Gazzetta n. 292 del 14 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 novembre 2004
Scioglimento di sei societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna
Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Visto l'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma, ora novellato del 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Considerato che dagli atti dell'Ufficio registro delle imprese - presso la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna e dagli atti di questa Direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Decreta lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
1) Consorzio intercomunale cooperative edificatrici - C.I.C.E. - a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Rosa Vetromile in data 5 luglio 1976, repertorio n. 5400, Tribunale di Bologna, Busc 2962/148039, codice fiscale n. 80062890373, REA BO/232577;
2) Nostro Tetto a rl., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Guido Bertagni in data 30 giugno 1948, repertorio n. 2358, Tribunale di Bologna, Busc 877/19287, codice fiscale n. 01090350370, REA BO/80574;
3) Cooperativa Edificatrice Mirabello Quattro a r.l. con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 30 marzo 1981 repertorio n. 3403 rep. n. 3403/183539, Tribunale di Bologna, Busc 3403/183539, codice fiscale n. 03112280379, REA BO/265605;
4) Prosvi a r.l con sede in Bologna, costituita in data 25 gennaio 1988, Busc 3910/233035, codice fiscale n. 03762930372, REA BO/314438;
5) Facchini 2000 a r.l. con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Guido Natali in data 17 maggio 1975 repertorio n. 17225/11689, Busc 2871/140565, codice fiscale n. 00720470376, REA BO/227457;
6) Cantina consorziale comprensorio Monte San Pietro a r.l. con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Aldo Vico in data 14 ottobre 1972, Tribunale di Bologna, Busc 2595/121722, codice fiscale n. 00831550371, REA BO/212482.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorita' di vigilanza, verra' informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Bologna, 29 novembre 2004
Il direttore provinciale: Casale
 
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