Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 301
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
SIAP;
Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;
SiALPe - ASIA;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo Forestale dello Stato;
SAPECOFS;
DIRFOR;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate». Si riporta il testo degli articoli 1,
2 e 7:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera B), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
consestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commni
4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli
schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le
Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate,
i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la
funzione pubblica, reca: «Individuazione della delegazione
sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca:
«Sistema dei parametri stipendiali per il personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a
norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: «Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia.». Si riporta il testo dell'art. 7:
«Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note
alle premesse.



 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Livelli| Incrementi mensili lordi |Stipendi tabellari annui lordi
| (Euro) | (Euro) ===================================================================== IX | 33,90| 14.844,14 --------------------------------------------------------------------- VIII | 30,86| 13.013,64 --------------------------------------------------------------------- VII-bis| 29,53| 12.216,25 --------------------------------------------------------------------- VII | 28,19| 11.421,14 --------------------------------------------------------------------- VI-bis | 27,00| 10.703,57 --------------------------------------------------------------------- VI | 25,81| 9.984,79 --------------------------------------------------------------------- V | 24,28| 9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

===================================================================== Qualifiche |Parametro| Stipendi annui lordi dal
| | 1° gennaio 2005 (Euro) ===================================================================== Vice questore aggiunto e | | qualifiche equiparate | 150,00| 23.175,00 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e qualifiche| | equiparate | 144,50| 22.325,25 --------------------------------------------------------------------- Commissario e qualifiche | | equiparate | 139,00| 21.475,50 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e qualifiche| | equiparate | 133,25| 20.587,13 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS | | sostituto commissario e | | qualifiche equiparate | 139,00| 21.475,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS (con| | 8 anni nella qualifica) e | | qualifiche equiparate | 135,50| 20.934,75 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS e | | qualifiche equiparate | 133,00| 20.548,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e qualifiche | | equiparate | 128,00| 19.776,00 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche | | equiparate | 124,00| 19.158,00 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e qualifiche | | equiparate | 120,75| 18.655,88 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo (con 8 | | anni nella qualifica) e | | qualifiche equiparate | 122,50| 18.926,25 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate | 120,25| 18.578,63 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e qualifiche | | equiparate | 116,25| 17.960,63 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 112,25| 17.342,63 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo (con 8 anni | | nella qualifica) e qualifiche| | equiparate | 113,50| 17.535,75 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e qualifiche | | equiparate | 111,50| 17.226,75 --------------------------------------------------------------------- Assistente e qualifiche | | equiparate | 108,00| 16.686,00 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e qualifiche | | equiparate | 104,50| 16.145,25 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate | 101,25| 15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003.". Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 3:
"3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

===================================================================== livello V |Euro | 8.776,59 ===================================================================== livello VI |Euro | 9.675,07 livello VI-bis |Euro | 10.379,57 livello VII |Euro | 11.082,86 livello VII-bis |Euro | 11.861,89 livello VIII |Euro | 12.643,32 livello IX |Euro | 14.437,35}.

- Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonche' la tabella 3
allegata al medesimo decreto:
"Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art.
1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, con contestuale soppressione dei
previgenti livelli stipendiali.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo
servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al
comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi
rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al
1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che
costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle
medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui
lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui
al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6,
comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.".
"Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa
speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la
base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli
retributivi di provenienza negli importi indicati nelle
tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
la retribuzione individuale di anzianita' maturata al
1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti
diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,
sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i
contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso
a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che
comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello
in godimento, al personale interessato e' attribuito un
assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da
riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al
grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle
anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via
provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno
effetto nei confronti del personale gia' collocato in
ausiliaria al 2 gennaio 2005.".

----> Vedere tabella a pag. 20 <----
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: "Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza.", delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare.". Si
riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:
"Art. 2 (Armonizzazione). - 1 - 8 (Omissis).
9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui
ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
"Art. 2 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Il
presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento
civile.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal
1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa,
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e' corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari
al trenta per certo del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi
di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto sulle procedure.".



