Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 2 dicembre 2004, n. 299 |
Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali) 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: "32° anno di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di eta'"; b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), e' inserito il seguente: "4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sotto-tenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo; 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il trentaquattresimo anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'; a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo; b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.».
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| Art. 2. (Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale"; b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 490 del 1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1-2. (Omissis). 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti Generali che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; c) dai due tenenti generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali; d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».
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| Art. 3. (Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali) 1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti: "a) un'eta' non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica". 2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "nel numero massimo di cinque posti" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 30, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Transito tra ruoli). - 1. L'Amministrazione della Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano: a) un'eta' non superiore a quarantuno anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente". 3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea. 5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano: a) un'eta' non superiore a quarantuno anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".». - Si riporta il testo dell'art. 21 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248 - S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale). - 1. L'amministrazione della Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano: a) da uno a tre anni di permanenza nel grado; b) eta' non superiore a trentotto anni; c) conseguito il diploma di laurea; d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente". 2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado. 3. L'amministrazione della Difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso; b) in possesso di diploma di laurea; c) classificati "eccellente" negli ultimi tre anni. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, e dell'art. 29 del presente decreto. 6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.».
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| Art. 4. (Partecipazione al concorso per i ruoli speciali) 1. All'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio di prima nomina" sono soppresse.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3-bis, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 58 (Disposizioni varie). - 1.-3. (Omissis). 3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento.».
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| Art. 5. (Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio) 1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti".
Note all'art. 5: - La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 24 settembre 1980. - La legge 22 luglio 1971, n. 536, recante «Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 6 agosto 1971.
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| Art. 6. (Aspettativa per riduzione dei quadri) 1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2005," sono soppresse. 2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2007," sono soppresse. 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224". 4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali". 5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri" sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 12, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 58 (Disposizioni varie). - 1.-11. (Omissis). 12. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.». - Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001, come modificato dalla presente legge: «Art. 49 (Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). - 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ausiliaria). - 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.». - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza), pubblicata nella Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986, come modificato dalla presente legge: «Art. 43. - 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. 2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. 3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio; b) le indennita' di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei. 4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'art. 44 della presente legge. 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'. 6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 298/2000, come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri). - 1. (Omissis). 2. Il comma 9 dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale.».
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| Art. 7. (Regime transitorio dell'avanzamento) 1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente: "Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009".
Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'art. 1.
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| Art. 8. (Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) 1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: "i colonnelli" sono inserite le seguenti: "gia' valutati e quelli".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento). - 1.-3. (Omissis). 4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a)-b) (omissis); c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996; 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997; 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998; 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999; 2005: i colonnelli gia' valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000; 2006: i colonnelli gia' valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000; 2007: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002; 2008: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002.».
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| Art. 9. (Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Norme varie). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione. 2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto. 3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa. 4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando. 4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando. 5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni. 6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. 7. Al quarto periodo del comma 12 dell'art. 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: «Per l'Arma dei carabinieri e».
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| Art. 10. (Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trattenuti in servizio) 1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, e' aggiunto il seguente: "Art 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio e' esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza. 2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse gia' previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, puo' autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della localita' di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprieta', con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali. 3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute: a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell'handicap sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio; b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto; c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella localita' di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici".
Nota all'art. 10: - La legge 27 febbraio 1989, n. 79, recante «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1989.
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| Art. 11 (Vantaggi di carriera) 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato. 4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dalla presente legge: «Art. 66 (Vantaggi di carriera). - 1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sara' piu' concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore che avra' inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso che avra' inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sara' attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianita' non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sara' attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianita' non superiore a un anno. 2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sara' piu' concesso a partire dal Corso che avra' inizio nell'anno 1999. 3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e successive modificazioni, non sara' piu' concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999. 4. A partire dal corso superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avra' inizio nell'anno 1999 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192. 4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato. 4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.».
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| Art. 12. (Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito) 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna "Esercito" sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima delle parole: "Tenente generale" sono inserite le seguenti: "Generale di corpo d'armata"; b) prima delle parole: "Maggiore generale" sono inserite le seguenti: "Generale di divisione"; c) prima delle parole: "Brigadier generale" sono inserite le seguenti: "Generale di brigata". 2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Maggior Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di divisione" e le parole: "Brigadier Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di brigata". 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite dalle seguenti: "Generali di divisione"; b) al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti generali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali di corpo d'armata".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo della tabella A dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 12, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificati dalla presente legge: «Tabella A Art. 1, comma 5 SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI
----> Vedere tabella di pag. 37 <----
«Art. 10 (Commissioni di avanzamento. Generalita). - 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta: a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti; b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti; c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.». «Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1. Per la valutazione dei Generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento. 2. (Omissis). 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Generali di corpo d'armata che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito; c) dai due Generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Generali di corpo d'armata; d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».
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| Art. 13. (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) 1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato A alla presente legge. |
| Art. 14. (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) 1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato B alla presente legge. |
| Art. 15. (Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) 1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato C alla presente legge. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002. |
| Art. 16. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2802): Presentato dall'on. Lavagnini ed altri il 29 maggio 2002. Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI. Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 29 gennaio; 5, 26 febbraio; 4, 5, 19 marzo e 1° ottobre 2003. Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 10 febbraio 2004. Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 3, 10 marzo 2004 e approvato in un testo unificato con atto n. 3342 (on. Gamba) il 23 marzo 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2866): Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 30 marzo 2004, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 4ª commissione, il 7, 21, 28 aprile; 5 maggio; 16 giugno; 22, 29 settembre; 6, 13 ottobre 2004 e approvato, con modificazioni, il 20 ottobre 2004. Camera dei deputati (atto n. 2802-3342/B): Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 4 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 4 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2866/B): Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 17 novembre 2004, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 23 novembre 2004. |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 10 a pag. 17 <---- |
| Allegato B
----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 29 <---- |
| Allegato C
----> Vedere allegato da pag. 30 a pag. 32 <---- |
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