Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CASSINO
DECRETO RETTORALE 30 novembre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la deliberazione del Senato accademico in data 23 settembre 2004, con la quale, anche previo parere del Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 2004, sono state approvate le modifiche al vigente statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
Constatato il decorso del termine previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 169/1989 e l'assenza di rilievi da parte del Ministero competente;
Ravvisata la necessita' di procedere alla pubblicazione affinche' lo statuto entri in vigore;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, descritto nell'allegato documento costituito da 26 pagine contenenti 46 articoli, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Universita' e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Cassino, 30 novembre 2004
Il rettore: Vigo
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Natura e ruolo dell'Universita)

1. L'Universita' di Cassino, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica, dotata di personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato, che, attraverso lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali - didattiche, di ricerca e di servizio, ha come fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Essa e' una comunita' di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo che si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

2. L'Universita':

- favorisce lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di
informazioni e alla cooperazione ed integrazione delle culture; - afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico,
indipendente da ogni condizionamento di qualsiasi natura; - informa la propria attivita' al rispetto della liberta' di ricerca
e di insegnamento; - riconosce, nel rispetto del carattere unitario dell'Ateneo,
l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche; - promuove azioni che favoriscono il superamento di ogni tipo di
discriminazione; - imposta la propria azione al metodo democratico, garantendo la
partecipazione piu' ampia e la trasparenza dei processi decisionali
e assicurando la pubblicita' a tutti gli atti conseguenti; - valorizza le competenze, le esperienze, le capacita' e l'impegno di
chi opera nelle sue strutture; - imposta le proprie attivita' su criteri di efficienza e di
efficacia, attraverso gli strumenti della programmazione per
obiettivi e della valutazione; - promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo
studio; - favorisce, nell'ambito della sua vocazione internazionale, gli
scambi culturali e la mobilita' dei docenti e degli studenti; - promuove attivita' di orientamento pre-universitario e tutorato; - promuove azioni volte a favorire l'inserimento dei propri laureati
nel mondo del lavoro; - promuove i processi di internazionalizzazione dei propri Corsi di
studio, soprattutto in un'ottica di integrazione europea; - mette a disposizione del tessuto produttivo e sociale del
territorio le proprie competenze e infrastrutture al fine di
promuoverne lo sviluppo e la competitivita'.

3. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel Regolamento degli studenti, nonche' in quelli di ciascuna struttura didattica e di ricerca.

Art. 2
(Attivita' didattiche e formative)

1. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando in particolare i seguenti titoli:

- laurea;
- laurea specialistica;
- dottorato di ricerca;
- diploma di specializzazione;
- master universitario di primo livello;
- master universitario di secondo livello.

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al comma 1 del presente articolo anche congiuntamente con altre universita' italiane o straniere.
3. L'Universita' organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura, anche in concorso con soggetti esterni, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. L'Universita' prevede corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
5. L'Universita', per attivita' didattiche di rilevante impegno che coinvolgano piu' atenei, anche stranieri, puo' istituire centri interuniversitari per la didattica, nonche' attivare, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8:

a) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne,
ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti,
nonche' quelli per la formazione permanente e ricorrente; c) corsi di perfezionamento.

Art. 3
(Attivita' di ricerca scientifica)

1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'Ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, anche comunitari o regionali, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Ateneo.
2. L'Universita' pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attivita' di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialita' individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.
3. L'Universita', per attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano piu' atenei, anche stranieri, puo' istituire centri interuniversitari per la ricerca. Cosi' come, pur riconoscendo prioritario lo sviluppo della ricerca di base, puo' istituire, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune interesse volte a favorire l'utilizzazione dei risultati della ricerca da parte delle realta' produttive, sociali e dei servizi.
4. L'Universita' assicura ai professori e ai ricercatori, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Ateneo, la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

Art. 4
(Attivita' di servizio esterna)

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita', l'Universita' puo' svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, attivita' di formazione, ricerca e consulenza per conto di soggetti esterni.
2. Le attivita' di cui al punto precedente sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 5
(Interventi a favore del diritto allo studio e dell'inserimento nel
mondo del lavoro)

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 2, l'Universita' organizza servizi agli studenti e pone in essere tutte le attivita' dirette a rendere effettivo e proficuo il diritto allo studio nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Universita', ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attivita' connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio medesimo, con esclusione di ogni attivita' di tipo istituzionale o che comporti l'assunzione di responsabilita' amministrative.
Le norme relative sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
3. L'Universita', anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, puo' istituire borse di studio per studenti e giovani laureati, e fornire sussidi agli studenti per tirocini, anche all'estero.
4. L'Universita' realizza forme di promozione dell'associazionismo studentesco sia al fine dell'orientamento e dell'assistenza agli studenti nel corso degli studi nonche' della formazione al lavoro ed all'attivita' professionale post-universitaria, sia al fine della costituzione di cooperative di servizi utilizzabili anche da parte della stessa Universita' nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi.
5. L'Universita' puo' gestire gli interventi in materia di diritto allo studio universitario in base ad apposite convenzioni con la Regione, puo' concorrere con gli enti preposti all'attuazione degli obiettivi del diritto allo studio per tutto quanto previsto dalla normativa vigente, e puo' supplire agli enti stessi nelle attivita' e negli interventi di competenza di questi in caso di loro inattivita' prolungata, anche con la costituzione di appositi centri autonomi di spesa.
6. Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro e delle professioni, l'Universita' favorisce azioni volte a sviluppare e a creare attivita' imprenditoriali giovanili.

Art. 6
(Attivita' culturali, ricreative e sociali)

1. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali del personale universitario e degli studenti, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse.

Art. 7
(Strutture di ospitalita)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piu' ampia realizzazione possibile del diritto ad un'efficace attivita' didattico-formativa, l'Universita' puo' costituire strutture per l'ospitalita'.
2. Il personale dell'Universita' puo' usufruire di tali strutture, con le modalita' e con gli oneri fissati da apposito regolamento. Tali strutture possono soddisfare anche richieste di ospitalita' di studiosi esterni, italiani e stranieri, soggiornanti per motivi culturali o di cooperazione didattico-scientifica.
3. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Universita' puo' coordinarsi con gli enti territoriali. In assenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Universita' puo' convenzionarsi con altri soggetti esterni.

