Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 dicembre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Brenta Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"»; Vista l'istanza del sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera) il 28 agosto 1973, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di" psicologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «Licence en Psychologie»"conseguito presso l'Universita' di Ginevra nell'ottobre 1998; Considerato che ha ottenuto nel luglio 2000 l'abilitazione al libero esercizio quale psicologo nel Cantone Ticino, rilasciata dall'Ufficio di Sanita' del Cantone stesso; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del settembre 2003 e dell'ottobre 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto comunque, che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo a 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera) il 28 agosto 1973, cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia clinica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) principi di deontologia professionale. Roma, 6 dicembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accettare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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