Gazzetta n. 293 del 15 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 3 dicembre 2004 |
Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio; Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 3, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio; Visti gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti rispettivamente, la nuova disciplina sulla vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con il quale tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' stata prevista la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212; Visto l'art. 15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'art. 3, commi 166 e 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese di economia; Visto l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 che prevede, ai fini della disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'acquisizione di beni e servizi l'adozione di un decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 14 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica con il quale viene abrogato l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, che disciplina il sistema di procedure in economia delle Camere di commercio per i lavori, le forniture di beni e servizi; Visti gli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Decreta: Art. 1. Acquisizione di beni e di servizi in economia 1. Sono acquistate in economia le forniture di beni e servizi, come di seguito riportate, necessarie allo svolgimento dell'attivita' istituzionale della camera di commercio, che non superano singolarmente la somma di Euro 200.000, oltre IVA: a) beni: 1) attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili ed arredi; 2) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici; 3) medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto; 4) divise da lavoro; 5) cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici; 6) programmi informatici; b) servizi: 1) noleggio di attrezzature e di autoveicoli; 2) spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di informazione; 3) manutenzione, riparazione di attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili e arredi; 4) pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e guardania; 5) telefonia fissa e mobile e altre utenze; 6) spese connesse all'espletamento di corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto; 7) servizio buoni-pasto; 8) polizze di assicurazione; 9) servizi fotografici; 10) caricamento dati ed altri servizi per il funzionamento degli uffici; 11) traduzioni e interpretariato; 12) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni; 13) stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura; 14) studi, ricerche e prestazioni professionali. 2. L'acquisto di forniture di beni e di servizi in economia e' altresi' consentito: a) per provviste e prestazioni quando e' stabilito che devono essere eseguiti in danno dell'appaltatore; b) nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; c) nelle misure strettamente necessarie, nei contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) per eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, cose, nonche' di danno al patrimonio della camera di commercio. |
| Art. 2. Procedure e modalita' 1. L'acquisizione in economia avviene con la procedura: a) dell'amministrazione diretta; b) del cottimo fiduciario; c) del sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario. 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre intervento di impresa esterna, in quanto effettuati, a cura del provveditorato, con impiego di materiale e mezzi di proprieta' o appositamente noleggiati. 3. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna. 4. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i servizi, le forniture e gli acquisti per i quali si rende necessario od opportuno affidare l'esecuzione a persone od imprese riconosciute idonee. 5. I preventivi sono richiesti ad almeno tre persone o imprese per importi sino a Euro 50.000 oltre IVA e ad almeno cinque per importi superiori. 6. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalita' di pagamento e sono conservati agli atti. 7. I preventivi sono richiesti anche sulla base di specifiche tecniche predisposte dalla camera di commercio. 8. E' consentito il ricorso a una sola persona o impresa nei casi di urgenza e di specialita' della fornitura o del servizio, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera i Euro 20.000 oltre l'IVA. I preventivi sono conservati agli atti. |
| Art. 3. L'ordinazione di beni e di servizi in economia 1. Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia sono disposte dal dirigente dell'area economico-finanziaria con ordinativo o lettera ordinativo su proposta del provveditore. 2. L'ordinativo e' redatto in duplice copia una delle quali e' consegnata all'impresa fornitrice. 3. L'ordinativo contiene la descrizione della fornitura del bene o del servizio da eseguire, la quantita', il prezzo e ogni altra modalita' di esecuzione della fornitura, nonche' le forme di pagamento, oltre alle penali in caso di inadempimento parziale o totale. 4. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 5. E' vietata l'artificiosa suddivisione delle forniture e dei servizi che presentano carattere unitario. |
| Art. 4. Le operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi 1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale. 2. Il collaudo e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio. 3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a Euro 20.000 oltre IVA, relativi al funzionamento degli uffici, in luogo del collaudo, e' consentita l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal provveditore sulla fattura o espressa con separata dichiarazione. 4. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, accetta, dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati. 5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entita' che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e che sono posti nelle condizioni prescritte, a seguito di limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. 6. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto. 7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati se l'impresa non ha presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la camera di commercio spedisce all'impresa i beni rifiutati, con spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa. 8. Gli eventuali difetti o imperfezioni, non emersi a seguito di regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'impresa da responsabilita'. |
