Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Vulture»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Vulture», ai sensi del Regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato promotore DOP olio extra vergine di oliva «Vulture», con sede in Rapolla (Potenza), in via Piano della Chiesa, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE PROTETTA «VULTURE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Vulture» e' riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
L'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP e' ottenuto dalla frangitura delle seguenti varieta' di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar «Ogliarola» - ecotipo «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresi le seguenti varieta': «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino» «Frantoio», «Cannellino», e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.
Le caratteristiche dell'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:
caratteristiche fisico-chimiche;
a) acidita' espressa in acido oleico = o &60; 0,5 %;
b) indice di perossidi (mEq di O2/Kg): &60; = 11;
c) delta k: &60; = 0,01;
d) polifenoli totali: = > 80.
valutazioni organolettiche:
a) colore: giallo ambrato con riflessi verdi;
b) odore: fruttato medio con odore di pomodoro;
c) sapore: fruttato medio di oliva matura dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una lieve nota di piccante;
d) mediana del fruttato: > 0;
e) mediana del difetto: = 0.
Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
Art. 4.
Origine
L'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP possiede singolari qualita' organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra' un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
Art. 5.
Coltivazione
La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 x 5; 5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x 7, mentre sara' conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.
La potatura, sara' manuale con la possibilita' di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive «Dacus oleae» e la tignola «Prais oleae» e' attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed e' vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non puo' superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. Evietato altresi' l'uso di cascolanti.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a Kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe. La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il piu' possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.
Art. 6.
Metodo di ottenimento
La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell'olio comprende il territorio riportato all'art 3. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; e' vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non e' consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovra' essere effettuata alla temperatura massima di 35°C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18°C e non deve scendere al di sotto di 10°C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacita' non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto puoessere confezionato in bustine monodose. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo, la rintracciabilita' e per mantenere inalterate le qualita' del prodotto.
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.
Art. 7.
Legame
Nel Vulture l'olivo non e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto i sapienti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualita' uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori piu' esigenti e proteggendo al contempo lo stesso territorio dalle calamita' atmosferiche da cui spesso, purtroppo e' colpito. Non e' un caso che i contadini del Vulture hanno sempre coltivato insieme la vite e l'olivo, vino ed olio, infatti, legati da relazioni intense e profonde, sono il binomio culturale e gastronomico della civilta' mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.
Il vino «Aglianico del Vulture» e l'olio extravergine di oliva del Vulture hanno sempre avuto una grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Nell'ambito di una agricoltura autarchica solo essi producevano reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi del vino e dell'olio che cosi' hanno conquistato una vasta notorieta'.
Il Monte Vulture e' un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti i terreni su cui sono coltivati gli olivi: questa e' una situazione ottimale che conferisce caratteristiche specifiche all'olio prodotto. La zona di produzione e' dunque un territorio uniforme, per i terreni che sono tutti di origine vulcanica, per la presenza di una varieta' di olivo predominante e per un microclima omogeneo.
I terreni coltivati ad oliveti occupando le pendici del Monte Vulture sono quasi tutti in pendenza e raggiungono la zona limite dove per altimetria e condizioni climatiche e' consentita la sopravvivenza dell'olivo.
In queste condizioni l'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP, assume caratteristiche uniche che sono dovute all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.
Art. 8.
Controlli
L'Olio extravergine di oliva «Vulture» DOP sara' controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
Art. 9.
Etichettatura e logotipo
Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
il nome «Vulture», mentre al rigo sottostante «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»;
il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
la quantita' di olio contenuta nel recipiente;
la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;
la campagna olearia di produzione;
la data di scadenza;
lotto di produzione.
E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.
E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazione «Vulture».
E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.
La denominazione «Vulture» dovra' essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
carattere: Korinna regular;
corpo caratteri esterni: 24,3;
colore carattere in primo piano: oro 872 U;
corpo caratteri interni: 17,9;
colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;
cornice colore: pantone 8580 cv;
Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

----> Vedere Immagine a pag. 29 della G.U. <----
 
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