidiano locale «Il Piccolo»; Considerato che, a seguito delle suddette pubblicazioni, la citata soprintendenza, con nota n. 6781/bap 8216 del 22 dicembre 2003, comunicava di aver ricevuto osservazioni sotto forma di delibere da parte dei comuni di Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Tortona, senza esprimere particolari controdeduzioni, in quanto le stesse riproponevano l'esigenza delle suddette amministrazioni locali di addivenire ad una riduzione piu' ampia del vincolo, secondo la proposta avanzata dalla regione Piemonte e a suo tempo non condivisa dal comitato di settore; Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, in data 13 febbraio 2004, con nota ST/701/5661/2004, inoltrava copia delle suddette osservazioni al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del consiglio per i beni culturali e ambientali, unitamente a tutti gli atti pregressi gia' valutati, completi della cartografia aggiornata dalla competente soprintendenza secondo le integrazioni gia' verificate dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 5 dicembre 2001, comunicate dalla stessa Direzione generale alla soprintendenza con la citata nota n. ST/701/6247 del 15 febbraio 2002; Considerato che il suddetto comitato di settore, nella seduta del 27 maggio 2004, con verbale n. 132, in base alle risultanze del sopralluogo effettuato da un proprio membro in data 4 maggio 2004, congiuntamente ad un funzionario della competente soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, vista la documentazione trasmessa dalla direzione generale suddetta, preso atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione e di pubblicita', preso atto delle osservazioni pervenute, ha espresso parere favorevole alla modifica del vincolo paesaggistico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1973, cosi' come individuata con il colore rosa nella planimetria, in scala 1:5000, trasmessa dalla soprintendenza competente; Decreta:
L'area territoriale ricadente nel territorio dei comuni di Villalvernia e di Tortona in provincia di Alessandria, cosi' come sopra descritta secondo la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte con nota n. 9762/01 - 1467/02 del 27 marzo 2002 e indicata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' esclusa dal vincolo imposto ai sensi della legge 20 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale 8 giugno 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 27 settembre 1973. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Piemonte provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei suddetti comuni. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 15 novembre 2004 Il direttore generale ad interim: Proietti |
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