 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianita':

=====================================================================
Qualifiche e posizioni economiche (*) |Livello|Euro ===================================================================== Vice questore aggiunto |IX |32,98 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo |VIII |33,56 --------------------------------------------------------------------- Commissario |VIII |31,11 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario |VII-bis|29,88 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore sostituto commissario |VII-bis|32,44 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi | | nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001- | | 87/2001- 76/2001 |VII-bis|30,88 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi | | nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo | | 53/2001- 87/2001- 76/2001 |VII-bis|30,88 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella| | qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001- | | 87/2001- 76/2001 VII-bis |30,88 | --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella| | qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- | | 87/2001- 76/2001 |VII-bis|29,77 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica |VII |28,88 --------------------------------------------------------------------- Ispettore |VI-bis |28,28 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore |VI |28,02 --------------------------------------------------------------------- Sovrinten- dente capo con piu' 30 anni di serv. e piu' | | 4 anni nella qualifica |VI-bis |27,61 --------------------------------------------------------------------- Sovrinten- dente capo con piu' 30 anni di serv. e meno | | 4 anni nella qualifica VI-bis |27,61 | --------------------------------------------------------------------- Sovrinten- dente capo con meno 30 anni di serv. e piu' | | 4 anni nella qualifica VI-bis |27,61 | --------------------------------------------------------------------- Sovrinten- dente capo con meno 30 anni di serv. e meno | | 4 anni nella qualifica |VI-bis |26,61 --------------------------------------------------------------------- Sovrinten- dente |VI |26,02 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrinten- dente |VI |24,23 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni| | nella qualifica |V |26,32 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni| | nella qualifica |V |25,43 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni| | nella qualifica |25,43 | --------------------------------------------------------------------- Assistente |V |23,87 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto |V |22,31 --------------------------------------------------------------------- Agente |V |21,44 (*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

=====================================================================
| | | | Festivo o | Notturno
| | | Feriale | notturno | festivo Anno 2004| Anno|2005 | (euro) | (euro) | (euro) =====================================================================
|Qualifiche/| | | |
|posizioni | | | | Livelli |economiche |Parametri| | | ---------------------------------------------------------------------
|Vice | | | |
|questore | | | |
|aggiunto e | | | |
|qualifiche | | | | IX |equiparate | 150,00| 13,48| 15,24| 17,58 ---------------------------------------------------------------------
|Commissario| | | |
|capo e | | | |
|qualifiche | | | | VIII |equiparate | 144,50| 12,27| 13,87| 16,01 ---------------------------------------------------------------------
|Commissario| | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | VIII |equiparate | 139,00| 12,27| 13,87| 16,01 ---------------------------------------------------------------------
|Vice | | | |
|commissario| | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | VII-bis |equiparate | 133,25| 11,71| 13,24| 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Ispettore | | | |
|superiore | | | |
|SUPS | | | |
|sostituto | | | |
|commissario| | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | VII-bis |equiparate | 139,00| 11,71| 13,24| 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Ispettore | | | |
|superiore | | | |
|SUPS (con 8| | | |
|anni nella | | | |
|qualifica) | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | VII-bis |equiparate | 135,50| 11,71| 13,24| 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Ispettore | | | |
|superiore | | | |
|SUPS e | | | |
|qualifiche | | | | VII-bis |equiparate | 133,00| 11,71| 13,24| 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Ispettore | | | |
|capo e | | | |
|qualifiche | | | | VII |equiparate | 128,00| 11,21| 12,67| 14,62 ---------------------------------------------------------------------
|Ispettore e| | | |
|qualifiche | | | | VI-bis |equiparate | 124,00| 10,74| 12,14| 14,00 ---------------------------------------------------------------------
|Vice | | | |
|Ispettore e| | | |
|qualifiche | | | | VI |equiparate | 120,75| 10,26| 11,60| 13,39 ---------------------------------------------------------------------
|Sovrinten- | | | |
|dente capo | | | |
|(con 8 anni| | | |
|nella | | | |
|qualifica) | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | VI-bis |equiparate | 122,50| 10,74| 12,14| 14,00 ---------------------------------------------------------------------
|Sovrinten- | | | |
|dente capo | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | VI-bis |equiparate | 120,25| 10,74| 12,14| 14,00 ---------------------------------------------------------------------
|Sovrinten- | | | |
|dente e | | | |
|qualifiche | | | | VI |equiparate | 116,25| 10,26| 11,60| 13,39 ---------------------------------------------------------------------
|Vice | | | |
|Sovrinten- | | | |
|dente e | | | |
|qualifiche | | | | VI |equiparate | 112,25| 10,26| 11,60| 13,39 ---------------------------------------------------------------------
|Assistente | | | |
|capo (con 8| | | |
|anni nella | | | |
|qualifica) | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | V |equiparate | 113,50| 9,65| 10,91| 12,59 ---------------------------------------------------------------------
|Assistente | | | |
|capo e | | | |
|qualifiche | | | | V |equiparate | 111,50| 9,65| 10,91| 12,59 ---------------------------------------------------------------------
|Assistente | | | |
|e | | | |
|qualifiche | | | | V |equiparate | 108,00| 9,65| 10,91| 12,59 ---------------------------------------------------------------------
|Agente | | | |
|scelto e | | | |
|qualifiche | | | | V |equiparate | 104,50| 9,65| 10,91| 12,59 ---------------------------------------------------------------------
|Agente e | | | |
|qualifiche | | | | V |equiparate | 101,25| 9,65| 10,91| 12,59