Art. 8
(Disciplina dei rapporti con l'esterno)

1. In coerenza con le sue finalita' istituzionali l'Universita' puo' stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante partecipazione finanziaria, con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, nazionali e stranieri, e stipulare contratti e convenzioni, partecipare a consorzi, aderire ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali, sia in Italia che all'estero.
2. Le relative procedure di attuazione sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 9
(Patrimonio storico-culturale e documentario dell'Ateneo)

1. L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse documentario, storico-culturale e artistico presente nell'Ateneo e nei Dipartimenti e raccolto in collezioni scientifiche ed archivi, favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Universita' e della scienza.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

Art. 10
(Organi e strutture dell'Universita)

1. L'organizzazione dell'Universita' e delle sue strutture si ispira ai principi della sussidiarieta' e del decentramento, e rispetta la distinzione tra poteri di indirizzo e governo e attivita' di gestione.
2. Sono organi di governo dell'Universita' il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, il Senato degli studenti.
3. L'attivita' di gestione e' svolta dal Direttore amministrativo, che risponde dei relativi risultati.
4. L'Universita' si articola in strutture didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative.

TITOLO III
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 11
(Il Rettore)

1. Il Rettore sovrintende a tutte le attivita' dell'Universita' e la rappresenta ad ogni effetto di legge. Spetta al Rettore:

a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione, assicurando l'unitarieta' degli indirizzi da
questi espressi e promuovendone e coordinandone l'attuazione; b) emanare lo Statuto e i regolamenti; c) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul
funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita',
anche al fine di assicurare il buon andamento delle attivita' e
l'individuazione delle responsabilita'; d) curare l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento
universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti; e) esercitare, secondo la vigente normativa, l'autorita' disciplinare
nei confronti dei professori e dei ricercatori; f) stipulare gli accordi di cooperazione internazionale e i contratti
e le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale non
di competenza delle singole strutture didattiche e scientifiche; g) presentare annualmente una relazione generale sullo stato
dell'Universita', da inoltrare al Ministro; h) attribuire le funzioni di Direttore Amministrativo, sentiti il
Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione; i) adottare per quanto applicabili i provvedimenti previsti dal D.L.
165/2001 e successive modificazioni e dalle norme di settore, nei
casi di inerzia o ritardo o grave inadempienza del Direttore
Amministrativo; j) designare, sentito il Senato accademico, i rappresentanti
dell'Universita' in organismi esterni; k) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza
del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione,
sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella
prima seduta successiva; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai regolamenti.

2. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
3. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo o fuori ruolo quali Delegati del Rettore. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia di molo e fuori ruolo e dura in carica quattro anni.
L'elettorato attivo e' costituito da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) i ricercatori.

5. L'elettorato attivo spetta altresi', con voto eventualmente ponderato secondo quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo:

a) ai componenti il Senato degli studenti e ai rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per le
attivita' sportive e ricreative, nei Consigli di Facolta' e nei
Consigli di Corso di studio; b) al personale tecnico-amministrativo.

6. Qualora il numero dei voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a), sia maggiore del 20 per cento della somma dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b), e 5, lett. b), i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a), vengono ponderati nella misura del 20 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui ai commi 4, lett. a) e b), e 5, lett. b), con arrotondamento all'intero superiore.
7. Qualora il numero di voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b), sia maggiore del 10 per cento del numero dei voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b), i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b), vengono ponderati nella misura del 10 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui al comma 4, lett. a) e b), con arrotondamento all'intero superiore.
8. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca.
9. Le procedure di elezione di cui al presente articolo sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 12
(Senato accademico)

1. Il Senato accademico e' l'organo di indirizzo e di governo dell'Universita' in materia di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche, culturali e di ricerca. Spetta al Senato accademico:

a) elaborare, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture,
i piani pluriennali di sviluppo e approvarli, sentiti, per gli
aspetti di propria competenza, il Senato Accademico in
composizione estesa e il Consiglio di amministrazione; b) approvare, sentito il Consiglio di amministrazione, il piano
annuale delle attivita', formulato all'inizio di ogni anno
accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo; c) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, la
ripartizione della spesa complessiva per il personale tra quella
relativa ai professori e ai ricercatori e quella relativa ai
dirigenti e al personale tecnico-amministrativo di ogni area; d) deliberare, nell'ambito della spesa relativa ai professori e ai
ricercatori, le modifiche di organico; e) programmare, tenendo conto dei piani pluriennali di sviluppo di
cui alla lettera a), la ripartizione delle diverse tipologie di
posti tra le strutture didattiche di Ateneo, stabilendo, nel
contempo, le priorita' in base alle quali effettuare la copertura
dei posti in dipendenza delle disponibilita' determinatesi; f) assegnare i posti ai diversi settori scientifico-disciplinari,
sentite le Facolta' interessate; g) esprimere parere sulla proposta formulata dal Rettore circa la
nomina del Direttore amministrativo; h) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione triennale del
fabbisogno dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo di
ogni area; i) approvare le convenzioni in materia didattica, scientifica e
culturale, non di competenza delle singole strutture didattiche e
scientifiche, che non comportano oneri finanziari a carico
dell'Universita'; i) esprimere parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di
previsione; k) esprimere parere obbligatorio sull'attribuzione dell'autonomia di
spesa alle strutture comunque denominate; l) esprimere parere obbligatorio sulla determinazione dell'importo
delle tasse e dei contributi universitari; m) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla
costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture
didattiche, scientifiche e dei centri di servizio di supporto alla
didattica e alla ricerca; n) deliberare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione
dei centri universitari e interuniversitari; o) esprimere parere obbligatorio sugli indicatori per la valutazione
della didattica e della ricerca, necessari ed occorrenti ai fini
delle valutazioni ed analisi del Nucleo di valutazione; p) determinare e ripartire, sentite le Facolta' e i Dipartimenti,
l'entita' delle risorse da destinare annualmente per la ricerca,
la didattica e il funzionamento delle strutture comunque connesse; q) deliberare le modifiche di Statuto secondo le procedure indicate
nell'art. 42; r) deliberare i regolamenti di cui agli artt. 31, 32, 34 del presente
Statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli; s) esprimere parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al
successivo art. 33 e sulle modifiche dello stesso; t) approvare i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche; u) deliberare sulle afferenze dei professori e dei ricercatori ai
Dipartimenti, viste le proposte di questi ultimi; v) pronunciarsi sulle proposte del Senato degli studenti; w) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai regolamenti.

2. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
Il Senato accademico e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Rettore.

3. Il Senato accademico e' composto da:

a) il Rettore; b) il Rettore vicario; c) i Presidi di Facolta'; d) una rappresentanza di Direttori di Dipartimento in numero pari a
quello dei Presidi; e) un numero di studenti, designati dal Senato degli studenti, pari
alla meta' piu' uno del numero dei Presidi, con arrotondamento
all'intero superiore. Nel caso in cui il numero degli studenti
cosi' determinato risulti inferiore al 15% dei componenti il
Senato accademico, la loro rappresentanza e' posta pari al 15%,
con arrotondamento all'intero superiore; f) un numero di rappresentanti, eletti tra il personale
tecnico-amministrativo, in numero pari alla meta' del numero dei
Presidi con arrotondamento all'intero superiore. Per l'elezione di
tali rappresentanti l'elettorato attivo e quello passivo sono
costituiti da tutte le unita' di personale tecnico-amministrativo
in servizio presso l'ateneo alla data di indizione delle elezioni
stesse. Le procedure di elezione di cui al presente comma sono
stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Al Senato accademico partecipa altresi', in qualita' di segretario verbalizzante, il Direttore amministrativo, con voto consultivo.

Art. 13
(Senato accademico in composizione estesa)

1. Il Senato accademico in composizione estesa esprime parere, a richiesta del Rettore, in materia di programmazione dello sviluppo dell'Universita'. Sono altresi' di competenza del Senato Accademico in composizione estesa le materie che, a norma della legislazione vigente, prevedono la consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle attivita' dell'Universita'.
2. In aggiunta ai componenti di cui all'articolo precedente, sono componenti di diritto del Senato accademico in composizione estesa:

a) il Presidente della Regione Lazio o, su sua indicazione,
l'Assessore competente in materia di Universita'; b) il Presidente della Provincia di Frosinone; c) un rappresentante
del territorio Sud Pontino, designato dalla Provincia di Latina; d) il Sindaco del Comune di Cassino; e) il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Provincia di Frosinone; f) due rappresentanti delle forze imprenditoriali e commerciali
maggiormente rappresentative della Provincia di Frosinone; g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della Provincia di Frosinone; h) i Direttori di Dipartimento; i) il Presidente del Senato degli Studenti.

I componenti di cui alle lettere i) e g) dovranno essere designati per il quadriennio unitariamente dalle organizzazioni interessate. La mancata designazione di una componente non inficia la costituzione dell'organo. Il Senato accademico in composizione estesa e' nominato con decreto del Rettore.
3. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, potranno essere chiamati a partecipare al Senato Accademico in composizione estesa, per consultazione e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, altri soggetti pubblici o privati interessati alle attivita' dell'Universita' e ai suoi piani di sviluppo.
4. Il Senato accademico in composizione estesa e' convocato dal Rettore. La convocazione del Senato in composizione estesa avviene comunque almeno una volta l'anno. La durata del suo mandato coincide con quella del Senato accademico.

Art. 14
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Universita' in materia finanziaria ed economico-patrimoniale. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 33, e le
relative modifiche, con le procedure indicate nello stesso art. 33; b) approvare, sentito il Senato accademico, i bilanci annuali e
pluriennali di previsione; c) approvare il rendiconto consuntivo; d) deliberare, sentito il Senato accademico, a quali strutture
attribuire autonomia finanziaria e di spesa, nei limiti previsti
dal Regolamento di cui all'art. 33; e) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita'; f) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche di Statuto; g) approvare i contratti e le convenzioni, non di competenza delle
singole strutture didattiche e scientifiche, che comportino oneri a
carico del bilancio, salvo quelli di competenza del Direttore
amministrativo; h) deliberare, sentito il Senato accademico, la programmazione
triennale del fabbisogno dei dirigenti e del personale tecnico e
amministrativo di ogni area e vigilare sulla sua attuazione; i) approvare, sentito il Senato Accademico, gli indicatori per la
valutazione della gestione e dell'andamento dell'azione
amministrativa, necessari cd occorrenti per le valutazioni e le
analisi del Nucleo di valutazione; i) esprimere parere obbligatorio sulla compatibilita' finanziaria e
di bilancio di quanto previsto alle lettere a), b), e) m) ed n) del
comma primo dell'art. 12 del presente Statuto; k) deliberare, in conformita' ai criteri formulati dal piano
pluriennale di sviluppo, i programmi edilizi dell'Ateneo ed
approvare i relativi interventi attuativi; l) esprimere parere sulla proposta formulata dal Rettore circa la
nomina del Direttore amministrativo; m) determinare, sentiti il Senato accademico e il Senato degli
studenti, l'importo delle tasse e dei contributi universitari; n) approvare i regolamenti di attuazione delle norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi; o) determinare la misura della indennita' dovuta per lo svolgimento
delle funzioni di Rettore e di Direttore amministrativo, nonche',
nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di
comparto, il trattamento economico accessorio dei dirigenti e di
altre categorie di personale aventi titolo in base alla normativa
vigente; p) determinare la misura di eventuali indennita' relative alla
partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o
all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente
Statuto e, ancora, la misura di eventuali compensi per attivita'
svolte in commissioni o in altri organismi; q) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto
e dai regolamenti.

