Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 29 novembre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Apruzzi Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all`Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Apruzzi Francesco, nato il 20 luglio 1970 a Taranto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avocat, rilasciato nel settembre 2003 dal «Tableau de l'Ordre francais de Avocats» di Bruxelles, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Bologna nel settembre 1995, omologato in Belgio dove ha ottenuto il titolo «D.E.A en droit international et droit europeen» nel settembre 1997; Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel 1997; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e 19 ottobre 2004; Considerato il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate; Decreta: Art. 1. Al sig. Apruzzi Francesco, nato il 20 luglio 1970 a Taranto (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di avocat di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua, italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 29 novembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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