IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nel giorno 27 dicembre 2004 devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilita' speciale denominata «Fondi della Riscossione», entro le ore 12,40 del 31 dicembre 2004. 2. Le banche, Poste Italiane S.p.A. ed i concessionari della riscossione trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella giornata del 27 dicembre entro il 3 gennaio 2005. 3. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le due giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2004. 4. La Sezione di tesoreria di Roma-Tuscolano e' autorizzata a prelevare, dalla citata contabilita' speciale, le somme versate il 31 dicembre 2004 ai sensi dei punti 1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data, ad eccezione di euro 90 milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione Siciliana, salvo successivo conguaglio. 5. La somma sopra indicata e spettante alla regione Siciliana, verra' riversata, dalla stessa Sezione di tesoreria Provinciale, direttamente alla Cassa Regionale Siciliana entro la data del 31 dicembre 2004. 6. Nei giorni 24 e 27 dicembre 2004 non si applicano da parte delle banche le disposizioni relative all'anticipato riversamento di cui all'art. 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta e' effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre. Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalita' per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nonche', per i profili di competenza, della regione Siciliana. Riferimenti norinativi: Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Ordinamento delle Agenzie; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1). Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Disposizioni in materia di versamenti unitari; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Disposizioni relative al versamento dell'acconto IVA; legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter). Roma, 6 dicembre 2004 Il direttore: Ferrara |