Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 novembre 2004
Determinazione del tasso di interesse sui prestiti sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il regolamento tipo del personale delle predette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 85, comma 3, del sopra citato regolamento, cosi' come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' d'anzianita' ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, del 17 novembre 1995 con il quale il tasso d'interesse a valere sui prestiti sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio, e' stato fissato nella misura del 5% semplice;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica dell'11 marzo 1999, che ha fissato nuovamente il tasso di interesse nella misura del 3,5% semplice, dalla data dello stesso decreto;
Vista la deliberazione n. 89 del 1° ottobre 2003 con la quale il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare all'1,5% il tasso d'interesse semplice annuo che i dipendenti delle camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' d'anzianita' e sui fondi di previdenza per l'anno (o frazione d'anno) in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione sopra citata con la quale, altresi', il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di stabilire, a decorrere, dall'anno successivo a quello del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, che la misura del saggio d'interesse che il personale delle camere di commercio e' tenuto a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' d'anzianita' e sui fondi di previdenza sia determinata mediante rinvio alla misura del tasso d'interesse legale al 31 dicembre dell'anno precedente, ribassato di non oltre due punti percentuali;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta dell'Unioncamere relativa alla determinazione automatica del saggio d'interesse collegato al tasso legale al 31 dicembre dell'anno precedente in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di poter accogliere la proposta di Unioncamere nella parte relativa alla fissazione del tasso d'interesse nella misura dell'1,5% semplice annuo per le anticipazioni sopra richiamate;
Decreta:
Articolo unico
Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle camere di commercio e' tenuto a corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' di anzianita' e ai fondi di previdenza, concessi ai sensi dell'art. 85 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato dal decreto 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato nella misura dell'1,5% semplice, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale tasso si applica anche ai piani di restituzione di prestiti gia' concessi, a valere sulla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2004

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
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