IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari» Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la direttiva n. 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale; Visto l'art. 1 del regolamento n. 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento n. 3600/92/CEE e nel regolamento n. 451/2000/CE; Visto l'art. 1 del citato regolamento n. 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento n. 1490/2002/CE; Vista la decisione n. 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento n. 1112/2002/CE; Considerato che la normativa sopraccitata si applica solo a quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea; Considerato altresi' che le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono previste rispettivamente nei regolamenti n. 3600/92/CEE e n. 451/2000/CE; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformita' al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12; Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi; Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione; Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate; Decreta: Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005 in quanto le sostanze attive contenute in detti prodotti fitosanitari sono previste nei regolamenti n. 3600/92/CEE e n. 451/2000/CE. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 che recepisce le direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 16 novembre 2004 Il direttore generale: Marabelli |