Gazzetta n. 297 del 20 dicembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n. 300
Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed, in particolare, l'articolo 8, comma 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
b) pubblicita': ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attivita' o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
d) servizi della societa' dell'informazione: i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della costituzione e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- I testi dell'art. 1 e dell'allegato B della legge
31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2003) sono i seguenti:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.
- La direttiva 2003/33/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
n. L 152 del 20 giugno 2003.
- La legge 10 aprile 1962, n. 165, reca: «Divieto della
propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo.».
- Il testo dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto
1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato) e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita). - 1.-13.
(Omissis).
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale
consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di
altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di
medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998) e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della
presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di
cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si
intende per:
a) (Omissis);
b) "servizio": qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato
normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per
"servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza
simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica"
un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione
mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa
la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che
e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante
fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di
servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati
su richiesta individuale;».



 
Art. 2.

Pubblicita' a mezzo stampa e mediante i servizi della societa'
dell'informazione

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e' vietata la pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.
2. La pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e' consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
3. E' vietata la pubblicita' nei servizi della societa' dell'informazione.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'articolo unico della citata legge
10 aprile 1962, n. 165, e' il seguente:
«Articolo unico - La propaganda pubblicitaria di
qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e'
vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente
comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5
milioni a lire 50 milioni.
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi
quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della sanita' per essere
destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria
nonche' a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione
della patologia da fumo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 3.

Pubblicita' radiofonica

1. E' vietata la pubblicita' radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attivita' consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.
 
Art. 4
Sponsorizzazione di eventi e di attivita'

1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della Comunita'.
2. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attivita' praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.
4. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.
 
Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque effettua pubblicita' a mezzo stampa o nei servizi della societa' dell'informazione in violazione dei divieti stabiliti all'articolo 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque effettui pubblicita' radiofonica vietata ai sensi dell'articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
 
Art. 6.

Legittimazione ad agire contro le violazioni

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro le violazioni ai divieti previsti dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Sirchia, Ministro della salute
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)
e' il seguente:
«Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
di cui al presente articolo e le successive variazioni, al
fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori.».



 
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