Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Avvio del procedimento per lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, della societa' cooperativa «Consorzio Marco Polo - Societa' cooperativa a r.l.», in Mestre-Venezia. |
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Visto l'art. 223-septiesdecies della disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina di liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci d'esercizio; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore; Si rende noto che si da' avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della sotto indicata cooperativa che risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore: «Consorzio Marco Polo - Societa' cooperativa a r.l.», con sede in Mestre-Venezia, via Bembo, 40, costituita per rogito notario Carlo Vianini in data 9 maggio 1986, posizione B.U.S.C. n. 2477/222903. Si comunica che chiunque abbia interesse potra' far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unita' operativa cooperazione, via Ca' Venier, n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. |
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