Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 novembre 2004 |
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «Keeper», dell'impresa IQV - Industrias Quimicas Del Valles Crop, in Mollet del Valles - Barcellona. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto in data 4 aprile 2002, n. 11260 con il quale l'impresa IQV - Industrias Quimicas del Valles Crop, con sede legale in Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles Barcellona (Spagna) e' stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Kepper, fino all'11 ottobre 2004 in quanto uguale al prodotto di riferimento denominato Armetil M, registrato al n. 10174. con decreto in data 11 ottobre 1999 a nome dell'impresa medesima in Barcellona (Spagna); Vista la nota presentata in data 30 aprile 2004 con la quale l'impresa IQV - Industrias Quimicas del Valles, ha comunicato la rinuncia alla registrazione; Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto fitosanitario Keeper; Decreta: E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Keeper, registrato al n. 11260 con decreto in data 4 aprile 2002 a nome dell'impresa IQV - Industrias Quimicas Del Valles Crop, con sede legale in Av. Rafael Casanova, 81 - 08100, Mollet del Valles - Barcellona (Spagna). La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti del prodotto di cui trattasi e' consentita fino all'11 ottobre 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'impresa interessata. Roma, 16 novembre 2004 Il direttore generale: Marabelli |
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