IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Rovigo
Visto il D.D. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del Codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni); Visto il D.D. n. 2/2000 del 30 giugno 2000, con il quale e' stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza 29 giugno 2004; Interpellate le O.O.S.S. della provincia con nota 3196 del 6 maggio 2004, al fine di desumere il grado di rappresentativita' delle stesse e valutati gli elementi forniti; Rilevato che, in proposito, sono da considerare maggiormente rappresentative nella provincia le seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL e le seguenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: Ass. industriali, Ass.ne commercianti, Ass.ne prov.le artigiani, CNA, Ass.ne agricoltori, Ass.ne polesana coltivatori diretti, e cio' anche sulla base dei dati in possesso all'ufficio relativamente all'attivita' di rappresentanza, tutela ed assistenza svolta dalle organizzazioni sindacali stesse nella loro interazione con le competenze istituzionali all'ufficio; Acquisite le designazioni delle predette organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria, cosi'
Decreta:
1. La commissione provinciale di conciliazione di Rovigo e' ricostituita nelle persone dei sig.: direttore della DPL o suo delegato - con funzioni di presidente - Beccati dott. Leonardo. Componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro: Busson Carla; Rossini rag. Mirko; sig.ra Barbierati Maria Grazia. Componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori: Brusafarro Luigi; Mella Paola; Busson Oscar; Feliciatti dott. Mario. Componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro: sig.ra Stevanin Cesarina; sig.ra Fornasaro Maria Chiara; Tosi Mauro Giovanni; Chinaglia rag. Luca. Componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori: sig.ra Biancardi Nicoletta; sig.ra Zaghi Martina; Remoto Amedeo; Romagnolo Piergiuseppe. 2. La commissione provinciale di conciliazione nella composizione di cui prima ha la durata di quattro anni a decorrere dal 25 novembre 2004. Il presente decreto a norma dell'art. 31 della legge n. 340/2001, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle poltiche sociali entro trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al TAR del Veneto. Rovigo, 25 novembre 2004 Il direttore provinciale reggente: Drago |