Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 24 novembre 2004, n. 1
Chiarimenti in merito al decreto 14 novembre 2003, relativo a disposizioni in materia di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico bancario che svolgono attivita' di rilascio di garanzie.

Il decreto ministeriale 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003, nel rideterminare, a modifica del precedente decreto 2 aprile 1999, i requisiti patrimoniali degli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di rilascio di garanzie, ha previsto il capitale sociale minimo, pari ad Euro 1.000.000, debba essere investito in attivita' liquide o in titoli di pronta liquidabilita'.
Cio' premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiarisce che nel quadro della suddetta previsione normativa per titoli di pronta liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE.
Roma, 24 novembre 2004
Il direttore generale della direzione V
del Dipartimento del tesoro
Maresca
 
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