Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 novembre 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Hrishyna Lyubov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di tale professioni della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hrishyna Lyubov, nata a Sretensk Citinskoj Oblasti (Russia) il 19 gennaio 1953, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale, di cui e' in possesso conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di Insegnante di pedagogia e psicologia prescolastica, metodista di formazione prescolastica e di specializzazione in psicologia e pedagogia conseguiti rispettivamente nel 1976 presso l'«Istituto statale di in Irkutsk e nel 1999 presso l'Universita' di Mosca; Visto che in data 27 gennaio 2004, l'istanza di riconoscimento della sig.ra Hrishyna e' stata respinta, poiche' dalla documentazione presentata dalla richiedente non risultava esservi corrispondenza tra la formazione posseduta dalla richiedente e quella richiesta in Italia ad uno psicologo; Vista la domanda di riesame presentata dall'istante in data 7 luglio 2004 con allegata nuova dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Mosca in cui si specifica che il diploma di cui e' in possesso la sig.ra Hrishyna, con la specializzazione in Psicologia da' diritto ad esercitare la professione legata alla qualificazione ottenuta sul territorio della federazione Russa; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra indicate; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicologia clinica; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) deontologia professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Reggio Calabria in data 23 marzo 2004, con scadenza in data 7 aprile 2006, per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Hrishyna Lyubov, nata a Sretensk Citinskoj Oblasti (Russia) il 19 gennaio 1953, cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) psicologia clinica; 3) teoria e tecnica dei tests; 4) deontologia professionale. |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 25 novembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate. c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A. |
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