Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 novembre 2004 |
Proroga per ulteriori sei mesi, fino al 31 maggio 2005, dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema a strascico, in aggiunta a quelli consentiti in licenza, alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche; Visto in particolare il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999; Visti i decreti ministeriali di proroga del predetto termine ed in particolare il 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5, che ha prorogato l'autorizzazione fino al 30 novembre 2004; Viste le segnalazioni pervenute per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si richiede altresi' di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza; Considerato che per poter regolamentare in via definitiva la fattispecie e' necessario acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura attualmente in fase di revisione e ricostituzione ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 154/2004; Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un ulteriore periodo autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca a strascico agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio locale marittimo di Lampedusa e gia' precedentemente allo scopo autorizzate; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi consentiti in licenza di pesca, fino al 31 maggio 2005. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2004 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
| Allegato M/P ROCCO 4 PE 560; M/P NUOVO PIPPO 4 PE 389; M/P CESARE 4 PE 490; M/P NUOVO AVVENIRE 4 PE 522; M/P ANDRE DORIA 4 PE 483; M/P GRAZIELLA 4 PE 509; M/P PALERMO NOSTRA 4 PE 351; M/P STEFANO B. 4 PE 434; M/P VALERIA TERZA 4 PE 505; M/P ANGELA F. 4 PE 492; M/P GENEZARETH II 4 PE 494; M/P GIACOMO I 4 PE 563; M/P GIUSEPPINA MADRE 4 PE 487; M/P MADONNA DI FATIMA 4 PE 482; M/P MARGHERIT V.M. 4 PE 515; M/P VINCENZINA MADRE 4 PE 464; M/P MOSE' 4 PE 569; M/P ISABELLA 4 PE 558. |
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