IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11, commi 4 e 6, che ha istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione; Visto il decreto 14 aprile 1998 con il quale e' stato fissato in sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive che prevede variazioni nelle modalita' di versamento del contributo in argomento da parte delle societa' cooperative e dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta; Considerato che il bilancio di esercizio di alcune cooperative non coincide con l'anno solare; Considerato che per consentire una migliore utilizzazione delle somme versate si rende necessario spostare il termine entro cui effettuare il versamento della quota di utili dovuta;
Decreta:
Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle societa' cooperative e dai loro consorzi - non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo - il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Roma, 1° dicembre 2004 p. Il Ministro: Galati |