Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 dicembre 2004 |
Individuazione delle banche tenute, per l'anno 2004, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno 2003 e determinazione degli importi dovuti da ciascuna banca, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 2004, n. 31. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari; Visto l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, in corso di conversione, il quale, al comma 1, dispone che le banche, che, nell'anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del successivo comma 3; Visto il comma 4 del citato art. 1, che prevede che il mancato versamento da parte delle banche delle somme dovute comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il comma 5 del citato art. 1, che prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 1 e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria; Ravvisata l'opportunita' di fissare al 30 dicembre 2004 il termine per il versamento da parte delle banche dell'intero importo dovuto per l'anno 2004; Vista la nota n. 2004/215462 del 10 dicembre 2004, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito i dati riguardanti le banche che nell'anno 2003 hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro ed ha comunicato che le somme anticipate dalle banche nell'anno 2003 sono state integralmente recuperate nell'anno 2004 e non ricorrono pertanto le condizioni per la riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 314 del 2003; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto che occorre, pertanto, procedere, ai sensi del richiamato art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 341 del 2003, all'individuazione delle banche tenute al versamento da effettuare entro il 30 dicembre 2004, nonche' dei relativi importi dovuti; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, in corso di conversione, sono individuate, con la tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, le banche tenute, per l'anno 2004, al versamento previsto dal comma 1 del predetto art. 1 del decreto-legge n. 341 del 2003 e sono stabiliti, nella misura indicata nella stessa tabella, gli importi da ciascuna banca dovuti. 2. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 dicembre 2004. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2004 Il capo del dipartimento: Manzitti Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 187 |
| Allegato A
----> Vedere allegato alle pagg. 24 - 25 <---- |
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