Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2004 |
Modalita' di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA. |
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IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone:
1. Approvazione dello schema di dati concernente la comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1.1. I soggetti passivi nazionali che hanno iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e non hanno ricevuto nei cinque anni precedenti atti impositivi o di contestazione per violazioni sostanziali in materia di IVA, possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, introdotta dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, che consente l'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA. A tal fine i predetti soggetti passivi nazionali inviano preventivamente, per via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate contenente i dati di cui all'Allegato del presente provvedimento. 2. Modalita' di trasmissione della comunicazione. 2.1. La comunicazione di cui al punto 1.1 e' inviata preventivamente a fronte di ogni cliente o terzo che emette fatture. 2.2. La trasmissione della comunicazione e' effettuata per via telematica: a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; secondo le istruzioni disponibili nel sito del servizio telematico utilizzato. 2.3. Nell'ipotesi di cui al punto 2.2, lettera b), nella comunicazione e' indicata la data in cui l'intermediario ha rilasciato l'impegno alla presentazione telematica della stessa. 2.4. Il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di cui al punto 2.1 costituisce l'identificativo della stessa ed e' indicato in ogni operazione successiva di variazione o cessazione riguardante la medesima. 3. Comunicazione di variazione e cessazione. 3.1. Le variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 2.1, sono inviate, entro trenta giorni, con le modalita' previste al punto 2.2, indicando il protocollo telematico di cui al punto 2.4. 3.2. Nell'ipotesi in cui venga meno il conferimento dell'incarico ad emettere le fatture, e' inviata una comunicazione di cessazione, entro trenta giorni, con le modalita' previste al punto 2.2, indicando il protocollo telematico di cui al punto 2.4. 4. Ricevute. 4.1. La trasmissione dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai punti 1 e 3 si considera effettuata nel momento in cui e' completa la ricezione del file che le contiene. 4.2. L'Agenzia delle entrate comprova l'avvenuta ricezione delle predette comunicazioni mediante una attestazione, identificata da un numero di protocollo, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. 4.3. Per le comunicazioni trasmesse ai sensi del punto 2.2, lettera b), gli intermediari sono tenuti a fornire copia delle attestazioni predette ai soggetti passivi cui le medesime comunicazioni si riferiscono. 5. Disposizioni finali. 5.1. Per quanto non espressamente previsto in materia di presentazione per via telematica delle comunicazioni oggetto del presente provvedimento si rinvia, in quanto applicabili, alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e al decreto 31 luglio 1998 concernente le modalita' di presentazione per via telematica delle dichiarazioni. Motivazioni: Il decreto-legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 2001/115/CE del 20 dicembre 2001, ha introdotto la nuova disciplina IVA sulla fatturazione, modificando l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le nuove disposizioni contenute nell'art. 21 prevedono, al comma 1, per i soggetti passivi nazionali che abbiano iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei cui confronti non siano stati notificati atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA, nei cinque anni precedenti, l'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA. In particolare, il comma 1 rimanda ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalita' di trasmissione e dei contenuti della preventiva comunicazione, per la cui presentazione e' previsto dal medesimo decreto legislativo l'utilizzo della procedura telematica. Il presente provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, approva lo schema di dati e le modalita' per la presentazione della comunicazione che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate prima dell'emissione delle fatture da parte di soggetti terzi. Stabilisce inoltre le modalita' per l'invio delle successive variazioni, nonche' della cessazione. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Legge 31 ottobre 2003, n. 306: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003); Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977: sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto; Direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri del settore delle imposte dirette e indirette; Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto che abroga il Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992; Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52: attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali; Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari; Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2004 Il direttore: Ferrara |
| Allegato
I dati richiesti dal servizio telematico Entratel o dal servizio Internet per la comunicazione di emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA, sono i seguenti: tipo di comunicazione: inizio/variazione/cessazione del rapporto con il cliente o il terzo per l'emissione delle fatture; data di inizio/variazione/cessazione del rapporto con il cliente o il terzo per l'emissione delle fatture; dati del soggetto passivo: codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica (non obbligatorio), codice fiscale del dichiarante e codice carica (secondo le istruzioni disponibili nel sito del servizio telematico utilizzato); dati del soggetto che emette le fatture: cognome e nome ovvero denominazione, tipologia del soggetto (cliente e/o terzo), Stato estero, sede; modalita' di fatturazione: cartacea e/o digitale; codice fiscale dell'intermediario e data di assunzione dell'impegno a trasmettere (nel caso di invio tramite intermediario). |
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