Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 dicembre 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Ahmadi Shahla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «bachelor of science in applied psychology» conseguito presso la «University of Wales» nel luglio 1998;
Considerato inoltre che e' in possesso del «doctorate in clinical psychology» conseguito presso la «University of East Anglia» nel luglio 2003;
Considerato infine che ha ottenuto il titolo professionale di «chartered psychologist» presso «The British Psychological Society» nel giugno 2004;
Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 14 settembre 2004;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo, non e' necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 6 dicembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone