Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Sistemi di garanzia dei depositanti. Conti cointestati

L'art. 96-ter, comma 1, lettera c), del Testo Unico bancario, prevede che la Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilita' del sistema bancario, disciplina le modalita' di rimborso dei depositi, anche con riferimento ai casi di cointestazione.
Il trattamento dei conti cointestati assume rilievo ai fini dell'applicazione a tali fattispecie del limite massimo di rimborso stabilito in euro 103.291,38 ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e dell'art. 32, comma 2, del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, in conformita' con quanto previsto dall'art. 96-bis, comma 5, del Testo Unico bancario.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la disciplina dei sistemi di garanzia contenuta nel Testo Unico bancario (articoli 96 e ss.) e, a livello comunitario, nella Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994 (cfr., in particolare, art. 8) stabiliscono un criterio di tutela per depositante anziche' per deposito. Ne consegue che i limiti massimi di copertura dei sistemi di garanzia devono applicarsi al totale dei conti di ciascun depositante presso la stessa banca, qualunque sia il loro numero, la valuta di denominazione e l'ubicazione.
Cio' posto, si fa presente che nei casi di conti o rapporti intestati a due o piu' soggetti, o sui quali hanno diritti due o piu' soggetti, con facolta' di compiere le relative operazioni con la firma congiunta o disgiunta, la quota spettante a ciascun depositante va computata nel calcolo dei limiti di rimborso previsti; se non risulta diversamente, i conti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra i depositanti.
Nell'ipotesi in cui due o piu' persone siano titolari di depositi per conto di societa' di persone, di associazioni non riconosciute o di altro organismo privo di personalita' giuridica, ai fini del calcolo dei limiti di copertura, le somme depositate sono considerate di pertinenza dell'ente stesso.
 
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