2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno ogni 3 mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:

a) il Rettore; b) il Rettore vicario; c) il Direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario; d) quattro componenti eletti fra i professori di ruolo o fuori ruolo
e i ricercatori; e) due rappresentanti degli studenti; f) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

Partecipano, inoltre, al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i componenti il Collegio dei revisori dei Conti, nonche' rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di amministrazione.
I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d) ed f) nonche' di quella indicata alla precedente lettera e) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento degli studenti.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Rettore.

Art. 15
(Senato degli studenti)

1. Il Senato degli studenti e' un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.
2. Spetta al Senato degli studenti:

a) esprimere parere in merito al Regolamento degli studenti e, per
quanto di propria competenza, in merito al Regolamento generale di
Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo, e ai regolamenti delle
Facolta', dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione; b) formulare al Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per
l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia
di ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita'
didattiche, organizzazione di servizi didattici complementari e
degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio; c) propone le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo
svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti
nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e
del tempo libero, di cui all'art. 2 comma 4 del presente Statuto,
fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia; d) deliberare, nell'ambito delle regole generali di cui alla lettera
e) e delle compatibilita' di bilancio verificate dal Consiglio di
amministrazione, i programmi, l'effettiva attuazione delle
iniziative e l'utilizzazione delle risorse assegnate; e) designare tra i suoi componenti, per la durata di un anno
rinnovabile, i rappresentanti nel Senato accademico; f) esprimere parere obbligatorio sulle tasse e sui contributi
universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo
studio; g) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della
didattica da parte degli studenti.

3. Sulle proposte di cui al comma 2, lettera b), il Senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.
Le proposte di cui al comma 2, lettere e) e d), sono approvate, per le parti di rispettiva competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
Il Senato Accademico verifica altresi' la rispondenza dei programmi di cui al comma 2, lettera d), con le regole di cui al comma 2, lettera e).
4. Il Senato degli studenti dura in carica 2 anni. Esso e' composto da 12 membri eletti, piu' un rappresentante degli studenti di ciascun Consiglio di Facolta' designato dai rappresentanti degli studenti nello stesso Consiglio. Le modalita' di elezione degli altri componenti sono contenute nel Regolamento degli studenti. Nello stesso Regolamento sono contenute le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Senato degli studenti.
5. L'Universita' provvede a fornire i mezzi e le strutture idonee all'espletamento dei compiti del Senato degli studenti.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 16

1. Le strutture didattiche dell'Universita' sono le Facolta'. Le Facolta' sono anche le strutture di appartenenza per i professori di ruolo e fuori ruolo e per i ricercatori.
2. Su proposta delle Facolta', sono inoltre attivabili altre strutture didattiche:

a) Corsi di laurea;
b) Corsi di laurea specialistica;
c) Corsi di specializzazione;
d) Corsi di master universitario.

3. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dal relativo regolamento di cui al successivo art. 35. I regolamenti delle strutture didattiche attivate sono emanati dal Rettore su proposta del Consiglio della struttura interessata, previa approvazione del Senato Accademico.
4. Previa delibera del Senato accademico e su proposta delle Facolta' interessate, i compiti e le attribuzioni dei Consigli di Corsi di studio appartenenti ad una medesima classe possono essere trasferiti ad un Consiglio della classe dei Corsi di studio. I regolamenti dei Consigli della classe dei Corsi di studio sono emanati dal Rettore su proposta delle Facolta' interessate e previa approvazione del Senato accademico.
5. Strutture didattiche relative a Corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere congiunte in una struttura didattica unica retta da un unico Consiglio, previa delibera del Senato Accademico su proposta della Facolta' interessata.
6. I regolamenti delle strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

Art. 17
(Facolta)

1. La Facolta' e' la struttura didattica fondamentale sul piano organizzativo e amministrativo.
Qualora i Corsi di studio afferenti ad una Facolta' non siano configurati quali strutture didattiche autonome, i compiti e le attribuzioni dei Consigli di corso di studio sono trasferiti alle Facolta'.
Qualora piu' Facolta' dell'Universita' concorrano alla costituzione di un corso di studio, il Senato accademico determina la Facolta' alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi ed organizzativi.
Le Facolta' hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalita' dei Corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttivita' nell'impiego delle risorse.
2. Spetta alla Facolta':

a) propone al Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e i Corsi di
studio interessati, la destinazione dei posti di ruolo ai vari
settori scientifico-disciplinari; b) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, dopo aver sentito
i Dipartimenti interessati ove previsto dalla vigente normativa; c) proporre modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio
di pertinenza; d) programmare e destinare le risorse didattiche nell'ambito delle
deliberazioni assunte a riguardo dal Senato Accademico; e) attribuire, sentiti i Consigli delle strutture didattiche
competenti, la responsabilita' delle attivita' formative e del
relativo carico didattico ai professori di ruolo e ai ricercatori
e affidare compiti didattici ai professori fuori ruolo; f) deliberare il Regolamento di Facolta' secondo le procedure di cui
all'art. 35 del presente Statuto; g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche
del presente Statuto di cui al successivo art. 42; h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti
di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 del presente Statuto; i) avanzare proposte su quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera a), del presente Statuto ed esprimere parere obbligatorio
su quanto previsto alle lettere f) e p) dello stesso comma; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai regolamenti.

3. Sono organi necessari delle Facolta':

a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta'.

