Gazzetta n. 292 del 14 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
DECRETO 12 novembre 2004
Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio 2003.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 59;
Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;
Visto, altresi', il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2003 che, nel modificare il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, oltre a prevedere la cadenza triennale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri di riparto, proroga 1'efficacia del vigente decreto 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2002, n. 153, sino al 31 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999;
Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;
Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;
Viste, altresi', le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5 e quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta del relativo finanziamento;
Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;
Accertato, altresi', che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;
Sentito, ai sensi dell'art. 12 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 12 del 20 ottobre 2004;
Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto Comitato;
Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di 2.000.000 di euro;
Visto il comma 6 del piu' volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede istruttoria dei progetti e' risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per Euro 4.043.856,00 sul capitolo 5210 e per Euro 4.649.160,86 sul capitolo 5211 della tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali e' stata delegata, tra l'altro, la trattazione delle minoranze linguistiche;
Decreta:
Art. 1.
1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2003, pari ad Euro 9.088.731,87 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.
2. Il suddetto ammontare, da trasferire e liquidare, alle regioni, nonche' all'Universita' degli studi di Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:
regione Sardegna (Euro 948.500,00) - regione Basilicata (Euro 120.000,00) - regione Molise (Euro 405.753,38) - provincia autonoma di Trento (Euro 239.900,00) - regione Valle d'Aosta (Euro 137,560,00) - regione Abruzzo (Euro 10.000,00) - regione Calabria (Euro 1.583.893,00) - regione Piemonte (Euro 598.208,49) gravano sul capitolo 5210 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 02 per l'esercizio finanziario 2003;
regione Sardegna (Euro 926.054,17) - regione Puglia (Euro 695.300,00) - regione Sicilia (Euro 624.948,55) - regione Veneto (Euro 317.595,00) - regione Friuli-Venezia Giulia (Euro 2.000.000) - Universita' di Udine (Euro 84.767,69) gravano sul capitolo 5211 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 02 per esercizio finanziario 2003.
 
Art. 2.
1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e' effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.
 
Art. 3.
1. Per la liquidazione delle somme spettanti alle amministrazioni dello Stato pari a Euro 396.251,59, la cui spesa grava sul capitolo 5211 per esercizio finanziario 2003, iscritto nella U.P.B. 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 2, si provvede ai sensi del comma 27 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 290.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 12 novembre 2004
Il Ministro
per gli affari regionali
La Loggia Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 152
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 16 <----
 
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