Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 1 dicembre 2004
Applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca.

Alle associazioni ed organizzazioni
del tavolo agroalimentare
Alle regioni e province autonome -
Assessorati all'agricoltura
c.c.
Al Ministero delle attivita'
produttive

La legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004, contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo.
In particolare, la legge contempla le disposizioni appresso indicate, relative alla denominazione di vendita della passata di pomodoro, alla classificazione merceologica dei vitelli, all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari e all'etichettatura degli oli d'oliva:
art. 1, comma 3: «La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalita' di produzione, nonche' individuati, tra quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalita' relative ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.»;
art. 1, comma 3-bis: «L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi".»;
art. 1-bis: (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari) «1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza. 2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione. 3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per la indicazione del luogo di origine o di provenienza. 4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di piu' violazioni, commesse anche in tempi diversi, e' disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.»;
art. 1-ter: (Etichettatura degli oli d'oliva) «1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. 2. Le modalita' per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Le disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti normativi.
Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 204, non incidono nei rapporti e sui comportamenti degli operatori.
Nei prossimi mesi verranno esaminate, con il concorso delle organizzazioni di categorie, le problematiche connesse alle materie in argomento, onde individuare tempi e modalita' per la effettiva introduzione di norme prescrittive nell'ordinamento.
In base agli esiti di tali approfondimenti tecnici, verranno predisposti i testi normativi finalizzati ad introdurre le disposizioni operative, che saranno previamente notificati alla Commissione europea con la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.
Sulla base di questi chiarimenti e' da ritenersi superata la circolare n. 169 del 15 ottobre scorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2004.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro: Alemanno
 
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