Ciascuna Facolta' puo' prevedere nel suo Regolamento l'istituzione di un Consiglio di Presidenza, al quale delegare alcune delle sue funzioni.
4. Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e il Consiglio di Presidenza, ove previsto, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla Facolta'.
Il Preside puo' adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
Il Preside e' eletto dai componenti il Consiglio di Facolta' tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo ed e' nominato con decreto del Rettore.
Qualora il numero dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti sia maggiore del 20 per cento del numero dei voti esprimibili dai restanti componenti il Consiglio di Facolta', i voti espressi dai rappresentanti degli studenti vengono ponderati nella misura del 20 per cento dei voti esprimibili dai restanti componenti il Consiglio di Facolta', con arrotondamento all'intero superiore.
Il Preside dura in carica 4 anni e il suo mandato e' rinnovato a meta' di quello del Senato accademico.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali 2 successive votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano per immissione in ruolo. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del Preside sono contenute nel Regolamento di Facolta'.
Il Preside designa tra i professori di prima fascia di ruolo o fuori ruolo un Preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Il Preside vicario e' nominato con decreto del Rettore.
5. Il Consiglio di Facolta' delibera sulle materie di competenza della Facolta' come individuate al precedente comma 1.
Esso e' convocato dal Preside in via ordinaria almeno ogni 2 mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono fissate dal Regolamento di Facolta' nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non superiore a due. Il numero dei rappresentanti e' fissato dalle norme vigenti al riguardo. Il Regolamento di Facolta' prevedera' a quale tipo di deliberazione potra' partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.
I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal Regolamento di Facolta' nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18
(Altre strutture didattiche)

1. Le altre strutture didattiche attivabili ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto assolvono ai compiti operativi essenziali per un'efficiente ed efficace organizzazione della didattica. In particolare esse provvedono a:

a) programmare e coordinare le attivita' didattiche dei relativi
Corsi di studio; b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla
didattica assunte dal Consiglio di Facolta'; c) approvare i piani delle attivita' formative presentati dagli
studenti; d) proporre la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei
professori di ruolo e dei ricercatori impegnati in attivita'
formative dei Corsi di studio di pertinenza; e) coadiuvare il Preside nel controllo degli obblighi didattici e
nella valutazione dell'attivita' didattica; f) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in
collaborazione con le organizzazioni studentesche; g) esercitare inoltre tutti gli altri compiti che in materia vengono
loro attribuiti dal Regolamento didattico di Ateneo e dal
Regolamento della struttura medesima.

2. Ciascuna struttura didattica di cui al presente articolo e' retta da un Consiglio composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che afferiscono ai Corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza studentesca.
3. Le modalita' di afferenza ai Consigli delle strutture didattiche sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo provvede ad eleggere un presidente fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono.
5. Il Presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e presiede il Consiglio, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.
6. Il mandato del Presidente coincide con quello del Preside.
7. Le modalita' relative alle afferenze e alla composizione dei Consigli dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, mentre quelle relative al funzionamento di ciascuna struttura sono contenute in un apposito Regolamento.

Art. 19
(Scuole di specializzazione)

1. L'Universita' puo' istituire, nell'ambito delle Facolta', Scuole di specializzazione per l'attivazione di Corsi di specializzazione destinati a fornire conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell' esercizio di particolari attivita' professionali.
Ogni Scuola di specializzazione e' retta da un Consiglio, di cui fanno parte i docenti della Scuola, ed e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo.
L'attivazione di Corsi di specializzazione e il relativo ordinamento sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale in materia.

TITOLO V
STRUTTURE SCIENTIFICHE

Art. 20
(Dipartimenti)

1. Il Dipartimento e' struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinariamente nel medesimo ambito tematico.
Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile; ad esso spetta autonomia di spesa nei limiti del suo bilancio.
2. La costituzione di un Dipartimento e' deliberata dal Senato Accademico su proposta di docenti interessati. La proposta deve contenere l'elenco dei docenti, gli obiettivi scientifici e il piano delle risorse necessarie. Tale piano deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
Il Senato Accademico determina il numero minimo di professori ordinari, associati e ricercatori necessari per la proposta e la costituzione di un Dipartimento.
3. Sono compiti del Dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca istituzionali nel
rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e
del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la
ricerca; b) concorrere, sulla base delle indicazioni del Consiglio di
Facolta', allo svolgimento delle attivita' didattiche, soprattutto
di quelle relative agli insegnamenti dei Corsi di dottorato di
ricerca; c) deliberare il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure
indicate nell'art. 36 del presente Statuto; d) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche
del presente Statuto di cui al successivo art. 42; e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti
di cui agli artt. 31 e 33 del presente Statuto; f) avanzare proposte su quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettere a) e u), ed esprimere parere su quanto previsto dalla
lettera p) dello stesso comma e dall'art. 17, comma 2, lettere a)
e b), del presente Statuto; g) approvare i contratti e le convenzioni di interesse del
Dipartimento, relativi ad attivita' di ricerca, di consulenza, di
formazione e conto terzi; h) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo
Statuto e dai regolamenti.

4. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori.
La mancata opzione entro un anno dalla presa di servizio comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.
Il Dipartimento e' altresi' dotato di personale tecnico-amministrativo delle varie aree per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali.
5. Sono organi necessari del Dipartimento:

a) il Direttore;
b) il Consiglio.

Ciascun Dipartimento puo' prevedere nel proprio Regolamento l'istituzione di una Giunta, alla quale delegare alcune delle sue funzioni.
6. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo sono affidati al Segretario amministrativo.
Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura; predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale; coordina le attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita' dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.
L'incarico di Segretario amministrativo e' attribuito dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ove prevista, e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attivita' del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; stipula le convenzioni di interesse del Dipartimento; esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del Segretario amministrativo per motivi di necessita' e urgenza da specificare nel provvedimento relativo, informandone tempestivamente il Consiglio del Dipartimento.
Il Direttore puo' adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
Il Direttore e' eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo dai componenti il Consiglio ed e' nominato con decreto del Rettore. Nel caso di motivata indisponibilita', dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, ovvero in caso di mancata elezione, alla carica di Direttore puo' essere eletto un professore di seconda fascia confermato.
Il Direttore dura in carica 4 anni e il suo mandato coincide con quello del Senato accademico.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano per immissione in ruolo.
Le modalita' per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.
Il Direttore designa tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo un Direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Direttore vicario e' nominato con decreto del Rettore. Nel caso di motivata indisponibilita', dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, si provvede in merito con i professori di seconda fascia.
8. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento come individuate al precedente comma 3.
Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte, inoltre, non piu' di due rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo e non piu' di due rappresentanti eletti fra gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato afferenti al Dipartimento.
Le modalita' di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento. Il Consiglio puo' delegare specifici poteri alla Giunta. Il Regolamento di Dipartimento prevedera' a quale tipo di deliberazioni potra' partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.
9. La Giunta - ove prevista - e' un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo o fuori ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo di ogni area ed il segretario amministrativo; ai suoi componenti possono essere conferite, da parte del Direttore, deleghe su materie specifiche.
La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento.
10. Nell'ambito del Dipartimento e' costituita una commissione elettiva con il compito di applicare metodologie e strumenti per la valutazione dell'attivita' di ricerca. Le metodologie e gli strumenti di analisi sono quelli predisposti dal Nucleo di cui all'art. 26, ferma restando la possibilita' di integrarli con altre forme di rilevazione ed analisi, sulla base di esigenze conoscitive e valutative delle singole strutture.
La composizione della commissione - che deve comunque prevedere rappresentanti di tutte le aree di ricerca del Dipartimento - e le modalita' di elezione sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento.