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato.». Si riporta il testo dell'art. 82:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Si riporta la Tabella B1 allegata al decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193:
«Tabella B1 Anticipazioni anno 2004 Personale delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile (Art. 5, comma 2)

----> Vedere tabelle da pag. 21 a pag. 22 <----

[*] SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE
ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHE' LE
QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI
STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note
all'art. 2.
- La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato.». Se ne riporta il testo dell'art. 172:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1 - 3.
(Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal
1° gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

===================================================================== Livello | | Feriale| Festiva o notturna| Notturna festiva ===================================================================== livello V |Euro | 9,65| 10,91| 12,59 livello VI |Euro | 10,26| 11,60| 13,39 livello VI-bis |Euro | 10,74| 12,14| 14,00 livello VII |Euro | 11,21| 12,67| 14,62 livello VII-bis |Euro | 11,71| 13,24| 15,27 livello VIII |Euro | 12,27| 13,87| 16,01 livello IX |Euro | 13,48| 15,24| 17,58}.



 
Art. 4
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| | Ulteriori incrementi
| Incrementi dal | dal 1° gennaio 2005
Qualifiche | 1° gennaio 2004 Euro | Euro ===================================================================== Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate | 45,30| 15,90 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche equiparate | 44,50| 15,60 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche equiparate | 44,10| 15,40 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche equiparate | 42,30| 14,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate | 43,10| 15,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche equiparate | 41,10| 14,40 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate | 39,80| 14,00 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e | | qualifiche equiparate | 38,60| 13,50 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate | 39,70| 13,90 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 37,30| 13,10 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 37,10| 13,10 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche equiparate | 33,40| 11,70 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche equiparate | 30,40| 10,70 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche equiparate | 29,00| 10,00 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate | 28,00| 10,00

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| Dal 1° gennaio 2004 | Dal 1° gennaio 2005
Qualifiche | Euro | Euro ===================================================================== Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate | 761,30| 777,20 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche equiparate | 747,20| 762,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche equiparate | 740,40| 755,80 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche equiparate | 710,40| 725,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate | 723,30| 738,40 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche equiparate | 690,70| 705,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate | 669,20| 683,20 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e | | qualifiche equiparate | 648,30| 661,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate | 666,20| 680,10 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 626,80| 639,90 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 623,70| 636,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche equiparate | 561,10| 572,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche equiparate | 510,80| 521,50 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche equiparate | 468,40| 478,40 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate | 432,20| 442,20



