Gazzetta n. 292 del 14 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 29 ottobre 2004, n. 296 |
Regolamento recante la disciplina del limite di eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi"; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante "Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed in particolare l'articolo 11; Visto il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed il C.C.N.L. 2002-2005 per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo; Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", a norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, recante disciplina dei requisiti psicofisici per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le oggettive necessita' dell'Amministrazione dell'interno, particolarmente in materia di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile, rendano necessaria l'adozione di un limite massimo di eta' per l'accesso al profilo di Direttore antincendi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004; Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite massimo di eta' e' fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 ottobre 2004 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi". - La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: "Art. 11 (Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco). - 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta. 2. (Omissis). 3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte. 4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche. 5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici. 6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di esame. 8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente: "6) diploma di istruzione secondaria, di primo grado". 9. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole "all'art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913". 10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 11. Il numero 1 del secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente: "1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una universita' italiana". 12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 13. Il Ministero dell'interno puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato. 14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal Servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva. 15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.". - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998-2001 e per il primo biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 24 maggio 2000, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000. - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002- 2003, sottoscritto il 26 maggio 2004, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004. - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'aniministrazione.". - Il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca "Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
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