Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 24 novembre 2004, n. 1 |
Chiarimenti in merito al decreto 14 novembre 2003, relativo a disposizioni in materia di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico bancario che svolgono attivita' di rilascio di garanzie. |
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Il decreto ministeriale 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003, nel rideterminare, a modifica del precedente decreto 2 aprile 1999, i requisiti patrimoniali degli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di rilascio di garanzie, ha previsto il capitale sociale minimo, pari ad Euro 1.000.000, debba essere investito in attivita' liquide o in titoli di pronta liquidabilita'. Cio' premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiarisce che nel quadro della suddetta previsione normativa per titoli di pronta liquidabilita' si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE. Roma, 24 novembre 2004 Il direttore generale della direzione V del Dipartimento del tesoro Maresca |
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