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n 164:
"Art. 5 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure
dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'art. 4
del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile
sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito
indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
b) dal 1° gennaio 2003:

=====================================================================
Qualifiche | Euro ===================================================================== Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate | 716,00 Comissario capo e qualifiche equiparate | 702,70 Commissario e qualifiche equiparate | 696,30 Vice commissario e qualifiche equiparate | 668,10 Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate | 680,20 Ispettore capo e qualifiche equiparate | 649,60 Ispettore e qualifiche equiparate | 629,40 Vice ispettore e qualifiche equiparate | 609,70 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate | 626,50 Sovrintendente e qualifiche equiparate | 589,50 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate | 586,60 Assistente capo e qualifiche equiparate | 527,70 Assistente e qualifiche equiparate | 480,40 Agente scelto e qualifiche equiparate | 439,40 Agente e qualifiche equiparate | 404,20}.



 
Art. 5. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
 
Art. 6.
Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.



Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al biennio economico
2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2:
«Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella
misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».



 
Art. 7.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, reca «Recepimento dell'accordo
sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare.». Se ne riporta il testo
dell'art. 3:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».



 
Art. 8.
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato
nelle note alle premesse.



 
Art. 9
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Livelli| Incrementi mensili lordi |Stipendi tabellari annui lordi
| (Euro) | (Euro) ===================================================================== IX | 33,90| 14.844,14 --------------------------------------------------------------------- VIII | 30,86| 13.013,64 --------------------------------------------------------------------- VII-bis| 29,53| 12.216,25 --------------------------------------------------------------------- VII | 28,19| 11.421,14 --------------------------------------------------------------------- VI-bis | 27,00| 10.703,57 --------------------------------------------------------------------- VI | 25,81| 9.984,79 --------------------------------------------------------------------- V | 24,28| 9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

===================================================================== Gradi |Parametro| Stipendi annui lordi dal 1
| | gennaio 2005 (Euro) ===================================================================== Tenente Colonnello/Maggiore | 150,00| 23.175,00 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50| 22.325,25 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00| 21.475,50 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25| 20.587,13 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante SUPS | | {Luogoteente}/Mare sciallo | | Aiutante {Luogotente} | 139,00| 21.475,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante SUPS/ | | Maresciallo Aiutante (con 8 | | anni nel grado) | 135,50| 20.934,75 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante SUPS/ | | Maresciallo Aiutante | 133,00| 20.548,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Capo | 128,00| 19.776,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Ordinario | 124,00| 19.158,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75| 18.655,88 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo (con 8 anni | | nel grado) | 122,50| 18.926,25 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo | 120,25| 18.578,63 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 116,25| 17.960,63 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 112,25| 17.342,63 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto (con 8 anni | | nel grado) | 113,50| 17.535,75 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto | 111,50| 17.226,75 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 108,00| 16.686,00 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere Scelto/ | | Finanziere Scelto | 104,50| 16.145,25 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere /Finanziere | 101,25| 15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del
decreto legislativo 18 giugno 2002, n. 164, nonche' la
tabella 4 allegata al medesimo decreto:
"Art. 42 (Nuovi stipendi). - 1 - 2. (Omissis).
3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime
derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

===================================================================== livello V |Euro 8.776,59 ===================================================================== livello VI |Euro 9.675,07 livello VI-bis |Euro 10.379,57 livello VII |Euro 11.082,86 livello VII-bis |Euro 11.861,89 livello VIII |Euro 12.643,32 livello IX |Euro 14.437,35}.

