Gazzetta n. 288 del 9 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 novembre 2004 |
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 5 agosto 2004, recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, in particolare l'art. 42, comma 9; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera a); Visto il regolamento (CE) 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004; Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2004; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. Livello della trattenuta 1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/03 e del paragrafo 1, lettera a), dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 15 maggio 2004 - debitamente registrata presso l'organismo pagatore - viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/03. 2. Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale. |
| Art. 2. Trasferimento dei titoli agli aiuti 1. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, dopo le parole «In caso di vendita»" sono aggiunte le seguenti: «o trasferimento definitivo ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 795/2004». 2. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, e' aggiunta in fine la seguente frase: «Dette trattenute non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004». 3. All'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «deve essere comunicata a pena di nullita' agli organismi pagatori»" sono sostituite con le seguenti «deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilita' agli stessi». |
| Art. 3. Rettifiche 1. All'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, la parola «commi» e' sostituita con la seguente «paragrafi». 2. All'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» "sono sostituite con le seguenti «alla data di presentazione della domanda nel primo anno di applicazione del" regime unico di pagamento, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004. 3. All'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «comma 1»" sono sostituite con le seguenti «paragrafo 1». 4. All'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «comma 4»" sono sostituite con le seguenti «paragrafo 4». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2004 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 1 |
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