Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 dicembre 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ahmadi Shahla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «bachelor of science in applied psychology» conseguito presso la «University of Wales» nel luglio 1998; Considerato inoltre che e' in possesso del «doctorate in clinical psychology» conseguito presso la «University of East Anglia» nel luglio 2003; Considerato infine che ha ottenuto il titolo professionale di «chartered psychologist» presso «The British Psychological Society» nel giugno 2004; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 14 settembre 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo, non e' necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 6 dicembre 2004 Il direttore generale: Mele |
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