Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2004
Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia, nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3385).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Considerato che l'evento sismico 24 novembre 2004, ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensita' del fenomeno tellurico;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della regione Lombardia e' nominato Commissario delegato e provvede per l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
2. Il Commissario delegato individua, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, ed adotta, nei successivi trenta giorni un piano di interventi straordinari per la messa in sicurezza ed il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati dal sisma. L'adozione del predetto piano comporta variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
3. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, possono essere ricompresi gli interventi di messa in sicurezza di immobili appartenenti al patrimonio culturale, nonche' interventi di ripristino degli stessi in presenza di situazioni di assoluta necessita'.
4. Il Commissario delegato, ove necessario, puo' avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite, anche avvalendosi, con riferimento al comma 3, della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. Il Commissario delegato, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, e' autorizzato ad individuare spazi da adibire a sedi di attivita' scolastiche, di uffici comunali e di altre attivita' di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture, in deroga, ove necessario, alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal Commissario delegato alle competenti Amministrazioni.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 5 e 6;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, articoli 48, 49 e 191, comma 3;
decreto legislativo n. 66 del 2003, articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 13;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
legge regionale del 19 maggio 1997, n. 14.
 
Art. 4.
1. Il Commissario delegato, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata dichiarata inagibile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.
2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria agibilita' o funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.
3. Al fine di assicurare la disponibilita' di abitazioni ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti di inagibilita' o di sgombero adottati dalle competenti autorita', e' autorizzata la conclusione di contratti di locazione transitoria, temporalmente correlata alla durata della situazione d'emergenza.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad erogare:
a) un contributo a favore dei titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'. L'ammontare del contributo e' correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attivita' nell'anno 2003, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad Euro 15.000, ovvero per attivita' avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attivita' a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo e' pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2003 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2004. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attivita' avviate nel corso dell'anno 2004, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata;
c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, ne' piu' utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantita' ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;
d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili dichiarati inagibili o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;
e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo' essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.
2. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, nonche' quelli di cui al presente articolo, sono erogati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal Commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sara' ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 7.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, e' destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La regione Lombardia e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della regione Lombardia con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. La somma di 500.000,00 euro, a valere sull'importo di cui al comma 1, resta acquisita al Fondo della protezione civile per il potenziamento di mezzi materiali e attrezzature logistiche d'emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 8.
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 9.
1. In favore del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori colpiti dagli eventi sismici, ed ivi impiegato, e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
2. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'Ufficio territoriale del Governo di Brescia, della regione Lombardia, degli Enti locali, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dell'Amministrazione dei beni e le attivita' culturali e delle Universita', direttamente impegnato in attivita' connesse con le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso per un complessivo importo massimo di euro 500.000,00 da ripartire con apposita decretazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; al relativo onere si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 7.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato a trasferire all'Ufficio territoriale del Governo di Brescia e agli Enti locali le somme spese per fronteggiare gli interventi di prima emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi, per la rimozione delle situazioni di pericolo e l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 24 novembre 2004.
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attivita' di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.
2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attivita' emergenziale e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attivita' di protezione civile.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato.
 
Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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