Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 27 agosto 2004 |
Programma investimenti, ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Delibera CIPE n. 65/2002 e decreto ministeriale 28 dicembre 2001 - riparto riserva IRCCS, policlinici universitari a gestione diretta, ospedali classificati, IZS e ISS. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire; Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha autorizzato, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, un'ulteriore spesa di lire 30 miliardi, a incremento del Programma di investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire; Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire - per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita'; Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanita' possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-regioni; Vista la delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse assegnate dalla citata legge n. 388/2000, pari a euro 1.239.684.455,44 (lire 2.400.363.820.535), nella quale viene riservata agli enti la richiamata quota nella misura di euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanita', da ripartire con successivo provvedimento; Vista la proposta di modifica e riprogrammazione della deliberazione CIPE n. 65/2002, sulla quale e' stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 maggio 2004, che modifica, a seguito della individuazione della citta' di Parma quale sede per l'Autorita' europea per il controllo e la sicurezza degli alimenti, la quota riservata agli enti portandola a euro 127.797.840,44; Visto il decreto Ministro della salute 28 dicembre 2001, di riparto delle risorse finanziarie assegnate dall'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, nel quale viene riservata la quota di euro 922.711,17 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanita', da ripartire con successivo provvedimento; Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonche' delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita' la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289 e 24 dicembre 2003, n. 350; Considerata l'opportunita' di prevedere congruo accantonamento per opere urgenti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali e per gli ospedali classificati, rimandando a successivo atto l'individuazione dei singoli enti destinatari del finanziamento; Viste le istanze di finanziamento inoltrate dagli enti individuati nella tabella allegata, che assommano a euro 62.622.711,17 e ritenuto che le stesse rivestano carattere di priorita'; Acquisito in data 29 luglio 2004 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. E' assegnata, a valere sulla delibera CIPE n. 65/2002 richiamata in premessa, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ed ai policlinici universitari a gestione diretta, indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 44.747.483,00, per l'anno 2004 per le finalita' per ciascuno specificate. E' assegnata, a valere sul richiamato decreto ministeriale 28 dicembre 2001, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 922.711,17, per l'anno 2004 per le finalita' per ciascuno specificate. E' accantonata per gli istituti zooprofilattici sperimentali la somma di euro 4.950.000,00, per l'anno 2004, da assegnare con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' accantonata per gli ospedali classificati la somma di euro 12.002.517,00, per l'anno 2004, da assegnare con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 2. E' accantonata la somma di euro 66.097.840,00 da ripartire con successivo atto da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 3. Gli interventi verranno ammessi a finanziamento, su richiesta degli enti interessati, con successivo atto con le procedure previste nell'Accordo tra Governo, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 159 |
| Allegato PROPOSTA DI RIPARTO Tabella allegata al decreto Ministro della salute Annualita' 2004
----> vedere allegato a pag. 21 della G.U. <---- |
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