Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 2 luglio 2004 |
Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio; Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955; Visto lo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale»; Considerato che il materiale da imballaggio in legno e' spesso costituito da legno grezzo che potrebbe non essere stato sufficientemente lavorato o trattato per rimuovere o uccidere gli organismi nocivi e che puo' quindi costituire un canale di introduzione e diffusione degli stessi. E che gli imballaggi in legno sono spesso riutilizzati, riciclati o ri-manufatti, cosa che rende difficile determinare l'origine effettiva di qualsiasi imballaggio e conseguentemente il suo stato fitosanitario; Considerata la necessita' di adottare lo specifico Marchio IPPC/FAO che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno e' stato sottoposto a misure conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15; Ritenuto necessario riconoscere i soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformita' ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle societa' commerciali aderenti; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno e' stato sottoposto a misure conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15. |
| Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si specificano le seguenti definizioni: a) Associazione di categoria: associazione dove siano previste le figure professionali di produttori di imballaggi in legno, semilavorati e finiti, nel proprio Statuto. L'elenco dei soci comprova la consistenza del numero degli associati; b) Figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno: le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno come di seguito distinte per organizzazione produttiva: i. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi, dotata di strutture per il trattamento fitosanitario, che produce imballaggi in legno semilavorato (tavolame, travature o semilavorati in genere che subiscono ulteriore lavorazione da parte di un operatore autorizzato); ii. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi finiti che acquista materiale trattato ed e' priva di strutture per il trattamento fitosanitario; iii. Azienda di produzione o di commercializzazione imballaggi dotata di strutture per il trattamento fitosanitario che produce imballaggi in legno finiti (pallet, imballaggi di legno in genere, paglioli, fusti, bobine, ecc.); iv. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi che acquista materiale non trattato ed e' priva di strutture per il trattamento fitosanitario, e fa effettuare il trattamento fitosanitario sui propri imballaggi in legno finiti ad un azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprieta' di terzi. v. Azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprieta' di terzi. |
| Art. 3. Principi e criteri per l'utilizzazione del marchio IPPC/FAO 1. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO, ufficialmente riconosciuti, devono mettere a punto per le societa' commerciali aderenti procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformita' ai requisiti del presente decreto e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere. 2. L'utilizzazione del Marchio IPPC/FAO deve essere effettuata, nel rispetto dei dettami dello Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO. |
| Art. 4. Requisiti dei soggetti gestori 1. I soggetti gestori sono organismi, individuati da una o piu' associazioni di categoria di comprovata esperienza e competenza, che coinvolgono e coordinano le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno che operano su tutto il territorio nazionale, vale a dire l'insieme degli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di detti materiali, nuovi o usati, materia prima compresa. 2. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, ufficialmente riconosciuti, devono dotarsi di un proprio regolamento conforme ai requisiti di cui all'allegato 1. 3. I regolamenti dei soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono essere conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale», e ad ogni altro standard internazionale approvato in ambito FAO per lo specifico settore. 4. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono dotarsi di un proprio marchio identificativo, diverso dal Marchio IPPC/FAO, il cui uso deve essere disciplinato dal regolamento di cui al comma 2. |
| Art. 5. Riconoscimento 1. Il riconoscimento dell'idoneita' a gestire l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, e' concesso con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Servizio fitosanitario nazionale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a seguito dell'istanza documentata dell'interessato attestante il possesso dei requisiti prescritti. 2. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche e regolari, coordinate dal Servizio fitosanitario centrale ed effettuate da ispettori del Servizio fitosanitario nazionale. In caso di esito sfavorevole si provvede alla revoca del riconoscimento in questione, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformemente a quanto stabilito nell'allegato 1. 3. I costi delle ispezioni, di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti gestori interessati. |