----> Vedere tabella a pag. 24 <----
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note all'art 2.
- Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito
dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e'
riportato nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge
8 agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
"Art. 41 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Il
presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento
militare.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal
1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa,
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e' corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari
al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi
di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto sulle procedure.".
- Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle
note all'art. 3.
- Si riporta il testo della tabella B2 allegata al
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:
"Tabella B2 Anticipazioni anno 2004 Personale delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare (Art. 5, comma 2)

----> Vedere tabelle da pag. 25 a pag. 26 <----
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' riportato nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
"Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1. Le nuove
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,
sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili
dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione
del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene in via
provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita
liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 42 non
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal
1° gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

=====================================================================
Livello | |Feriale |Festiva o notturna |Notturna festiva ===================================================================== livello V |Euro | 9,65| 10,91| 12,59 livello VI |Euro | 10,26| 11,60| 13,39 livello VI-bis |Euro | 10,74| 12,14| 14,00 livello VII |Euro | 11,21| 12,67| 14,62 livello VII-bis |Euro | 11,71| 13,24| 15,27 livello VIII |Euro | 12,27| 13,87| 16,01 livello IX |Euro | 13,48| 15,24| 17,58}.



 
Art. 10.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianita':

=====================================================================
Gradi e posizioni economiche |Livello|Euro ===================================================================== Tenente colonnello Maggiore | IX |32,98 --------------------------------------------------------------------- Capitano | VIII |33,56 --------------------------------------------------------------------- Tenente | VIII |31,11 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente |VII-bis|29,88 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante SUPS {luogote- nente}\ Maresciallo| | aiutante {luogote- nente} |VII-bis|32,44 --------------------------------------------------------------------- Mare- sciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con | | piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto| | d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |VII-bis|30,88 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante SUPS\ Mare- sciallo aiutante con | | piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario | | scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |VII-bis|30,88 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante SUPS\ Mare- sciallo aiutante con | | meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto | | d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |VII-bis|30,88 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con | | meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario | | scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |VII-bis|29,77 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado | VII |28,88 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel | | grado |VI-bis |28,28 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo con piu' 1 anno nel grado | VI |28,02 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni| | nel grado |VI-bis |27,61 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni| | nel grado |VI-bis |27,61 --------------------------------------------------------------------- Briga- diere capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 | | anni nel grado |VI-bis |27,61 --------------------------------------------------------------------- Briga- diere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 | | anni nel grado |VI-bis |26,61 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | VI |26,0 --------------------------------------------------------------------- Vicebri- gadiere con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado | VI |24,23 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 | | anni nel grado | V |26,32 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 | | anni nel grado | V |25,43 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 | | anni nel grado | V |25,43 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | V |23,87 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto/ Finanziere scelto | V |22,31 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere /Finanziere | V |21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

=====================================================================
| | | | Festivo o | Notturno
| | | Feriale | notturno | festivo Anno 2004| Anno|2005 | (euro) | (euro) | (euro) =====================================================================
|Gradi/ | | | |
|posizioni | | | | Livelli |economiche |Parametri| | | ---------------------------------------------------------------------
|Tenente | | | |
|Colonnello/| | | | IX |Maggiore |150,00 | 13,48 | 15,24 | 17,58 --------------------------------------------------------------------- VIII |Capitano |144,50 | 12,27 | 13,87 | 16,01 --------------------------------------------------------------------- VIII |Tenente |139,00 | 12,27 | 13,87 | 16,01 ---------------------------------------------------------------------
|Sottote- | | | | VII-bis |nente |133,25 | 11,71 | 13,24 | 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|SUPS | | | |
|{Luogote- | | | |
|nente}/ | | | |
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|{Luogote- | | | | VII-bis |nente} |139,00 | 11,71 | 13,24 | 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|SUPS/ Mare-| | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|(con 8 anni| | | | VII-bis |nel grado) |135,50 | 11,71 | 13,24 | 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | |
|Aiutante | | | |
|SUPS/ Mare-| | | |
|sciallo | | | | VII-bis |Aiutante |133,00 | 11,71 | 13,24 | 15,27 ---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | | VII |Capo |128,00 | 11,21 | 12,67 | 14,62 ---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | |
|sciallo | | | | VI-bis |Ordinario |124,00 | 10,74 | 12,14 | 14,00 ---------------------------------------------------------------------
|Mare- | | | | VI |sciallo |120,75 | 10,26 | 11,60 | 13,39 ---------------------------------------------------------------------
|Briga- | | | |
|diere Capo | | | |
|(con 8 anni| | | | VI-bis |nel grado) |122,50 | 10,74 | 12,14 | 14,00 ---------------------------------------------------------------------
|Briga- | | | | VI-bis |diere Capo |120,25 | 10,74 | 12,14 | 14,00 ---------------------------------------------------------------------
|Briga- | | | | VI |diere |116,25 | 10,26 | 11,60 | 13,39 ---------------------------------------------------------------------
|Vice Briga-| | | | VI |diere |112,25 | 10,26 | 11,60 | 13,39 ---------------------------------------------------------------------
|Appuntato | | | |
|Scelto (con| | | |
|8 anni nel | | | | V |grado) |113,50 | 9,65 | 10,91 | 12,59 ---------------------------------------------------------------------
|Appuntato | | | | V |Scelto |111,50 | 9,65 | 10,91 | 12,59 --------------------------------------------------------------------- V |Appuntato |108,00 | 9,65 | 10,91 | 12,59 ---------------------------------------------------------------------
|Carabiniere| | | |
|Scelto/ | | | |
|Finanziere | | | | V |Scelto |104,50 | 9,65 | 10,91 | 12,59
 
