Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2004 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004 |
Determinazione, per l'anno 2005, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2323). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5, comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2003, n. 267, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2004, nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato allo stesso provvedimento; Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2005; Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessita' di aumentare per l'anno 2005 l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza fissato per l'anno 2004 dal citato provvedimento dell'ISVAP n. 2222 del 13 novembre 2003;
Dispone:
Art. 1. L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 2005 nelle seguenti misure: per ciascun sinistro: Euro 1.000.000,00; globalmente per tutti i sinistri: Euro 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad Euro 1.600.000,00; Euro 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad Euro 1.600.000,00; Euro 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione. La quota dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite massimo di Euro 25.800,00. |
| Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 2222 del 13 novembre 2003 citato nelle premesse del presente provvedimento. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2004 Il presidente: Giannini |
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