| Art. 6. Domanda di riconoscimento 1. I soggetti gestori che intendono ottenere il riconoscimento di idoneita', di cui all'art. 5, presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredata dei documenti di cui all'allegato 2. 2. I soggetti gestori di cui al comma 1 informano il Ministero delle politiche agricole e forestali delle eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica, al loro regolamento interno nonche' ad ogni altra variazione relativa alle informazioni a corredo della istanza di riconoscimento, entro trenta giorni. 3. Le suddette variazioni non devono essere in contrasto con quanto stabilito nell'allegato 1. |
| Art. 7. Obblighi dei soggetti gestori 1. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono adempiere alle disposizioni o alle specifiche tecniche impartite dal Servizio fitosanitario nazionale. 2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario. 3. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento i controlli e le ispezioni necessarie ed utilizzano per il loro svolgimento, esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA. 4. I controlli e le ispezioni di cui al comma precedente debbono essere effettuati con le frequenze e le modalita' stabilite nell'allegato I. |
| Art. 8. 1. L'applicazione del presente decreto non comporta oneri a carico del Servizio fitosanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 27 |
| Allegato 1 REQUISITI NECESSARI PER IL REGOLAMENTO DEL SOGGETTO GESTORE CHE DEVE ESSERE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO E OBBLIGHI AI QUALI SI ASSOGGETTA PER L'UTILIZZO DELLO SPECIFICO MARCHIO IPPC/FAO 1. Regolamento. Il regolamento di cui si deve dotare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, deve prevedere almeno: a) la costituzione di un comitato di gestione; b) la predisposizione, il mantenimento e la gestione degli elenchi nominali di tutte le aziende associate coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno, giudicate conformi alle regole del regolamento medesimo; c) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni all'uso ed il controllo dell'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO e di altri ad esso collegati; d) la definizione e la gestione delle procedure necessarie e dei documenti per garantire la tracciabilita' delle operazioni effettuate, dalle aziende associate, in tutta la filiera degli imballaggi in legno; e) le modalita' di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali, ufficializzati dal Servizio fitosanitario nazionale; f) la determinazione dei documenti comprovanti l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari da parte delle aziende associate nella filiera degli imballaggi in legno; g) la definizione delle non conformita' e delle sanzioni relative; h) la definizione delle procedure per le comunicazioni al Servizio fitosanitario nazionale circa le non conformita' individuate nel corso della gestione; i) la definizione delle procedure per mantenere rapporti costanti con i Servizi fitosanitari regionali; j) la definizione delle procedure per fornire orientamenti a tutte le aziende associate relativamente alla problematica fitosanitaria inerente gli imballaggi in legno; k) le modalita' di divulgazione delle informazioni sulla propria attivita', anche tramite web, di concerto con il Servizio fitosanitario nazionale; l) le procedure per l'apposizione dei marchi. 2. Enti di ispezione. Gli Enti di ispezione scelti dal soggetto gestore devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA. 3. Frequenza delle verifiche. I controlli e le ispezioni avvengono di regola una volta l'anno per quanto riguarda la verifica dell'attuazione delle procedure previste dal sistema per garantire la tracciabilita' delle operazioni effettuate dall'azienda associata e almeno tre volte l'anno per quanto riguarda il controllo sul prodotto. Il soggetto gestore puo' ridurre il numero delle ispezioni relative al prodotto, per quelle aziende che per almeno un anno non hanno avuto rilievi di non conformita' o abbiano dimostrato in modo incontrovertibile l'adeguamento al regolamento. 3-bis. Apposizione dei marchi. Le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno, aderenti al soggetto gestore, devono apporre i marchi previsti secondo le procedure stabilite nel regolamento. 4. Controlli. I controlli e le ispezioni devono riguardare: a) la documentazione del sistema per garantire la tracciabilita' delle operazioni effettuate dalle aziende associate; b) i materiali e i mezzi tecnici di produzione; c) gli stock di prodotti soggetti a trattamento secondo l'ISPM 15, presenti al momento della visita; d) gli archivi documentali relativi ai materiali da imballaggio in legno comprensivi di tutti i documenti relativi al trattamento subito dal materiale, alla sua provenienza e tutta la documentazione commerciale relativa ai materiali da imballaggio in legno trattati secondo l'ISPM 15 e a quelli non trattati; e) l'applicazione delle procedure stabilite dall'Azienda associata relativamente al sistema di tracciabilita' e riguardanti: tipo di legno utilizzato, specificando la specie legnosa e la sua provenienza; i luoghi e i metodi dei trattamenti fitosanitari applicati; la quantita' di legname trattato; le modalita' di trasporto; f) l'idoneita' degli eventuali impianti; g) le aree utilizzate per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali da imballaggio in legno trattato secondo ISPM 15 e quelle destinate ad altro uso, nonche' la loro separazione; h) la documentazione delle materie prime acquistate e del materiale da imballaggio in legno prodotto; i) eventuali ulteriori dati richiesti dal soggetto gestore o dall'ente di ispezione; j) la verifica della conformita' delle operazioni effettuate per il legname o per gl'imballaggi alla normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore. I controlli e le verifiche devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento del soggetto gestore. 