Art. 21
(Centri interdipartimentali di ricerca)

1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti, possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca.
2. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, e' approvata dal Senato accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari ed a quelli inerenti le strutture, dal Consiglio di amministrazione.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento, le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO VI
STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 22
(Centri di servizio)

1. Per attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca, e di assolvimento ai compiti dell'universita' di cui al Titolo I, che abbiano carattere continuativo e che interessino l'Ateneo nel suo complesso o piu' strutture dello stesso, possono essere costituiti Centri di servizio, le cui finalita' specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo.
2. I Centri di servizio sono istituiti con delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per le parti di competenza, su proposta del Rettore e delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo. Tale delibera potra' prevedere l'eventuale costituzione di un Consiglio scientifico, in relazione alla natura e alle finalita' del Centro.
3. L'attivita' e le modalita' di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da un Regolamento approvato dall'organo competente ad istituire il Centro entro 3 mesi dalla sua istituzione.
4. I Centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore, con funzioni di Presidente del Consiglio scientifico o Direttore, in relazione alla natura e alle finalita' del Centro. Il Presidente/Direttore del Centro e' un professore di ruolo o fuori ruolo nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, Il Consiglio scientifico, ove previsto, e' nominato dal Rettore su proposta delle strutture interessate.
5. Il Presidente/Direttore del Centro presenta annualmente al Rettore una relazione sull'andamento delle attivita' del Centro, in cui vengono evidenziati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati e alle risorse assegnate. Tale relazione viene approvata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

TITOLO VII
UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23
(Organizzazione degli uffici)

1. La struttura amministrativa centrale di Ateneo e' articolata in una unita' amministrativa di livello generale, cui e' preposto un dirigente di prima fascia, ed in aree divisionali, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia.
2. La struttura amministrativa centrale svolge funzione di gestione tecnico-amministrativa e di supporto per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa di tutte le strutture dell'Universita'.
3. All'Unita' amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento e' attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Analoga o piu' limitata autonomia puo' essere attribuita ad altre Unita' individuate quali Centri di responsabilita' amministrativa.
4. Gli uffici amministrativi, sia dell'Unita' centrale che delle altre Unita' amministrative dotate di autonomia, sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca.
5. Gli uffici, di cui al comma precedente, sono ordinati secondo i criteri di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e alla vigente normativa in materia.
6. I posti di organico per funzioni dirigenziali sono individuati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore amministrativo.
7. Al fine di garantire all'utenza il diritto di partecipazione e d'informazione e la trasparenza amministrativa, e' costituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 24
(Il Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo e' a capo dell'Unita' amministrativa centrale e degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo, della cui efficienza e del cui buon andamento e' responsabile, ed esercita una generale attivita' di direzione, indirizzo e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
Spetta al Direttore amministrativo:

a) curare l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli
obiettivi, cosi' come definito dagli organi di governo
dell'Ateneo; b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici che
a lui fanno capo, in conformita' alle direttive impartite dal
Consiglio di amministrazione; c) adottare gli atti di gestione del personale tecnico amministrativo
dell'Universita' e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti dal
Consiglio di amministrazione; d) partecipare agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme
del presente Statuto; e) assegnare gli incarichi di funzione ai dirigenti; f) verificare e coordinare l'attivita' dei dirigenti ed esercitare il
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; g) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale
tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche
funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle
strutture, di norma su richiesta del responsabile o anche
prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile o
per fatti direttamente conosciuti; h) stipulare le convenzioni e i contratti relativi alla gestione; i) designare i dirigenti ed i funzionari che eventualmente
partecipano alla delegazione per la contrattazione decentrata.

2. Il Direttore amministrativo inoltre:

a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti
l'organizzazione dei servizi e del personale; b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli
uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro,
conformemente agli indirizzi degli organi di governo; c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale tecnico e amministrativo; d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione
sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei
dirigenti e dei singoli responsabili dei servizi delle strutture
anche decentrate; e) attribuisce, sulla base dei criteri e dei limiti stabiliti dal
Consiglio di amministrazione, al personale tecnico amministrativo
particolari incarichi che, in quanto rivestano carattere di
notevole complessita' tecnica od amministrativa o comportino
l'assunzione di specifiche e personali responsabilita', nel
rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche
di appartenenza, possono essere incentivati sotto il profilo
economico, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. La funzione di Direttore amministrativo e' attribuita dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento. L'incarico e' conferito a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale scelta tra i dirigenti dell'Universita' o di altra sede universitaria, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero che provenga dai settori della ricerca, della docenza universitaria, della magistratura e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' tra estranei alle amministrazioni pubbliche che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.
Il contratto di lavoro del Direttore amministrativo e' a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, rinnovabile e, di norma, correlato al mandato rettorale.
Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
Il Direttore amministrativo, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dal presente Statuto, svolge funzioni proprie di uffici dirigenziali di livello generale ed e' equiparato al Dirigente di prima fascia di cui agli artt. 16 e 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25
(Dirigenti)

1. I dirigenti fanno parte della Direzione amministrativa e collaborano con il Direttore, a sua richiesta, nell'espletamento della funzione allo stesso demandata.
In particolare ai dirigenti, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedere alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli
obiettivi ad essi affidati dal Direttore amministrativo adottando
gli atti amministrativi conseguenti; b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate; c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita'; d) individuare i responsabili del procedimento; e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Universita', ovvero per corso-concorso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, anche su richiesta di piu' atenei, ovvero per chiamata diretta con la disciplina e le modalita' di cui all'art. 24, comma 3. L'incarico di dirigente a tempo determinato puo' essere conferito, in vista di particolari e specifici obiettivi, a funzionari di categoria EP, che abbiano un'anzianita' almeno quinquennale nella direzione di uffici dell'Amministrazione universitaria, nel rispetto della normativa vigente in tema di personale dirigente.