Art. 11
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| Incrementi dal 1 | Ulteriori incrementi
Gradi | gennaio 2004 Euro |dal 1 gennaio 2005 Euro ===================================================================== Tenente Colonnello e | | Maggiore | 45,30| 15,90 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 44,50| 15,60 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 44,10| 15,40 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 42,30| 14,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante | | s.UPS e Maresciallo | | Aiutante | 43,10| 15,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Capo | 41,10| 14,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | Ordinario | 39,80| 14,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 38,60| 13,50 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo | 39,70| 13,90 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 37,30| 13,10 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 37,10| 13,10 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto | 33,40| 11,70 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 30,40| 10,70 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere Scelto/ | | Finanziere Scelto | 29,00| 10,00 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere/ | | Finanziere | 28,00| 10,00

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| Dal 1° gennaio 2004 | Dal 1° gennaio 2005
Gradi | Euro | Euro ===================================================================== Tenente Colonnello e | | Maggiore | 761,30| 777,20 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 747,20| 762,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 740,40| 755,80 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 710,40| 725,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante | | s.UPS e Maresciallo | | Aiutante | 723,30| 738,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Capo | 690,70| 705,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | Ordinario | 669,20| 683,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 648,30| 661,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo | 666,20| 680,10 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 626,80| 639,90 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 623,70| 636,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto | 561,10| 572,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 510,80| 521,50 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere Scelto/ | | Finanziere Scelto | 468,40| 478,40 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate | 432,20| 442,20



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164:
"Art. 44 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure
dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'art. 16
del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare
sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito
indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
b) dal 1° gennaio 2003:

=====================================================================
Gradi | Euro ===================================================================== Tenente colonnello e Maggiore | 716,00 Capitano | 702,70 Tenente | 696,30 Sottotenente | 668,10 Mare- sciallo aiutante s. U.P.S. e Mare- sciallo aiutante | 680,20 Mare- sciallo capo | 649,60 Mare- sciallo ordinario | 629,40 Mare- sciallo | 609,70 Briga- diere capo | 626,50 Briga- diere | 589,50 Vice Briga- diere | 586,60 Appuntato scelto | 527,70 Appuntato | 480,40 Carabiniere scelto e finanziere scelto | 439,40 Carabiniere e finanziere | 404,20}.



 
Art. 12. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
 
Art. 13.
Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140:
«Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella
misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».



 
Art. 14.
Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio
normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico
Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da
tabella «A» allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del
secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
delle risorse indicate al comma 1, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:
Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per
ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di
cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».



 
Art. 15.
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.
 
Art. 16.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1-46. (Omissis).
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere
dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.».



 
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