Gazzetta n. 291 del 13 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2004, n. 294
Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Considerato che il suddetto decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, individua, nell'ambito dell'Ispettorato centrale repressione frodi, 22 unita' organizzative di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'articolo 2, comma 2-bis, stabilisce che, al fine di favorire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e' incrementata di 239 unita', tra cui 4 dirigenti di seconda fascia;
Ritenuto di adeguare l'organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi alle disposizioni della citata legge 27 marzo 2004, n. 77, al fine di garantire una piu' efficace tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei consumatori e di incrementare l'efficacia dell'attivita' di indirizzo e coordinamento della struttura, mediante l'istituzione di ulteriori quattro unita' organizzative di livello dirigenziale, di cui tre uffici presso l'Amministrazione centrale, ai quali affidare, rispettivamente, compiti di consulenza giuridica agli uffici ed ai laboratori, di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato, di controllo di gestione e vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori;
Considerato che l'Ufficio periferico di Firenze, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, con le tre sedi distaccate di Pisa, Perugia e Ancona, presenta una circoscrizione territoriale eccessivamente ampia, anche in considerazione delle caratteristiche del contesto economico e produttivo delle regioni Toscana, Umbria e Marche;
Ritenuto pertanto, nell'ambito delle suddette quattro nuove unita' organizzative di livello dirigenziale, di istituire ad Ancona un nuovo Ufficio periferico dirigenziale, con sede distaccata in Perugia, allo scopo di garantire un controllo piu' capillare sul territorio delle Marche e dell'Umbria;
Considerato, altresi', necessario procedere all'istituzione di un laboratorio centrale, con sede in Roma, di livello non dirigenziale, con compiti di coordinamento dell'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato sotto il profilo tecnico-scientifico, di espletamento di particolari analisi specialistiche, di coordinamento dell'attivita' di studio e ricerca svolta dagli altri laboratori, di gestione del controllo di qualita' dei laboratori ed organizzazione di prove interlaboratorio, sia all'interno che all'esterno dell'Ispettorato;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 aprile 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 luglio 2004 e del 30 agosto 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 6839 del 27 ottobre 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:
Ufficio I: supporto all'Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; supporto e consulenza giuridica agli uffici per la predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza dell'Ispettorato; comunicazione istituzionale; relazioni sindacali;
Ufficio II: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici centrali, periferici e dai laboratori; organizzazione e funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione del Comitato previsto di cui al successivo articolo 4;
Ufficio III: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; relazioni con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione del Comitato di cui al successivo articolo 5;
Ufficio IV: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori nei vari settori merceologici; monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; direzione del Laboratorio di Roma di cui al successivo articolo 3;
Ufficio V: attivita' di studio e ricerca nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; analisi del fabbisogno di formazione ed aggiornamento professionale del personale; programmazione di attivita' formative e organizzazione dei relativi corsi;
Ufficio VI: trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del personale e relativo contenzioso; mobilita'; conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; gestione dell'anagrafe delle prestazioni;
Ufficio VII: affari generali; bilancio dell'Ispettorato e gestione dei relativi capitoli; tenuta della contabilita' analitica; attivita' contrattuale; servizi di economato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato; coordinamento della gestione e della manutenzione dei beni dell'Ispettorato; attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori;
Ufficio VIII: irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso;
Ufficio IX: vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; controllo di gestione.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e' istituto un Ispettorato centrale repressioni
frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla
prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di
qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei
settori di competenza del Ministero stesso, ivi compressi i
controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
applicati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente
in uffici a livello interregionale, regionale ed
interprovinciale, con laboratori di analisi».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente fornisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante «Misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio
2001:
«Art. 2. - Allo scopo di garantire una maggiore
efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' autorizzato a provvedere, con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400/1988, sentite le rappresentanze del personale
interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla
razionalizzazione di tale struttura operativa, con
particolare riguardo alla dislocazione logistica degli
uffici, al fine di conseguire una piu' funzionale presenza
del personale a livello centrale e periferico, fermo
l'attuale organico determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 1997, ed una piu' razionale organizzazione dei
laboratori d'analisi, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. L'ispettorato opera alle dirette
dipendenze del Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (INRAN) e' autorizzato ad effettuare a
richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante
«Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 16 del 12 marzo 2001:
«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2002,
reca: «Regolamento recante rideterminazione della dotazione
organica del personale appartenente alle aree funzionali
dell'Ispettorato centrale repressione frodi».
- Il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
67 del 21 marzo 2003, reca: «Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
centrale repressione frodi».
- Si trascrive il testo del comma 2-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, recante
«Disposizioni urgenti concernentii settori dell'agricoltura
e della pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 73 del 27 marzo 2004:
«2-bis. Per favorire un piu' elevato livello di
efficienza e di efficacia, su tutto il territorio
nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle
frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni
di controllo svolte ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la
dotazione oranica dell'Ispettorato centrale repressione
frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e'
incrementata di 239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda
fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140
alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica
B2, 10 alla posizione economica Bl e 10 alla posizione
economica Al.».
- Per il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale
13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
centrale repressione frodi» si veda l'art. 2 del presente
regolamento.».



 
Art. 2.
L'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:
Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
sedi distaccate: Asti e Genova;
Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;
- sede distaccata: Brescia;
Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige;
Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;
sede distaccata: Modena;
Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulla regione Toscana;
sede distaccata: Pisa;
Ufficio di Ancona, avente competenza territoriale sulle regioni Marche e Umbria;
sede distaccata: Perugia;
Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;
sede distaccata: Pescara;
Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;
sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso;
Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;
sede distaccata: Lecce;
Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;
Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia;
sede distaccata: Catania;
Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.».
 
Art. 3.
L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:
«1. Presso l'Ispettorato centrale repressione frodi operano i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:
Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova;
Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano;
Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari;
Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari;
Laboratorio di Catania.
2. E' istituito presso l'Amministrazione centrale un laboratorio di livello non dirigenziale, con sede in Roma, che si avvarra' delle risorse strumentali in dotazione al laboratorio di Roma previsto nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986.».
 
Art. 4.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' data attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3.
 
Art. 5.
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2004
Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 32
 
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