TITOLO VIII
LA VALUTAZIONE

Art. 26
(Nucleo di valutazione interna)

1. E' istituito il Nucleo di valutazione interna, organismo tecnico che ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto, l'efficiente e l'efficace utilizzo delle risorse.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo.
3. Il Nucleo determina i parametri di riferimento della valutazione, tenendo conto di eventuali indicatori approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, per le parti di loro competenza.
Il Nucleo dovra' richiedere anche la valutazione degli studenti e degli altri utenti del prodotto universitario.
4. Il Nucleo, che ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva delle strutture e non dei singoli, si avvale, nelle sue analisi, del lavoro e della collaborazione dei Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 16 e delle commissioni per la ricerca di cui all'art. 20, comma 10.
5. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al Rettore e da questi trasmesse, per l'esame, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, cui spetta prendere le decisioni opportune nelle aree di propria competenza.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, al Nucleo sono fatti pervenire, in ogni caso, i risultati della gestione dell'Ateneo e dei centri di spesa comunque denominati, relativi all'esercizio trascorso. Il Nucleo formula nei 30 giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo; in essa e' riepilogato l'esito dei controlli effettuati e vengono formulate proposte per il miglioramento della gestione. La relazione e' trasmessa agli Organi competenti a norma di legge.
7. Il Nucleo di valutazione e' composto da almeno 5 e non piu' di 9 membri, di cui almeno 2 e non piu' di 4 esterni, scelti tra esperti in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci nonche' di contabilita' pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione. Il Nucleo di Valutazione e' nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il numero dei membri del Nucleo e' stabilito nei limiti previsti dalla vigente normativa ed e' definito nel decreto rettorale di nomina. Alle sedute del Nucleo, per le questioni inerenti la valutazione della didattica da parte degli studenti e i connessi servizi per la didattica e il diritto allo studio, partecipa uno studente dell'Ateneo designato dal Senato degli Studenti. Il Nucleo resta in carica per tutta la durata del mandato del Rettore.

TITOLO IX
ALTRI ORGANISMI

Art. 27
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Universita'. I membri del Collegio sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di comprovata professionalita' nel campo della finanza e della contabilita' pubblica.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed e' nominato dal Rettore, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. E' composto da un numero di componenti non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di Presidente, esterni all'Universita', che possono essere rinnovati consecutivamente non piu' di due volte.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il compenso annuo spettante al Presidente e agli altri componenti del Collegio dei Revisori, oltre i rimborsi delle spese di missione, e l'importo di eventuali gettoni di presenza.

Art. 28
(Comitato per le pari opportunita)

1. Il Comitato per le pari opportunita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
La composizione del Comitato e' stabilita nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 29
(Comitato per le attivita' sportive e ricreative)

1. E' istituito un Comitato per le attivita' sportive e ricreative che puo' articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attivita'.
2. Il Comitato cura:

a) la gestione degli impianti sportivi che ospitano le attivita' di
cui sopra; b) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di
sviluppo relativi alle attivita' precedentemente indicate; c) la gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione e
da enti pubblici e privati per le attivita' sportive e ricreative; d) l'esercizio delle attivita' sportive previste dalle norme vigenti.

3. Il Comitato e' composto:

a) dal Rettore o suo delegato, che lo presiede; b) dal Direttore Amministrativo o suo delegato, che funge anche da
segretario; c) da un rappresentante del CUSI (Centro Universitario Sportivo
Italiano) d) da un rappresentante del CUS (Centro Universitario Sportivo); e) da un docente esperto in attivita' sportive indicato dalla
Facolta' di Scienze motorie; i) da due rappresentanti degli studenti.

4. Il Regolamento generale d'Ateneo stabilisce le norme sull'elettorato attivo e passivo, nonche' le modalita' di convocazione e di funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti di cui alle lettere a) e b) integrato da due rappresentanti del personale limitatamente alle finalita' ricreative e sociali rivolte al personale stesso.

Art. 30
(Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata)

1. La delegazione di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata, e' composta dal Rettore o un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o un suo delegato e da due componenti designati dal Consiglio di amministrazione opportunamente coadiuvati in relazione alle singole materie oggetto della contrattazione.

TITOLO X
I REGOLAMENTI

Art. 31
(Regolamento generale di Ateneo)

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' in attuazione del presente Statuto.
2. Il Regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, i Consigli di Facolta', i Consigli delle Scuole di specializzazione e i Consigli di Dipartimento.
Esso e' emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11, previa deliberazione del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di Facolta' e dei Dipartimenti.

Art. 32
(Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Universita' rilascia i titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste. Fissa, inoltre, i criteri generali per la redazione dei regolamenti delle strutture didattiche.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo e' emanato con decreto rettorale previa deliberazione del Senato Accademico, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche per la parte relativa agli ordinamenti e sentite le stesse per la parte generale.

Art. 33
(Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita)

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai Dipartimenti, e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
Lo stesso Regolamento prevede la copertura delle spese legali sostenute dai singoli componenti dell'Universita' per azioni penali attinenti alle attivita' istituzionali quando intervenga provvedimento di assoluzione.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' emanato dal Rettore con proprio decreto su deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e i Consigli delle strutture didattiche e scientifiche, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, e 11.

