Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELL' AQUILA |
DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2004 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto rettorale n. 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 23 settembre 2004, consiglio di amministrazione del 22 settembre 2004); Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 16 novembre 2004, prot. n. GP/3172, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte; Decreta: Art. 1. L'art. 26, punto 3, dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila viene modificato come segue: «Art. 26. Il direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, nonche' di verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti. 2. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) stipulare i contratti dell'Universita' e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore; b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo ed assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa come specificato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di un dirigente dell'UAQ o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o privata. L'incarico ha durata biennale ed e' rinnovabile. 4. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi irregolarita' o per inefficienza nell'azione amministrativa, e' disposta con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato. 5. Il rettore designa, su proposta del direttore amministrativo, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra i dirigenti dell'ateneo un sostituto del direttore amministrativo, che ne fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento per giustificati motivi. 6. Al direttore amministrativo puo' essere riconosciuta un'indennita' di funzione a carico del bilancio dell'ateneo, determinata dal consiglio di amministrazione.». |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana L'Aquila, 3 dicembre 2004 Il rettore: di Orio |
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