5. Segregazione dei materiali da imballaggio in legno trattati secondo ISPM 15 e quelli non trattati. Deve essere garantita la segregazione dei materiali utilizzati per la preparazione e la riparazione degli imballaggi in legno gia' trattati e quelli non trattati, in modo che l'apposizione del Marchio IPPC-FAO garantisca che gli imballaggi finiti sono stati totalmente sottoposti all'idoneo trattamento. A tale fine le aziende associate dovranno curare: la conservazione o la movimentazione del materiale da imballaggi trattato secondo ISPM 15 in aree aziendali nelle quali viene garantita l'assenza di materiale non trattato; la separazione fisica del materiale da imballaggio trattato secondo ISPM 15 rispetto ad eventuali altri prodotti in legno presenti nel sito attraverso l'utilizzo di modalita' idonee; l'esistenza di una chiara documentazione, eventualmente integrata al Sistema qualita' UNI EN ISO 9001:2000 o similare, che dimostri come l'Azienda attui e controlli la segregazione dei materiali in legno trattati secondo l'ISPM 15 della FAO rispetto ai materiali in legno non trattato; l'identificazione delle aree e dei punti critici delle fasi di lavorazione e di movimentazione del materiale in cui vi e' rischio significativo di mescolanza tra materiale trattato e non trattato, sia per condizioni di lavorazione ordinarie che straordinarie; l'addestramento del personale coinvolto al mantenimento del Sistema legato all'ISPM-15 della FAO. Le operazioni collegate alla realizzazione, trattamento, movimentazione e immagazzinamento dei prodotti oggetto del trattamento devono essere descritte in una documentazione che definisca anche i confini di responsabilita' delle singole aziende associate. I documenti devono comprendere tutte le fasi produttive, comprese eventuali operazioni affidate a terzi. 6. Materiale da imballaggio in legno proveniente da Stato estero. Nei casi in cui vengano acquistati all'estero imballaggi o materiali per la costruzione o la riparazione degli imballaggi gia' trattati, essi devono essere accompagnati da un'attestazione di processo rilasciata da un organismo ufficiale del territorio (es.: Servizio fitosanitario estero, Servizio forestale estero, ecc.) ove e' stato eseguito il trattamento di disinfestazione. Il soggetto gestore deve soddisfare le specifiche tecniche emanate dal Servizio fitosanitario nazionale di volta in volta. 7. Idoneita' dei sistemi di trattamento fitosanitari. Trattamento di fumigazione. Il trattamento di fumigazione con bromuro di metile del materiale da imballaggio in legno deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni dello Standard ISPM 15 della FAO, ed in particolare secondo i seguenti requisiti minimi di dosaggio, temperature di esecuzione e concentrazioni efficaci:
------------------------------------------------------------------- Valori di concentrazione minima (g/m3) dopo: Temperatura Dosaggio -------------------------------------------- 0.5hrs 2hrs 4hrs 16hrs ------------------------------------------------------------------- 21 °C o superiore 48 36 24 17 14 ------------------------------------------------------------------- 16 °C o superiore 56 42 28 20 17 ------------------------------------------------------------------- 11 °C o superiore 64 48 32 22 19 -------------------------------------------------------------------
Per ogni trattamento deve essere effettuata la registrazione dei parametri: a) temperatura dell'imballaggio nel periodo di esecuzione del trattamento; b) dosaggio iniziale del gas; c) concentrazione efficace del gas nel corso del trattamento. a) Temperatura nel periodo di esecuzione del trattamento. Per essere ritenuto efficace un trattamento deve essere eseguito al di sopra della temperatura minima prescelta con riferimento al dosaggio iniziale corrispondente. La temperatura minima di esecuzione non puo' essere inferiore a 10 °C e il tempo minimo di esposizione inferiore a 16 ore. Nel caso in cui la temperatura dovesse scendere al di sotto dei valori minimi di riferimento, il trattamento deve essere protratto nel tempo allo scopo di assicurare che il gas agisca al di sopra delle temperature e delle concentrazioni minime necessarie come indicato in tabella. b) Dosaggio iniziale del gas. Per la determinazione del quantitativo di gas da utilizzare per un trattamento e' necessario, determinato il volume (al netto del volume del legno) da trattare, impiegare strumenti di misurazione controllabili dall'operatore: quali bilance o dinamometri o altro strumento idoneo, per l'immissione del gas tal quale da bombola, o dosatori a scala graduata, per l'immissione del gas per vaporizzazione. c) Concentrazione efficace del gas. Per la determinazione delle concentrazioni efficaci del gas, devono essere impiegati idonei rivelatori in grado di rilevare le concentrazioni efficaci nel corso del trattamento. d) Misurazione dei parametri e registrazioni. I parametri del trattamento devono essere rilevati con strumentazioni idonee regolarmente tarate e le misurazioni devono essere registrate, con riferimento allo specifico trattamento, mediante l'impiego di software non modificabile dall'operatore. Le specifiche tecniche devono essere conformi alle indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale. Tutti i dati relativi al trattamento devono essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del marchio sull'imballaggio. Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni: dicitura «MB» (ISPM 15-FAO); tipo di materiale trattato e quantita'; data e ora di inizio e fine del trattamento; matricola dell'impianto di trattamento o nome (o logo) dell'azienda che lo ha effettuato; andamento nel tempo della temperatura (sotto forma di grafico). Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati memorizzati durante il ciclo. Le Aziende associate individuano un responsabile del trattamento e del rapporto sopraindicato. Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'effettuazione. Trattamento HT. La capacita' di carico dell'impianto di trattamento termico ad alta temperatura, intesa come quantitativo massimo di materiale che puo' essere caricato, espresso in metri cubi deve essere riportata sulle schede tecniche fornite dal produttore dell'impianto e l'organismo di controllo deve essere in grado di verificare il volume della partita effettivamente (m3) inserita nell'impianto di trattamento termico di volta in volta. L'impianto di trattamento termico deve consentire di raggiungere 56 °C/30 minuti nel centro del materiale inserito. Il numero minimo di sonde per partita omogenea e' 4. Il sistema di controllo della temperatura deve essere regolarmente tarato (mediante certificato SIT o un termometro campione certificato o equivalenti). Nel caso vengano contemporaneamente trattate piu' specie legnose o tipologie differenti, per umidita', o sagomatura o comunque per conducibilita' di calore, di «materiali da imballaggio in legno» (segati, pallet, gabbie, casse ecc.), e' necessario monitorare il trattamento termico con piu' sonde rispetto al numero sopra indicato. Tali sonde devono essere differenziate per ogni specie inserita nell'impianto di trattamento termico e nelle tipologie di imballaggio di maggiori dimensioni. Le sonde devono essere in grado di raggiungere il centro di ogni tipo di assortimento trattato nell'impianto; inoltre, al termine di ciascun ciclo, deve essere verificata la loro integrita' in modo da dimostrarne il corretto funzionamento durante qualsiasi verifica interna o dall'organismo di controllo. Le sonde devono essere posizionate all'interno del carico, durante i cicli di lavorazione e in modo da rilevare la temperatura nei punti piu' «freddi» (lato opposto alla fonte di calore, centro del carico, zone in corrispondenza delle quali il calore si propaga piu' lentamente). Altre posizioni possono essere indicate dal produttore dell'impianto di trattamento termico, a seconda delle caratteristiche dell'impianto e sempre comunque previa approvazione degli organismi di controllo. Le sonde sono totalmente inserite in appositi fori all'interno del legno in modo da raggiungere la porzione piu' interna del manufatto, nelle parti di maggior spessore, in modo che non risentano del riscaldamento per diffusione con l'aria calda all'interno della cella. Il diametro del foro che accoglie la sonda puo' essere al massimo 0,5 mm piu' grande rispetto al diametro della sonda. Tali fori devono essere sigillati con sostanze siliconiche termoisolanti, o altre modalita' tecnicamente equivalenti, in modo da evitare variazioni di temperatura provenienti dall'ambiente caldo umido all'interno della cella. Il ciclo deve considerarsi terminato quando tutte le sonde avranno raggiunto 56 °C, aumentata dell'incertezza strumentale (ad esempio se lo strumento ha un'incertezza di ± 1 °C il valore minimo di temperatura da raggiungere deve essere di 57 °C) per 30 min. Qualora la temperatura, nell'arco dei 30 min., scende al di sotto di 56 °C il materiale non e' da ritenersi trattato. Tutti i dati relativi ai cicli di trattamento termico devono essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre, tali dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del marchio sull'imballaggio. Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni: dicitura «HT» (ISPM 15-FAO); tipo di materiale trattato e quantita'; data e ora di inizio e fine del trattamento; matricola dell'impianto di trattamento termico e nome (o logo) dell'azienda che lo ha effettuato; andamento nel tempo della temperatura rilevata dalle sonde inserite nel centro del materiale (sotto forma di grafico). Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati memorizzati durante il ciclo. Le Aziende associate individuano un responsabile del trattamento e del rapporto sopraindicato. Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'uscita dal forno. |
| Allegato 2 1. Associazioni proponenti, e relativo elenco delle aziende associate; 2. Atto costitutivo; 3. Statuto; 4. Regolamento operativo; 5. Elenco societa' d'ispezione utilizzate. |
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