Gazzetta n. 292 del 14 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2004, n. 295
Regolamento recante modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 28;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il citato articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le modalita' di riconoscimento delle primarie istituzioni formative, pubbliche o private, abilitate a rilasciare i titoli post-universitari per l'ammissione al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, siano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio 2004 e del 31 maggio 2004;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materie, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
il seguente:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pub-bliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Ai termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'atto amministrativo e di snellimento
dei procedimenti di decisione e di controllo).
1.-94. (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 dicembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 dicembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio
1. Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da universita' o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli articoli 5 e 6 all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purche' conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale.
2. Sono, altresi', considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purche' conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4.
3. I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonche' in eventuali esami pratici attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacita' dirigenziali. Almeno un quinto e non piu' di un quarto delle attivita' formative previste dalla frequenza del corso e' realizzato attraverso stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che estere.
 
Art. 3.
Requisiti delle istituzioni formative pubbliche
o private abilitate al rilascio
1. Le istituzioni formative pubbliche o private, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) esperienza decennale in corsi di formazione manageriale e di scienza dell'amministrazione nonche' nel campo della formazione in generale. Tale esperienza deve essere comprensiva di almeno un quinquennio in materia di formazione del personale di pubbliche amministrazioni che preveda una verifica finale concernente argomenti e classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso di formazione dirigenziale;
b) elevato livello professionale della docenza caratterizzata dalla presenza di professori universitari di discipline afferenti alle classi di materie oggetto delle prove di esame per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, ovvero di soggetti che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali presso strutture pubbliche o private ed attivita' di docenza nelle materie oggetto del corso-concorso di selezione dirigenziale;
c) possesso di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico scientifiche, nonche' di adeguati servizi per gli studenti.
2. Per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private straniere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, si tiene conto anche della particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.
3. Le istituzioni formative private di cui al comma 1, devono essere costituite nella forma di societa' di capitali, anche a partecipazione pubblica, di fondazioni ovvero di consorzi tra i predetti soggetti, ed attestare, per il triennio antecedente l'istanza di riconoscimento prevista dall'articolo 4, comma 1, un volume di affari almeno pari a due milioni di euro, di cui il quaranta per cento ovvero un milione e mezzo di euro derivante dallo svolgimento di attivita' formative rivolte a personale direttivo e dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 4.
Procedura di riconoscimento
1. Le istituzioni di cui all'articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio postuniversitari utili all'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e un docente stabile dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono scelti tra coloro che risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di svolgimento di attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche, o che provengano dal settore della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. La Commissione esamina le istanze presentate ai sensi del comma 1, verificando la completezza della documentazione fornita e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, e compila, entro il mese di luglio, un elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a rilasciarli. L'elenco e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. La Commissione verifica ogni anno la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento dei titoli, anche richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento di attivita' ispettive presso i soggetti che li rilasciano. La Commissione, qualora accerti la carenza di almeno uno dei requisiti, dispone la sospensione temporanea del riconoscimento assegnando all'istituzione un termine entro cui provvedere. In caso di persistente carenza del requisito, o comunque di gravi inadempienze, la Commissione dispone la revoca del riconoscimento.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, viene nominata la Commissione interministeriale ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le istituzioni formative pubbliche e private interessate possono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le istanze di cui al comma 1.
 
Art. 5.
Titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria
superiore appartenenti all`Unione europea
1. I titoli rilasciati da universita' e istituti di istruzione universitaria di Paesi appartenenti all'Unione europea, sono validi ai fini della partecipazione al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.».



 
Art. 6. Riconoscimento dei titoli rilasciati da istituti di istruzione
universitaria superiore appartenenti ai Paesi aderenti alla
Convenzione di Lisbona.
1. I titoli rilasciati da istituti di istruzione superiore, operanti nel territorio nazionale, appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono riconosciuti secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 4, della legge 11 luglio 2002, n. 148.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 2004
p. Il Presidente: Mazzella Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n.
148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno) e' il seguente:
«Art. 4. - 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della
Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento
ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».



 
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