Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2004
Modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute dalle banche per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, cosi' come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

1. Le banche tenute, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, al versamento, entro il 30 dicembre 2004, dell'1,50% delle somme riscosse nell'anno 2003, nella misura stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 5 del predetto art. 1, eseguono il versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, con imputazione al capitolo n. 1262 dell'entrata del bilancio dello Stato, e con la seguente causale: «Versamento dovuto per l'anno 2004 ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341».
2. Le banche di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, anche a mezzo telefax, entro il 31 dicembre 2004, copia della quietanza di versamento; il mancato versamento degli importi dovuti comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e inibisce, pertanto, la prosecuzione del servizio di riscossione dei versamenti unitari.
3. Le banche che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma 3 del predetto art. 1, possono recuperare tutte le somme versate nell'anno 2004 sul capitolo 1262, a valere sulle riscossioni delle entrate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 conseguite nell'anno successivo, mediante corrispondente minore riversamento da effettuarsi a decorrere dalla data bonifico del 24 gennaio 2005.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni.
L'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, stabilisce che le banche che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del successivo comma 3; in caso di mancato versamento da parte della banca la norma prevede l'immediata cessazione di efficacia delle relative convenzioni e, pertanto, preclude alla stessa la prosecuzione dell'attivita' di riscossione dei versamenti unitari.
Il comma 5 del predetto articolo rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalita' di versamento e di ogni altra regola tecnica necessaria, mentre demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dell'importo dovuto da ciascuna banca.
Con il presente provvedimento, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, sono pertanto stabilite per l'anno 2004 le modalita' di versamento e di rendicontazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia delle somme dovute, nonche' le modalita' previste per l'eventuale recupero di tale somme da parte delle banche nell'anno successivo. Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento delle agenzie fiscali: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Disposizioni in materia di versamenti unitari:
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341;
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (art. 7).
Roma, 10 dicembre 2004
Il direttore: Ferrara
 
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