Art. 34
(Regolamento degli studenti)

1. Il Regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e funzionamento relativi al Senato degli studenti di cui al precedente art. 15, nonche' quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Universita' nei quali, e' prevista la presenza di detta rappresentanza.
2. Il Regolamento degli studenti e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentito il Senato degli studenti, ed e' emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6 commi 6, 9, 10 e 11.

Art. 35
(Regolamenti delle strutture didattiche)

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture medesime, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. I regolamenti delle strutture didattiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli. Essi vengono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Per le strutture didattiche diverse dalla Facolta' deve inoltre essere acquisito il parere della Facolta' interessata.

Art. 36
(Regolamenti dei Dipartimenti)

1. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di essi e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita', l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.
2. I regolamenti dei Dipartimenti sono emanati dal Rettore su proposta dei Consigli di tali strutture, previa approvazione del Senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO XI
NORME COMUNI

Art. 37
(Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive)

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. La votazione per l'elezione del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento e' valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Le votazioni per le altre designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o piu' categorie, la votazione deve essere ripetuta.
Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facolta' la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto.
Nel caso di percentuale inferiore il numero di rappresentanti e' diminuito di un'unita'.
La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' categorie non pregiudica la validita' della composizione degli organi, salvo che il numero dei membri di diritto o eletti sia inferiore alla meta' dei componenti dell'organo.
3. I professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo; l'elettorato passivo spetta ai soli studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso, con modalita' definite dal Regolamento degli studenti. Agli studenti che risultano dipendenti dell'Universita' e' riconosciuto solo l'elettorato attivo. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la laurea nel corso del mandato possono conservare lo stesso per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dal conseguimento della laurea stessa, con modalita' definite dal Regolamento degli studenti. Trascorso tale termine decadono dal mandato qualora non risultino iscritti ad un corso di laurea specialistica.
4. La durata del mandato degli studenti eletti negli organi dell'Ateneo e' biennale.
5. Sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, sono indette le elezioni da parte del Decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Universita', della Facolta' e del Dipartimento.
Sei mesi prima della scadenza del mandato degli altri membri elettivi nei vari organi, sono indette le elezioni da parte del Rettore.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, il decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Universita', della Facolta' e del Dipartimento, indice le elezioni entro 40 giorni dalla data di cessazione.
In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualita' di membro elettivo, si procedera' a nuove elezioni entro 40 giorni dalla data di cessazione.
Tutti i nuovi eletti durano in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto.
7. I professori che assumono la funzione di Rettore, di Preside di Facolta', di Direttore di Dipartimento o di Direttore di Scuola di specializzazione devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. Cio' vale anche per i professori e i ricercatori confermati eletti nel Consiglio di amministrazione, e, di norma, per il Rettore vicario, i Presidi vicari, i Direttori vicari, i Presidenti o Direttori dei Centri di servizio.
8. La funzione di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di amministrazione, non puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi.
Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. Una rielezione, dopo 2 mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 9. Nessuno puo' assumere contemporaneamente le seguenti cariche:

- Rettore
- Preside
- Direttore di Dipartimento
- Presidente di Corso di studio
- Direttore di Scuola di specializzazione

10. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di 3 volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui e' membro elettivo o designato decade dal mandato. La non partecipazione senza giustificato motivo per piu' di 3 volte consecutive alle adunanze di un organo di cui si e' membri di diritto viene segnalata al Rettore.
11. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore, fino all' entrata in carica del nuovo eletto, le funzioni di Rettore sono esercitate dal Rettore vicario.
Tale norma vaie anche in caso di cessazione anticipata del mandato delle altre cariche dell'Universita' che prevedano la figura del vicario.

Art. 38
(Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il F novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il mandato del Rettore e delle altre cariche elettive decorre con l'inizio dell'anno accademico. I mandati di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio, nonche' delle rappresentanze studentesche, decorrono dal 1° settembre.

Art. 39
(Validita' delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati
mediante affissione all'albo e/o comunicazione scritta, inoltrata
anche telematicamente, contenente l'indicazione dell'ordine del
giorno inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo
casi di urgenza; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento per
difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' od in alternanza ex art. 17 DPR 3 82/80 soltanto se intervengono all'adunanza. Cio' non vale per le adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. L'astensione e' considerata voto contrario.
4. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 40
(Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni)

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Universita' sono pubblici. E' garantito a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita', a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 23 e seguenti, secondo le modalita' da questi stabilite e dall'apposito Regolamento emanato dal Rettore.

Art. 41
(Silenzio assenso)

1. In tutti i casi in cui e' previsto il parere di un organo accademico, questo e' da ritenersi non piu' obbligatorio qualora non venga fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42
(Modifiche di Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e scientifiche, nonche', per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti.
2. Le Facolta' e i Dipartimenti, nonche', per quanto di sua competenza, il Senato degli studenti, possono sottopone al Senato accademico proposte di modifica del presente Statuto. Su tali proposte il Senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni.

Art. 43
(Emanazione dello Statuto e delle modifiche di Statuto)

1. Lo Statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 44
(Entrata in vigore dello Statuto e delle sue modifiche)

1. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma secondo, tranne che lo stesso decreto non disponga diversamente per motivi di necessita' e di urgenza.

Art. 45
(Norma abrogativa)

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le disposizioni in contrasto con esso.

Art. 46
(Norme transitorie)

1. Tutti i mandati attualmente in corso durano fino alla scadenza naturale. Per i mandati la cui decorrenza e' stata modificata ai sensi dell'art. 38 comma 2 e per le rappresentanze studentesche le prime elezioni successive all'entrata in vigore del presente Statuto prevederanno mandati di durata ridotta, al fine di consentire l'allineamento delle decorrenze a quanto previsto dal suddetto comma. 2. I ricercatori non confermati entreranno a far parte dei Consigli di Facolta' alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi dell'Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore, purche' non in contrasto con il presente Statuto.
 
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