Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 28 ottobre 2004
Modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse, destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite, sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, le modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche, di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 18, comma 5, del citato decreto legislativo;
Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione delle predette modalita' tecniche, pur in assenza del parere della Consulta territoriale, non ancora costituita;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' le modalita' tecniche relative al contributo concesso ai sensi dell'art. 18, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 ottobre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276
 
Allegato A

MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA IN ITALIA E
ALL'ESTERO.

1. Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
Le modalita' tecniche relative alle erogazioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono cosi' articolate:
1.1. Criteri di ammissibilita' alla sovvenzione.
Le richieste di sovvenzione per iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia e all'estero possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico.
Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo e' la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione generale per il cinema, indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.
Il suindicato requisito non si applica alle istituzioni pubbliche ed agli enti locali, nonche' ai progetti speciali.
Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti in un limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).
In bilancio potranno essere indicati e quantificati, in entrata e in uscita, eventuali apporti gratuiti da parte di enti pubblici o di privati.
Gli apporti gratuiti non potranno in nessun caso concorrere alla definizione reale delle «entrate» o «uscite» riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.
1.2. Criteri di valutazione e di giudizio della Commissione per la cinematografia.
1.2.1. Iniziative di valenza nazionale e internazionale.
La Commissione per la cinematografia stabilisce quali, tra le iniziative per le quali e' stata presentata all'Amministrazione una richiesta di contributo, debbano essere definite «di valenza nazionale o internazionale».
Tale definizione sara' attribuita sulla base di uno o piu' dei seguenti elementi:
tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;
riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di Stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;
rilevanza dell'iniziativa nella sua globalita', con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validita' artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;
per le iniziative editoriali: tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero, nonche' rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;
per le cineteche ed iniziative di conservazione: consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.
Percentuale del budget finanziabile:
a) Per le iniziative di valenza nazionale e internazionale, intraprese da soggetti proponenti che hanno ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale per il Cinema da piu' di 5 anni, potra' essere assegnato un contributo fino a copertura del 100% del deficit, e comunque non inferiore al contributo effettivamente liquidato dall'Amministrazione sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
b) Per le iniziative nazionali ed internazionali finanziate da meno di 5 anni, potra' essere assegnato un contributo fino a copertura del 50% del deficit.
1.2.2. Iniziative di valenza locale.
La Commissione per la cinematografia - sempre che le possibilita' finanziarie lo permettano - valutera' caso per caso tutte le istanze non definite di valenza nazionale e internazionale, e per ciascuna di esse esprimera' un parere sulla sovvenzionabilita' o meno del progetto, definendone l'eventuale contributo (sia che si tratti di istanze presentate per la prima volta, che di istanze gia' sovvenzionate).
Tale valutazione viene espressa dalla Commissione sulla base di uno o piu' dei seguenti elementi:
validita' culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;
qualificata direzione artistica e tecnica;
originalita' e novita' del progetto (anche in relazione alle aree geografiche nella quali l'iniziativa viene organizzata);
capacita' di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;
risonanza dell'iniziativa sulla stampa;
iniziativa volta alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio filmico;
congruita' dei costi preventivati e consuntivati.
1.2.3. Progetti speciali.
Sono definiti progetti speciali le iniziative straordinarie di particolare rilevanza per le quali sia stata presentata domanda di contributo o su esplicito invito del Direttore generale per il cinema o da soggetti esterni.
Per essi l'Amministrazione si riserva la facolta' di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.
Il contributo assegnato per i progetti speciali potra' coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
Il Ministro approva ciascun progetto speciale presentato in relazione agli obbiettivi promozionali dello stesso. Nel merito l'approvazione dei progetti speciali e' di competenza della sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia.
Le istanze relative ai progetti speciali potranno non essere compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.
1.2.4. Integrazioni.
L'Amministrazione, in presenza di circostanze rilevanti e motivate, su istanza dell'interessato, puo', sentita la competente sezione della Commissione per la cinematografia, disporre un'integrazione del contributo assegnato, previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e comunque a condizione che per ciascuna iniziativa siano esposti un deficit e un importo di uscite superiori a quelli preventivati.
1.2.5. Riesami.
I progetti gia' esaminati, con parere negativo, dalla Commissione per la cinematografia, non potranno essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso anno.
1.2.6. Presentazione delle istanze.
Le istanze di sovvenzione (compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione) dovranno essere presentate alla Direzione generale per il cinema entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui e' prevista la realizzazione dell'iniziativa (per le raccomandate fara' fede il timbro indicante la data di spedizione). Solo per l'anno 2005, il termine di scadenza e' fissato al 15 gennaio 2005.
Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate, nell'ambito delle risorse ancora disponibili, successivamente a quelle presentate entro il termine ordinario.
Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Le istanze dovranno essere corredate da una marca da bollo di Euro 11 (undici) e dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.
Tutte le istanze verranno istruite dall'Amministrazione in ordine cronologico.
Nel caso di soggetti che abbiano gia' negli anni precedenti ricevuto dalla Direzione generale per il Cinema sovvenzioni per la realizzazione di iniziative, la nuova istanza sara' valutata solo dopo la presentazione dei consuntivi degli anni precedenti quello cui l'istanza medesima si riferisce.
1.2.7. Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse.
Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato nell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attivita'. In caso contrario, l'Amministrazione chiedera' il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.
Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, cosi' come richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni.
Le autocertificazioni devono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'Amministrazione.
Sono rendicontabili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attivita'.
Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da parte di un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente ed iscritto al registro dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
In caso di deficit inferiore alla somma assegnata, quest'ultima sara' automaticamente decurtata dagli uffici.
Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo sara' revocato.
Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicita' della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.
1.2.8. Acconti.
Ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346, possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni - che ne facciano richiesta - sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.
Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti gia' beneficiari di sovvenzioni negli ultimi tre anni che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti e che abbiano ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni.
2. Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
Le modalita' per le erogazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono cosi' articolate:
1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo aderente all'associazione sara' assegnato un punteggio per ogni circolo, rapportato al numero degli abitanti di ogni regione, secondo la seguente tabella:
Circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1
Circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta: punti 2
Circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3
2. Il restante 50% (quota-programma) sara' assegnato sulla base dell'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della Commissione per la cinematografia, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si basera' anche sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attivita' preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:
percentuale di film italiani o europei programmati;
frequenza delle proiezioni;
politiche di incentivazioni al pubblico;
programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni;
progetti organizzati in comune tra le associazioni.
3. Le associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.
4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione e da una relazione sulle singole attivita' da programmare, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno successivo.
5. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario l'istanza di contributo non sara' sottoposta al parere della competente Commissione per la Cinematografia.
6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 e' condizione inderogabile per l'erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che saranno erogati ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346.
 
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