Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 3 dicembre 2004 |
Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al 18° anno di eta'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta' ed autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attivita' formative in attuazione dell'art. 68 della 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003; Considerata la necessita' di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi; Sentita la Conferenza unificata nella riunione del 28 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto: modello A: e' adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Il relativo certificato e' valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale e' stato rilasciato; modello B: e' adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte. Il relativo certificato e' valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale e' stato rilasciato. 2. I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000, art. 6. Roma, 3 dicembre 2004
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Viespoli |
| ----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 19 della G.U. <---- |
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