| Art. 5. I lavori in economia 1. Sono eseguiti in economia i lavori che non superano singolarmente l'importo di Euro 200.000 oltre IVA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Non e' consentito frazionare artificiosamente nessun lavoro di importo superiore. 3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi gia' individuate nel programma annuale, nonche' quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento. 4. Sono eseguiti in economia i lavori di seguito specificati: a) i lavori, fino ad un importo massimo di Euro 200.000, oltre IVA, riguardanti la manutenzione, la riparazione, e in genere la conservazione e il funzionamento di beni immobili e di impianti tecnologici, se eventi imprevedibili non consentono la loro realizzazione con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; b) i lavori per importi non superiori a Euro 50.000, oltre IVA, relativi alla manutenzione di immobili e di impianti, in assenza di eventi imprevedibili; c) i lavori che, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gare pubbliche, non si possono differire; d) il completamento di lavori e di impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori; e) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza. |
| Art. 6. Le modalita' di esecuzione dei lavori in economia 1. I lavori in economia sono eseguiti nella forma di cottimo. 2. Il dirigente dell'area economico-finanziaria avvia le procedure di affidamento nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati all'art. 5 ed entro il limite di Euro 200.000, oltre IVA. 3. Per i lavori di importo inferiore a Euro 20.000 oltre IVA, la trattativa e' condotta con una sola ditta. 4. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo e' compreso nella fascia tra i 20.000 e i Euro 200.000 oltre IVA, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La gara e' ritenuta valida anche con la presentazione di una sola offerta ritenuta congrua. 5. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai Euro 20.000 oltre IVA e fino al Euro 200.000, oltre IVA non e' applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, realizzandosi una gara meramente informale. 6. Quando la camera di commercio e' stazione appaltante, l'atto di cottimo e' redatto dal dirigente dell'area economico-finanziaria che si avvale di competenze professionali adeguate per le funzioni tecniche inerenti la realizzazione dell'opera stessa; l'atto di cottimo contiene: a) la descrizione dei lavori da eseguire; b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) i termini e le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. |
| Art. 7. I criteri di aggiudicazione dei lavori in economia 1. Nei casi in cui le voci di capitolato per lavori risultano economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture e servizi) all'aggiudicazione dei lavori in economia e' applicato il criterio del prezzo piu' basso. Diversamente e' applicato indifferentemente il criterio del «prezzo piu' basso» o quello dell'offerta «economicamente piu' vantaggiosa», mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili secondo la natura dei lavori da eseguirsi a cottimo. |
| Art. 8. I lavori d'urgenza 1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dallo stato di necessita' e di urgenza, questa deve risultare da un'apposita relazione tecnica predisposta a cura del responsabile del procedimento, nella quale sono indicati i motivi, le cause, i lavori necessari con il relativo onere. |
| Art. 9. I lavori di somma urgenza 1. In circostanze di somma urgenza il segretario generale provvede contemporaneamente alla redazione dell'atto di cui all'art. 6 e all'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000 oltre IVA, garantendo la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato. 3. Il segretario generale informa la giunta camerale delle operazioni svolte. |
| Art. 10. La perizia suppletiva per maggiori spese 1. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, se durante l'esecuzione dei lavori in economia, accerta che la previsione di spesa originaria e' insufficiente, dispone una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione al segretario generale sull'eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare i Euro 200.000 oltre IVA. |
| Art. 11. I piani di sicurezza 1. Il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, e' allegato ai contratti dei quali fa parte integrante. |
| Art. 12. La contabilita' dei lavori 1. La contabilizzazione dei lavori in economia e' riportata in apposito libretto delle misure prescritte per i lavori stessi. |
| Art. 13. Il collaudo dei lavori 1. Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilasciato dal direttore dei lavori. |
| Art. 14. Le comunicazioni all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 1. I dati informatici relativi agli appalti di lavori aggiudicati o affidati dalla camera di commercio sono trasmessi, in via telematica, all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, presso la Sezione centrale o le Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, con le modalita' stabilite dall'Autorita' stessa. 2. Agli adempimenti, di cui al comma 1, provvede il responsabile del procedimento, nominato dalla camera di commercio. 3. Infocamere, societa' consortile per azioni delle camere di commercio, e' autorizzata, in applicazione dell'art. 4, comma 15, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a definire con l'Osservatorio dei lavori pubblici, anche a mezzo convenzione, il collegamento per la trasmissione, su supporto informatico o in via telematica, dei dati relativi alle imprese appaltatrici dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2004 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco |
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